Risposta n. 269 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRitenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione (art. 25-bis d.P.R. 600/1973) alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024 (commi 89-90)
Il quesito
Una compagnia assicurativa estera con sede secondaria in Italia chiede se la ritenuta d'acconto sulle provvigioni si applichi alle provvigioni corrisposte a intermediari che collocano polizze viaggio e polizze "home" tramite agenzie di viaggio o utilities, anche quando tali intermediari non risultano iscritti al RUI; chiede inoltre se possa evitare la registrazione ai fini IVA delle fatture esenti emesse dalle agenzie di viaggio, dato che contabilizza il costo tramite un tool interno e gode della dispensa ex art.36-bis DPR 633/1972.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'Istante propone di applicare la ritenuta solo agli intermediari iscritti al RUI (agenti, broker e le agenzie/utilities iscritte) e di non applicarla qualora l'intermediario sia esonerato dall'iscrizione al RUI ai sensi dell'art.107, comma 4 CAP; inoltre propone di non registrare ai fini IVA le fatture esenti delle agenzie di viaggio quando queste non vengono emesse, registrando invece solo il costo nel gestionale Jmil e, se ricevuta fattura, annotandola in un conto transitorio per evitare duplicazioni.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che, per agenti e broker iscritti alle sezioni a) e b) del RUI, la ritenuta sulle provvigioni si applica (modifica legge di bilancio 2024 e circolare 7/E/2024). Estende altresì l'applicazione della ritenuta anche agli intermediari che svolgono attività d'intermediazione assicurativa a titolo accessorio (es. agenzie di viaggio e utilities) pur se esonerati dall'iscrizione al RUI ai sensi dell'art.107, comma 4 CAP, per garantire parità di trattamento. Sul punto IVA, l'Agenzia chiarisce che l'obbligo di registrazione degli acquisti sussiste anche per le operazioni esenti e non può essere escluso: la dispensa dalla fatturazione ex art.36-bis non elimina l'obbligo di annotazione previsto dall'art.25 DPR 633/1972 e successive modifiche.
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