Risposta n. 263 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante ritiene applicabile l'imposta del 15% alle prestazioni aggiuntive attivate per il recupero delle liste d'attesa (identificate con specifici codici di voce retributiva) e dichiara incertezza e non propone estensione automatica alle altre tipologie di prestazioni aggiuntive disciplinate a livello provinciale.
Articolo 7 D.L. 7 giugno 2024, n. 73 - imposta sostitutiva 15% sui compensi per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario non dirigenziale
Il quesito
Per un'Azienda provinciale il cui personale è disciplinato da contratti collettivi provinciali, quali prestazioni orarie aggiuntive rientrano nell'imposta sostitutiva: tutte le prestazioni disciplinate in sede aziendale, solo quelle finalizzate al recupero delle liste d'attesa, oppure anche quelle legate alla carenza di personale? Si chiede inoltre se l'imposta si applica ai compensi pagati da giugno 2024 riferiti a prestazioni svolte anteriormente.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che l'imposta sostitutiva si applichi ai compensi per tutte le prestazioni aggiuntive ricomprese nell'art. 89, c.2 del CCNL Area Sanità e nell'art. 7, c.1, lett. d) del CCNL Comparto Sanità, inclusi i servizi di guardia notturna se rientranti in tali fattispecie; per le province autonome i compensi del personale provinciale sono assoggettati se compatibili con le disposizioni richiamate; l'imposta opera con riferimento alla data di erogazione (principio di cassa) sui compensi pagati a partire dall'8 giugno 2024, indipendentemente dalla data di svolgimento della prestazione, mentre non si applica ai compensi non compatibili con le norme espressamente richiamate.
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