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Circolare

Circolare INAIL n. 55 del 21 dicembre 2006

Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, a seguito dell’aumento del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema fissato dalla BCE al 3,50% dal 13 dicembre 2006, cambiano i tassi applicabili da INAIL. Il tasso per rateazioni e dilazioni dei premi e accessori è determinato nel 9,50%, mentre quello per il calcolo delle sanzioni civili è fissato nel 9,00%. La nuova misura si applica alle istanze presentate dal 13 dicembre 2006 e, per quelle anteriori, solo se la Sede non ha ancora comunicato il piano oppure se il piano è stato comunicato dall’11 ottobre 2006 in poi.

Modifica del tasso di interesse per rateazioni e dilazioni del pagamento dei premi e accessori

Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione

La circolare INAIL n. 55 del 21 dicembre 2006 aggiorna i tassi di interesse applicabili alle rateazioni e dilazioni del pagamento di premi e accessori, nonché ai calcoli delle sanzioni civili, a seguito della variazione del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema disposta dalla BCE.

Quadro normativo richiamato

Il documento richiama il quadro normativo che disciplina la determinazione del tasso di interesse per rateazioni, dilazioni e sanzioni civili, citando tra gli altri:

  • decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito dalla legge n. 537 del 26 settembre 1981, articolo 13;
  • circolare INAIL n. 51 del 10 agosto 1982;
  • decreto-legge n. 318 del 14 giugno 1996, convertito dalla legge n. 402 del 29 luglio 1996, articolo 3, comma 4;
  • decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, articolo 2, comma 1;
  • legge n. 448 del 23 dicembre 1998, articolo 14;
  • circolari ministeriali n. 31 del 25 maggio 2000 e n. 41 del 9 aprile 2001;
  • circolare INAIL n. 56 del 27 luglio 2001;
  • decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 settembre 2005;
  • provvedimento della Banca Centrale Europea del 5 ottobre 2006.

Nuovo tasso di riferimento e conseguenze

La Banca Centrale Europea ha fissato al 3,50% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con decorrenza dal 13 dicembre 2006. In conseguenza di ciò, INAIL determina:

  • nel 9,50% il tasso di interesse dovuto per le rateazioni e dilazioni di pagamento di premi e accessori;
  • nel 9,00% il tasso da utilizzare per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

Decorrenza e ambito applicativo

La nuova misura del tasso si applica:

  • alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dal 13 dicembre 2006;
  • alle istanze presentate prima del 13 dicembre 2006, a condizione che la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione;
  • alle istanze presentate prima del 13 dicembre 2006 anche nel caso in cui il piano sia stato comunicato in data 11 ottobre 2006 o successiva.

Indicazioni operative

La circolare segnala che, per agevolare le operazioni di calcolo, è stato predisposto un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo decennio, allegato al provvedimento. Il richiamo alla circolare INAIL n. 56/2001 riguarda le modalità di applicazione delle sanzioni civili.

Punti principali

Aggiornamento del tasso di riferimento BCE

La BCE ha fissato al 3,50% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con decorrenza dal 13 dicembre 2006. Tale variazione comporta l’aggiornamento dei tassi INAIL collegati al tasso ufficiale di riferimento.

Nuovi tassi applicabili ai premi e accessori

In conseguenza della variazione del tasso di riferimento, il tasso di interesse per le rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori è stabilito nel 9,50%. Per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili il tasso è fissato nel 9,00%.

Ambito temporale di applicazione

La nuova misura si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate dal 13 dicembre 2006. Si applica inoltre alle istanze presentate prima di tale data solo se la Sede non ha ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione oppure se il piano è stato comunicato in data 11 ottobre 2006 o successiva.

Rinvii normativi e supporto operativo

La circolare richiama il quadro normativo previgente in materia di determinazione dei tassi, rateazioni, dilazioni e sanzioni civili, e segnala la presenza di un prospetto riepilogativo dei tassi dell’ultimo decennio per agevolare i calcoli operativi.

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