Regolamento (UE) 2016/1630
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1630 della Commissione, del 9 settembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'applicazione della misura transitoria per il sottomodulo del rischio azionario conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le modalità operative con cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono documentare gli strumenti di capitale che beneficiano della misura transitoria sul sottomodulo del rischio azionario prevista da Solvibilità II. Il punto centrale è la prova che l’acquisto sia avvenuto entro il 1º gennaio 2016, nonché l’aggiornamento della documentazione ad ogni ricalcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Sono inoltre previste regole specifiche per gli investimenti detenuti tramite fondi e per i casi di vendita e successivo riacquisto, al fine di mantenere distinguibili gli strumenti ancora coperti dalla misura transitoria.
Norme tecniche di attuazione sulle procedure di identificazione, documentazione e aggiornamento degli strumenti di capitale soggetti alla misura transitoria sul sottomodulo del rischio azionario ex Solvibilità II.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando la misura transitoria prevista dall'articolo 308 ter, paragrafo 13, della direttiva 2009/138/CE. Riguarda gli strumenti di capitale di cui all'articolo 173 del regolamento delegato (UE) 2015/35, inclusi quelli detenuti tramite organismi di investimento collettivo o altri investimenti in forma di fondo quando non è possibile applicare il metodo look-through. L'applicazione è rilevante in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Norme tecniche di attuazione sulle procedure per l'applicazione della misura transitoria al sottomodulo del rischio azionario
Il regolamento definisce le procedure che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono seguire per dimostrare l'applicabilità della misura transitoria prevista dall'articolo 308 ter, paragrafo 13, della direttiva 2009/138/CE. La finalità, evidenziata nei considerando, è assicurare un'applicazione uniforme e verificabile della misura, in particolare per gli strumenti di capitale acquistati entro il 1º gennaio 2016.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano la misura transitoria nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. L'oggetto della documentazione sono gli strumenti di capitale di cui all'articolo 173 del regolamento delegato (UE) 2015/35; per gli investimenti detenuti in fondi o organismi di investimento collettivo, quando non è possibile applicare il metodo look-through, la documentazione si concentra sulle quote o azioni del fondo e sulla relativa data di acquisto.
Obblighi di identificazione e documentazione
Le imprese devono tenere traccia degli strumenti di capitale soggetti alla misura transitoria e della loro data di acquisto. Il regolamento chiarisce che, per l'applicazione della misura, occorre dimostrare che l'acquisto sia avvenuto il 1º gennaio 2016 o anteriormente. Nei casi di fondi senza look-through, non è richiesta la data di acquisto dei singoli strumenti sottostanti, ma quella delle quote o azioni del fondo cui si applica l'articolo 173, paragrafo 2.
Rapporti con l'autorità di vigilanza
Su richiesta dell'autorità competente, l'impresa deve mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie e una documentazione completa idonea a verificare che le condizioni per l'applicazione della misura transitoria siano effettivamente soddisfatte. Il testo attribuisce quindi alla vigilanza un potere di controllo documentale puntuale.
Aggiornamento della documentazione
La documentazione non è statica: deve essere aggiornata ogni volta che l'impresa calcola il requisito patrimoniale di solvibilità facendo uso della misura transitoria. In questo modo la verifica resta coerente con eventuali variazioni dell'esposizione e con la fotografia più recente degli investimenti rilevanti.
Vendite, riacquisti e distinzione degli strumenti residui
Il regolamento affronta anche l'ipotesi in cui l'impresa venda strumenti, quote o azioni acquistati entro il 1º gennaio 2016 e successivamente riacquisti strumenti, quote o azioni dello stesso tipo dopo tale data. In tal caso, deve essere possibile distinguere gli strumenti residui ancora coperti dalla misura transitoria da quelli acquisiti successivamente, così da impedire confusioni nell'individuazione dell'importo ammissibile.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Documentazione degli strumenti di capitale ammessi alla misura transitoria
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono tenere documentazione degli strumenti di capitale di cui all'articolo 173 del regolamento delegato (UE) 2015/35 e della data di acquisto, quando la ponderazione relativa al parametro standard di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, primo comma, lettera b), della direttiva 2009/138/CE è inferiore al 100%.
Regola speciale per fondi e organismi di investimento collettivo
Quando gli strumenti di capitale sono detenuti tramite un organismo di investimento collettivo o altro investimento in forma di fondo e non è applicabile il metodo look-through, l'impresa deve documentare le quote o azioni del fondo soggette all'articolo 173, paragrafo 2, e la data del loro acquisto, anziché risalire alla singola data di acquisto degli strumenti sottostanti.
Obbligo di esibizione alla vigilanza
Su richiesta, le imprese devono fornire all'autorità di vigilanza tutte le informazioni necessarie relative agli strumenti di capitale, quote o azioni interessati e la documentazione della data di acquisto, in modo da consentire la verifica delle condizioni per applicare la misura transitoria.
Aggiornamento periodico della documentazione
La documentazione deve essere aggiornata ogni volta che l'impresa calcola il requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando la misura transitoria di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, della direttiva 2009/138/CE.
Vendite e riacquisti successivi al 1º gennaio 2016
Se l'impresa vende strumenti di capitale, quote o azioni acquistati il 1º gennaio 2016 o anteriormente e poi riacquista strumenti, quote o azioni dello stesso tipo dopo tale data, deve garantire che i residui strumenti ancora coperti dalla misura transitoria siano identificabili separatamente dagli altri.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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