Regolamento (UE) 2016/1651
Regolamento (UE) 2016/1651 della Commissione, del 9 settembre 2016, recante divieto di pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona VIIe per le navi battenti bandiera francese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento prende atto dell'esaurimento del contingente di pesca 2016 assegnato alla Francia per la razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona VIIe. Per effetto di tale esaurimento, dispone la chiusura immediata della pesca dello stock interessato e vieta tutte le operazioni successive sulle catture. L'atto è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009 e in coordinamento con il regolamento (UE) 2016/72 sulle possibilità di pesca 2016.
Divieto di pesca della razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione della zona VIIe per le navi battenti bandiera francese, a seguito dell'esaurimento del contingente 2016.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia che esercitano attività di pesca nello stock indicato in allegato, nelle acque dell'Unione della zona VIIe. L'effetto del regolamento opera dalla data di chiusura indicata nell'allegato, ossia dall'11 luglio 2016, con divieto di mantenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture effettuate dopo tale data. Il regolamento riguarda esclusivamente il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro indicato e non disciplina altri stock o altre zone.
Divieto di pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona VIIe per la Francia
Il regolamento interviene in un contesto di gestione annuale dei contingenti ittici dell'Unione. Dalla comunicazione ricevuta dalla Commissione risulta che il contingente 2016 relativo alla razza ondulata per la Francia è stato esaurito, con conseguente necessità di chiudere la pesca dello stock interessato.
Base giuridica e finalità
L'atto è adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, relativo al regime di controllo della politica comune della pesca. Nei considerando si richiama inoltre il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, che stabilisce per il 2016 le possibilità di pesca; la chiusura del contingente deriva quindi dall'esigenza di assicurare il rispetto dei limiti quantitativi assegnati allo Stato membro.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda esclusivamente:
- lo Stato membro Francia;
- le navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia;
- lo stock identificato in allegato con riferimento RJU/67AKXD, specie razza ondulata (Raja undulata);
- le acque dell'Unione della zona VIIe.
Non disciplina altri stock, altre specie o altre zone di pesca.
Esaurimento del contingente
L'articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2016 alla Francia per lo stock indicato si considera esaurito dalla data fissata nell'allegato. L'allegato indica come data di chiusura l'11.7.2016. Da tale momento, il contingente non è più utilizzabile per quello stock e in quella zona.
Divieti operativi
L'articolo 2 introduce il divieto di pesca a decorrere dalla data di chiusura. Il divieto copre non solo l'attività di cattura, ma anche le operazioni connesse alle catture effettuate dopo tale data, ossia:
- conservazione a bordo;
- trasferimento;
- trasbordo;
- sbarco.
La formulazione è ampia e mira a impedire qualsiasi valorizzazione delle catture ottenute dopo l'esaurimento del contingente.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Constatazione dell'esaurimento del contingente
Ai sensi dell'articolo 1, il contingente di pesca assegnato per il 2016 alla Francia per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito a decorrere dalla data stabilita nell'allegato stesso. La data di chiusura indicata è l'11.7.2016.
Divieto di pesca e operazioni successive
L'articolo 2 vieta, dalla data di chiusura fissata nell'allegato, le attività di pesca dello stock da parte di navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Base giuridica e collegamento con la disciplina dei contingenti
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce il regime di controllo della politica comune della pesca. Nei considerando si richiama il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, che fissa per il 2016 le possibilità di pesca.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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