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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1705

Regolamento (UE) 2016/1705 della Banca centrale europea, del 9 setttembre 2016, che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2016/26)

Normativa europea32016R1705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regolamento BCE in materia di riserve obbligatorie minime per precisare come vanno escluse dall’aggregato soggetto a riserva le passività interbancarie e quelle verso la BCE o le banche centrali nazionali partecipanti. Viene chiarito il meccanismo di deduzione per la categoria dei depositi e per quella dei titoli di debito emessi, introducendo un criterio probatorio e, in mancanza di prova, una detrazione forfettaria pubblicata sul sito della BCE. È inoltre eliminato, in tutto il testo, il riferimento alle "statistiche monetarie e bancarie".

Modifica la disciplina BCE sull’applicazione delle riserve obbligatorie minime, chiarendo il trattamento delle passività escluse dall’aggregato soggetto a riserva e la detrazione forfettaria per i titoli di debito a breve scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle istituzioni soggette al regime di riserva obbligatoria della BCE nell’area dell’euro, con riguardo alle passività rientranti nell’aggregato soggetto a riserva ai sensi del Regolamento (CE) n. 1745/2003, come modificato. Incide in particolare su depositi e titoli di debito emessi, nonché sulle esclusioni relative a passività verso altre istituzioni non esenti, verso la BCE e verso le BCN partecipanti. È direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai Trattati ed entra in vigore il 14 dicembre 2016.

Modifica del regime BCE sulle riserve obbligatorie minime

Il regolamento BCE/2016/26 interviene sul Regolamento (CE) n. 1745/2003 per chiarire il calcolo dell’aggregato soggetto a riserva e la modalità di esclusione di talune passività interbancarie. La modifica è adottata in attuazione dell’articolo 19.1 dello Statuto del SEBC e della BCE e tiene conto del Regolamento (CE) n. 2531/98 sull’obbligo di riserve minime.

Ambito di applicazione e logica dell’intervento

L’intervento riguarda le istituzioni soggette al regime di riserva obbligatoria della BCE, con riferimento alle passività derivanti dalla raccolta di fondi che rientrano nelle categorie dei depositi e dei titoli di debito emessi. Il considerando chiarisce che, per escludere le passività interbancarie dall’aggregato soggetto a riserva, la detrazione forfettaria sui titoli di debito con scadenza fino a due anni deve essere determinata su base macro per l’intera area dell’euro, in modo da riflettere i titoli detenuti da altri enti creditizi, dalla BCE e dalle banche centrali nazionali partecipanti.

Aggregato soggetto a riserva

Il nuovo testo dell’articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che l’aggregato soggetto a riserva comprende:

  • i depositi;
  • i titoli di debito emessi.

Le passività detenute verso una succursale dello stesso ente o verso la sede principale o legale dello stesso ente, quando ubicate al di fuori degli Stati membri, devono essere incluse nell’aggregato soggetto a riserva.

Esclusioni dall’aggregato e prova richiesta

L’articolo 3, paragrafo 2, esclude dall’aggregato soggetto a riserva:

  • le passività verso qualunque altra istituzione non figurante nell’elenco delle esenti dal regime di riserva della BCE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3;
  • le passività verso la BCE o verso una BCN partecipante.

Il nuovo paragrafo 2 bis disciplina in modo distinto depositi e titoli di debito.

Per i depositi, l’istituzione deve fornire alla BCN partecipante competente prova dell’importo delle passività escluse; l’importo provato viene dedotto dall’aggregato soggetto a riserva.

Per i titoli di debito emessi, la deduzione segue la stessa logica probatoria. Se la prova non è disponibile, l’istituzione applica la detrazione forfettaria pubblicata sul sito Internet della BCE all’ammontare in essere dei titoli di debito con scadenza originaria fino a due anni.

Coordinamento testuale

Il regolamento sopprime in tutto il testo l’espressione "relative alle statistiche monetarie e bancarie", con finalità di coordinamento e semplificazione redazionale.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il 14 dicembre 2016. In quanto regolamento della BCE, è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri conformemente ai Trattati.

Disposizioni principali

Definizione dell’aggregato soggetto a riserva

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento modificato stabilisce che l’aggregato soggetto a riserva comprende le passività derivanti dalla raccolta di fondi costituite da depositi e titoli di debito emessi, come definiti nel quadro delle segnalazioni BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013. Se l’istituzione detiene passività verso una succursale o verso la sede principale o legale dello stesso ente situate al di fuori degli Stati membri, tali passività devono essere incluse nell’aggregato soggetto a riserva.

Esclusioni dall’aggregato soggetto a riserva

L’articolo 3, paragrafo 2, esclude dall’aggregato soggetto a riserva le passività verso qualsiasi altra istituzione non inclusa nell’elenco delle esenti dal regime di riserva della BCE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, nonché le passività verso la BCE o verso una BCN partecipante.

Modalità di deduzione per i depositi

Il nuovo articolo 3, paragrafo 2 bis, prevede che, per la categoria dei depositi, l’istituzione debba fornire alla BCN partecipante competente prova dell’importo delle passività escluse; l’importo comprovato viene quindi dedotto dall’aggregato soggetto a riserva.

Modalità di deduzione per i titoli di debito emessi

Per i titoli di debito emessi, la deduzione dall’aggregato soggetto a riserva avviene, in via principale, sulla base della prova fornita alla BCN partecipante competente dell’importo delle passività escluse. Se l’istituzione non è in grado di fornire tale prova, essa applica la detrazione forfettaria pubblicata sul sito Internet della BCE all’ammontare in essere dei titoli di debito emessi con scadenza originaria fino a due anni.

Soppressione del richiamo alle statistiche monetarie e bancarie

In tutto il regolamento viene soppresso il riferimento alle "statistiche monetarie e bancarie", con conseguente aggiornamento lessicale del testo coordinato.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2016 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica monetariaistituti di creditosorveglianza bancariastatistiche monetarie

Testo integrale

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