Sentenza del 20/01/2016 n. 973 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava a T. T. s.r.l. l'indebita detrazione di IVA per Euro 223.668,19, relativa a fatture emesse da D. s.r.l., qualificata come società cartiera, nell'ambito di operazioni soggettivamente inesistenti. La contribuente sosteneva che le operazioni fossero reali, richiamando la consegna e la successiva rivendita della merce, i pagamenti effettuati tramite bonifico, la regolare registrazione delle fatture e l'archiviazione del procedimento penale a carico del legale rappresentante. Contestava inoltre che l'Amministrazione non avesse provato la sua consapevolezza della frode.
La decisione
La CTP aveva accolto il ricorso della società, ma la CTR del Lazio aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo provata l'indebita detrazione sulla base della documentazione acquisita, delle dichiarazioni di un cliente di D. s.r.l. e della confessione del legale rappresentante della società cartiera. La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo, parzialmente rigettato il primo e dichiarato inammissibile per il resto il ricorso. Ha confermato che, per negare la detrazione, l'Amministrazione deve provare con elementi oggettivi non solo che il contribuente sapesse della frode, ma anche che avrebbe dovuto conoscerla usando la diligenza esigibile da un operatore accorto. Nel caso concreto, le censure della società miravano in parte a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. T. T. s.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.130,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 19 e 21
Disciplinano il diritto alla detrazione dell'IVA e gli obblighi relativi alle fatture. La detrazione può essere negata quando le fatture riguardano operazioni soggettivamente inesistenti e il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la diligenza esigibile, che l'operazione si inseriva in una frode.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce la regola generale sull'onere della prova. In materia di frodi IVA, l'Amministrazione deve provare con elementi oggettivi la frode e la conoscenza effettiva o potenziale della stessa da parte del contribuente; quest'ultimo deve poi fornire la prova contraria.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione. La Corte non può riesaminare liberamente i fatti e le prove, ma verifica gli errori di diritto e i vizi rilevanti della motivazione nei limiti previsti dalla norma.
Art. 366-bis c.p.c.
Richiedeva, per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, la formulazione del quesito di diritto e di una sintesi del vizio motivazionale. La carenza di tali requisiti può determinare l'inammissibilità del motivo.
Corte di giustizia dell'Unione europea, 21 giugno 2012, cause riunite C-80/11 e C-142/11
Va negato il beneficio del diritto a detrazione dell'IVA ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che tale operazione si iscriveva in un'evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore a monte.
Il diritto alla detrazione non tutela chi partecipa consapevolmente a una frode né chi, pur non conoscendola effettivamente, avrebbe dovuto rilevarla adottando le verifiche ragionevolmente esigibili in presenza di indizi di irregolarità.
Cass. civ., 20 dicembre 2012, n. 23560
Conferma che, in caso di contestata inesistenza soggettiva delle operazioni, l'Amministrazione deve dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore della catena.
Massime di principio
- La qualifica del fornitore come società cartiera non rende automaticamente indetraibile l'IVA per il cliente: occorre dimostrare, con elementi oggettivi, che il cliente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
- L'onere dell'Amministrazione comprende anche la prova della conoscibilità della frode: non è necessaria soltanto la prova della conoscenza effettiva.
- La diligenza richiesta al contribuente varia in base alle circostanze. In presenza di anomalie o indizi di irregolarità, il contribuente deve svolgere verifiche ragionevoli sull'affidabilità del fornitore e sulla reale operazione.
- Il pagamento mediante bonifico, la registrazione contabile e la successiva rivendita della merce sono elementi utili, ma non escludono da soli la partecipazione o la conoscibilità di una frode IVA.
- In cassazione non è normalmente possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o sostituire la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, salvo effettivi errori di diritto o vizi motivazionali rilevanti.
- Per tutelarsi, un operatore dovrebbe conservare documentazione su ordine, consegna, trasporto, disponibilità effettiva della merce, condizioni commerciali, pagamenti e verifiche svolte sul fornitore, soprattutto quando emergano condizioni anomale.
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