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Circolare

Circolare INAIL n. 2 del 16 gennaio 2007

Denuncia Nominativa degli assicurati. Adempimenti connessi alla instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro. (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Finanziaria 2007).

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della legge finanziaria 2007 sul sistema delle comunicazioni obbligatorie, con particolare riferimento alla Denuncia Nominativa degli assicurati all’INAIL. Viene confermato che, fino all’effettiva operatività del nuovo sistema e del trasferimento dati, la DNA resta dovuta all’Istituto; cambia però la modalità di invio, che dal 1° febbraio 2007 deve avvenire esclusivamente per via informatica. Sono indicati gli strumenti utilizzabili, i termini già vigenti e una deroga temporanea per i datori di lavoro privati che assumono colf e badanti, i quali possono continuare a usare il Contact Center nella fase di prima applicazione.

Denuncia Nominativa degli assicurati (DNA): adempimenti per instaurazione e cessazione del rapporto di lavoro

Denuncia Nominativa degli assicurati: nuove regole dopo la legge finanziaria 2007

La circolare esamina gli effetti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sul sistema delle comunicazioni obbligatorie e sulla Denuncia Nominativa degli assicurati (DNA) all’INAIL. L’intervento normativo è inserito nel più ampio quadro di contrasto al lavoro sommerso e di razionalizzazione degli adempimenti in caso di instaurazione e cessazione del rapporto di lavoro.

Quadro normativo e obiettivi della riforma

I commi da 1180 a 1185 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 modificano la disciplina previgente per perseguire più finalità:

  • uniformare le informazioni trasmesse alle amministrazioni competenti;
  • rendere efficaci ai fini previdenziali e assicurativi le comunicazioni inviate ai centri per l’impiego;
  • ampliare i soggetti tenuti all’obbligo, includendo tutti i datori di lavoro, anche agricoli, per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, anche associato;
  • anticipare l’adempimento al giorno precedente l’instaurazione del rapporto di lavoro;
  • rendere obbligatorio l’invio telematico secondo modalità e tempi da definire con decreto interministeriale, d’intesa con la Conferenza Unificata.

In questo contesto, la circolare evidenzia che vengono abrogate le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina, ma resta temporaneamente ferma la DNA all’INAIL fino all’effettiva operatività del nuovo sistema e alla definizione delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli delle comunicazioni obbligatorie.

Persistenza dell’obbligo di DNA per l’INAIL

Per quanto di interesse dell’Istituto, la legge finanziaria 2007 non elimina l’adempimento della DNA disciplinato dall’art. 14 del d.lgs. n. 38/2000; ne modifica soltanto una componente essenziale, cioè la forma di trasmissione. La circolare precisa infatti che, fino alla piena operatività del nuovo sistema, la denuncia continua a essere dovuta e deve essere effettuata esclusivamente con strumenti informatici.

Restano confermate tutte le istruzioni pregresse, comprese quelle relative ai termini di comunicazione, che rimangono pari a 24 ore dall’inizio o dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Modalità di trasmissione consentite

L’invio della DNA può avvenire solo attraverso i canali informatici espressamente indicati:

  • DNA on-line sul sito INAIL, sezione Punto Cliente: riservato ai datori di lavoro titolari di posizione assicurativa e ai loro intermediari muniti di PIN INAIL;
  • posta elettronica all’indirizzo dna@inail.it: utilizzabile da tutte le categorie di datori di lavoro, compresi quelli che non sono tenuti a instaurare direttamente il rapporto assicurativo con l’Istituto, come nel caso dei datori di lavoro agricoli con premi versati in forma unificata all’INPS;
  • collegamento telematico con l’Anagrafe Tributaria: disponibile per i datori di lavoro abilitati all’accesso.

La circolare segnala che le istruzioni operative sono illustrate sul sito internet dell’Istituto, aggiornato per l’occasione.

Decorrenza del nuovo regime e inefficacia dei canali diversi

A partire dal 1° febbraio 2007, l’INAIL non prenderà in considerazione le comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle informatiche sopra elencate. La data segna quindi il passaggio al nuovo regime operativo, con esclusione dei canali tradizionali non telematici.

Disciplina transitoria per colf e badanti

La circolare dedica una specifica attenzione ai datori di lavoro privati che assumono colf o badanti. Si tratta di soggetti che, almeno nell’immediato, possono non disporre delle necessarie competenze tecniche o degli strumenti per l’utilizzo dei canali telematici.

Per tali casi, in fase di prima applicazione, è previsto un regime transitorio più flessibile:

  • restano privi di efficacia i mezzi tradizionali precedentemente utilizzati, come posta, fax, consegna manuale del modello cartaceo agli sportelli o contact center;
  • tuttavia, limitatamente ai rapporti di lavoro relativi a colf e badanti, i datori di lavoro privati possono continuare a effettuare la DNA tramite Contact Center al numero verde 803.164.

La deroga ha natura temporanea ed è giustificata dalla necessità di consentire un graduale adeguamento alle nuove modalità di trasmissione, nelle more della realizzazione di procedure informatizzate di più agevole accesso per questo particolare settore di utenza.

Punti principali

Contesto normativo e finalità della riforma

La circolare richiama i commi da 1180 a 1185 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che intervengono sulla disciplina delle comunicazioni obbligatorie in materia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Le novità sono finalizzate a garantire maggiore omogeneità delle informazioni, tempestività nell’adempimento, unificazione dei mezzi di comunicazione e ampliamento dei soggetti obbligati, con efficacia delle comunicazioni ai centri per l’impiego anche ai fini previdenziali e assicurativi.

Persistenza dell’obbligo di DNA verso l’INAIL

La circolare chiarisce che l’abrogazione delle norme incompatibili non elimina immediatamente l’obbligo di Denuncia Nominativa degli assicurati all’INAIL previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 38/2000. Tale obbligo resta infatti in vigore fino a quando il nuovo sistema non sarà effettivamente operativo e non saranno definite le modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli delle comunicazioni obbligatorie tramite apposito decreto interministeriale.

Nuova modalità esclusivamente telematica

Per i profili di competenza dell’Istituto, l’unica innovazione introdotta dalla legge finanziaria 2007 è l’obbligatorietà dell’invio dei dati della DNA esclusivamente con mezzi informatici. Restano ferme, per il resto, tutte le precedenti istruzioni e precisazioni, compreso il termine di inoltro entro 24 ore dall’inizio o dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Strumenti informatici ammessi per l’invio

I soggetti interessati possono trasmettere la DNA solo tramite: DNA on-line sul sito INAIL, nella sezione Punto Cliente, per i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa e per gli intermediari muniti di PIN INAIL; posta elettronica all’indirizzo dna@inail.it, disponibile per tutte le categorie di datori di lavoro, compresi quelli che non instaurano direttamente il rapporto assicurativo con l’Istituto, come i datori di lavoro agricoli con versamento unificato all’INPS; collegamento telematico con l’Anagrafe Tributaria, per i datori di lavoro abilitati.

Decorrenza dell’inammissibilità delle modalità non telematiche

Dal 1° febbraio 2007 non saranno prese in considerazione le comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle informatiche indicate dalla circolare. L’Istituto segnala inoltre che sul proprio sito internet sono disponibili istruzioni operative aggiornate sull’utilizzo degli strumenti telematici.

Casi particolari: colf e badanti

Per i datori di lavoro privati che assumono colf o badanti, soggetti che nell’immediato possono trovarsi nell’impossibilità oggettiva di utilizzare gli strumenti informatici, la circolare prevede una disciplina transitoria. In sede di prima applicazione, e limitatamente ai rapporti di lavoro relativi a colf e badanti, è ancora consentito effettuare la DNA tramite Contact Center al numero verde 803.164. Sono invece da considerarsi privi di efficacia, anche per tali soggetti, gli altri canali tradizionali precedentemente utilizzati, come posta, fax, consegna manuale del modello cartaceo o sportello.

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