Circolare INAIL n. 48 del 20 novembre 2006
Regolarità contributiva per i lavoratori autonomi: verifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna il criterio di verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche INAIL. La verifica non va più riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, ma alla data dell’infortunio o della denuncia di malattia professionale. Resta comunque possibile la regolarizzazione successiva entro i termini prescrizionali, considerando l’ultima scadenza utile dei pagamenti precedente l’evento. Per i coltivatori diretti la regolarità va accertata mediante dichiarazione sostitutiva da controllare presso l’INPS.
Verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi
Verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi
La circolare disciplina il criterio di accertamento della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche INAIL, aggiornando la precedente impostazione contenuta nella circolare n. 30 del 7 maggio 1998. L’intervento è motivato dal superamento delle difficoltà operative che avevano giustificato il riferimento temporale al 31 dicembre dell’anno precedente.
Ambito normativo e richiamo delle fonti
Il documento si colloca nel quadro dell’art. 67 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, richiamando altresì la circolare INAIL n. 30 del 7 maggio 1998, la circolare INAIL n. 38 del 25 luglio 2005 e la lettera di istruzioni operative del 12 settembre 2006 in materia di verifica della regolarità contributiva per i lavoratori autonomi.
Nuovo criterio di verifica
Per i lavoratori autonomi la regolarità contributiva non deve più essere accertata al 31 dicembre dell’anno precedente quello in cui viene denunciato l’infortunio o la malattia professionale, ma alla data dell’infortunio oppure alla data della denuncia della malattia professionale. Il nuovo criterio vale ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche.
Ragioni del cambiamento operativo
La precedente impostazione era stata giustificata dai tempi tecnici necessari per acquisire i pagamenti. La circolare precisa che tale problematica è ora superata grazie alla possibilità di:
- visualizzare in procedura GRA, nella scheda contabile-incassi, i pagamenti effettuati anche se non ancora attribuiti ai giusti titoli, con visualizzazione in status "blank";
- richiedere copia dei versamenti effettuati con modello F24.
Coltivatori diretti
Per i coltivatori diretti la verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata acquisendo una dichiarazione sostitutiva, da sottoporre successivamente a controllo presso l’INPS secondo le consuete modalità operative.
Regolarizzazione successiva e termini
La circolare mantiene ferma la possibilità di regolarizzazione successiva entro i termini prescrizionali. Ai fini della verifica occorre comunque considerare l’ultima scadenza utile dei pagamenti, diversa per artigiani e agricoli, che precede la data dell’infortunio o della denuncia di malattia professionale.
Decorrenza
Le nuove istruzioni sono immediatamente operative e si applicano esclusivamente agli eventi successivi alla data di emanazione della circolare.
Punti principali
Nuovo momento di verifica della regolarità contributiva
Per i lavoratori autonomi la regolarità contributiva, ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche, deve essere verificata alla data dell’infortunio o della denuncia della malattia professionale, e non più al 31 dicembre dell’anno precedente.
Superamento delle precedenti difficoltà operative
La revisione è giustificata dal fatto che le difficoltà tecniche che avevano portato alla fissazione del 31 dicembre come data di riferimento risultano superate, poiché è ora possibile controllare in procedura GRA i pagamenti anche se non ancora attribuiti al corretto titolo e richiedere copia dei versamenti F24.
Coltivatori diretti
Per i coltivatori diretti la verifica deve avvenire tramite esibizione di una dichiarazione sostitutiva, da sottoporre a controllo presso l’INPS secondo le ordinarie modalità.
Regolarizzazione successiva
Resta ammessa la regolarizzazione successiva entro i termini prescrizionali, tenendo conto dell’ultima scadenza utile dei pagamenti, diversa per artigiani e agricoli, precedente la data dell’infortunio o della denuncia di malattia professionale.
Decorrenza della circolare
La circolare è immediatamente operativa e si applica agli eventi successivi alla sua emanazione.
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