Risposta n. 268 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSequestro preventivo – Adempimenti fiscali custode giudiziale – art. 187 TUIR e art. 5-ter DPR 322/1998
Il quesito
Il custode giudiziale nominato con provvedimento penale il 19/03/2024 e successivamente con ordinanza civile il 20/06/2024 chiede se le regole dell'eredità giacente si applichino dalla nomina civile del 20/06/2024 o dalla prima nomina del 19/03/2024 e quali siano gli adempimenti dichiarativi e di versamento per i periodi d'imposta 2022, 2023 e successivi (compilazione modelli, frazionamento del 2023, cedolare secca, acconti, scadenze, utilizzo del codice fiscale della custodia giudiziale).
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante propone che le regole dell'eredità giacente si applichino a partire dalla nomina civile del 20/06/2024 e che, in conseguenza, il custode presenti: la dichiarazione PF 2023 per il 2022 entro 6 mesi da 20/06/2024; per il 2023 due dichiarazioni distinte (01/01–31/10 per il de cuius; 01/11–31/12 a nome della custodia), con trattamento dei canoni in cedolare secca solo fino al 31/10/2023; nessun secondo acconto 2023; versamenti dei saldi e acconti secondo le scadenze proposte dall'istante (ravvedimento per imposte 2022 dal 30/06/2023, termini prorogati di 6 mesi per alcuni pagamenti, pagamento saldi 2023 e 2024 alle date indicate).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che le disposizioni sull'eredità giacente (art.187 TUIR e art.5-ter DPR 322/1998) si applichino dalla prima nomina a custode giudiziale, cioè dal 19/03/2024, e coesistano con l'art.51 del Codice antimafia. Di conseguenza il custode deve: presentare entro 6 mesi dalla prima nomina la dichiarazione PF 2023 per il 2022 (nel caso di specie entro 19/09/2024) e versare il saldo 2022 con interessi, senza sanzione trasmissibile; per il 2023 presentare la dichiarazione per il periodo 01/01–31/10/2023 nei termini ordinari (eventuale validità entro 90 giorni con sanzione fissa), non versare acconti IRPEF 2023, presentare anche la dichiarazione per 01/11–31/12/2023 per la custodia e usufruire delle detrazioni spettanti; pagare il saldo 2023 entro il termine prorogato di 6 mesi (30/12/2024). Per il 2024 e seguenti il custode presenta due dichiarazioni separate (beni non immobili e beni immobili sequestrati), beneficia della sospensione dei versamenti sulle imposte relative agli immobili sequestrati ai sensi dell'art.51 comma 3-bis e versa acconti e saldi relativi ai redditi non immobiliari nei termini ordinari.
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