L.R. Calabria 16/2000
Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, lo smaltimento in incenerimento senza recupero di energia e l’abbandono/discarica abusiva. Regola soggetti tenuti al pagamento, basi imponibili, versamenti trimestrali, dichiarazione annuale, controlli, sanzioni, rimborsi e riparto di quote alle Province. Contiene aliquote storiche in lire e, dal 1° gennaio 2013, importi in euro.
Tributo speciale regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in Calabria
Tributo speciale regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
La legge disciplina, per la Regione Calabria, l’applicazione del tributo speciale previsto dalla legge statale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, con regole su soggetti obbligati, determinazione dell’imposta, versamenti, dichiarazioni, controlli, sanzioni, rimborsi e riparto di quote alle Province.
Ambito di applicazione del tributo
Il tributo si applica ai rifiuti di cui alla normativa statale richiamata, compresi i fanghi palabili, quando:
- sono conferiti in discariche autorizzate, comprese quelle temporanee autorizzate;
- sono smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
- sono smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.
Soggetti obbligati e responsabilità solidale
Dal 1° gennaio 1996 il tributo è dovuto:
- dal gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo;
- dal gestore di impianti di incenerimento, per i rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia.
È inoltre dovuto da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi o effettui deposito incontrollato di rifiuti. L’utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza il proprietario dei terreni su cui insiste la discarica abusiva, risponde in solido se non prova di avere presentato denuncia di discarica abusiva prima della constatazione della violazione all’Assessorato regionale competente.
Base imponibile, registri e determinazione dell’imposta
I soggetti gestori tenuti al tributo devono mantenere i registri di carico e scarico previsti dalla normativa sui rifiuti. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti, risultante dalle annotazioni nei registri.
La legge prevede una determinazione dell’ammontare del tributo rimessa annualmente alla legge regionale da adottare entro il 31 luglio per l’anno successivo. Nel testo coordinato sono presenti anche aliquote storiche e successive tariffe differenziate in euro.
Dal 1° gennaio 2013 l’imposta è determinata moltiplicando i chilogrammi conferiti per le aliquote differenziate previste per:
- rifiuti del sistema minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;
- altri rifiuti speciali;
- rifiuti pericolosi o codici “a specchio” con superamento dei limiti di sostanze pericolose;
- rifiuti solidi urbani.
Per alcune ipotesi sono previste tariffe diverse in base al tipo di discarica, al previo trattamento, o alla provenienza dei rifiuti. I rifiuti speciali assimilabili agli urbani pagano nella misura dei rifiuti urbani; per i rifiuti smaltiti tal quali in incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti e sovvalli di impianti di selezione/riciclaggio/compostaggio e per i fanghi conferiti in discarica, il tributo è dovuto nella misura del 20% dell’ammontare previsto dalla normativa statale.
Versamento periodico e dichiarazione annuale
Il tributo va versato alla Regione entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, tramite il conto corrente postale indicato dalla legge. La ricevuta del versamento deve essere trasmessa all’assessorato regionale competente, con indicazione nella causale del quantitativo e del tipo di rifiuti conferiti.
Entro il mese successivo alla scadenza dell’ultimo trimestre di ogni anno, i soggetti obbligati devono presentare per ciascuna discarica o impianto di incenerimento una dichiarazione annuale con dati identificativi, ubicazione dell’impianto, quantità complessive conferite per tipologia, trimestre di conferimento e estremi dei versamenti effettuati.
La dichiarazione va presentata alla struttura tributaria regionale; le copie vengono trasmesse alla Provincia competente e all’Assessorato all’Ambiente. Le dichiarazioni prive di sottoscrizione o con dati difformi, se non regolarizzate entro 30 giorni, sono considerate omesse; quelle inviate oltre il termine sono anch’esse considerate omesse. La mancata dichiarazione, la dichiarazione infedele o il reiterato mancato versamento possono comportare la revoca dell’affidamento e dell’autorizzazione.
Controlli, accertamento e riscossione
Le violazioni sono contestate dai soggetti indicati dalla legge statale. Gli organi di controllo redigono processo verbale con gli estremi delle violazioni, la data e le sanzioni e gli interessi; il verbale è notificato al trasgressore o al soggetto obbligato in solido e trasmesso alla struttura tributaria regionale.
Il dirigente della struttura tributaria regionale, accertata la violazione, notifica l’avviso di pagamento. L’avviso deve contenere motivazioni, base imponibile evasa, tributo, sanzioni, spese e interessi, nonché i mezzi di tutela amministrativa. In caso di mancato adempimento, o definito il procedimento a seguito di difese, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato emette ordinanza-ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo. In difetto di pagamento si procede alla riscossione coattiva tramite ruoli esattoriali.
Sanzioni amministrative
Per il mancato o insufficiente pagamento si applica la sanzione del 30% del tributo dovuto, oltre al tributo non corrisposto. Per l’omessa o infedele registrazione delle operazioni si applica la sanzione dal 200% al 400% del tributo relativo all’operazione. Per l’omessa o infedele dichiarazione la sanzione è da lire 200.000 a lire 1.000.000.
Le sanzioni per registrazione e dichiarazione possono ridursi a un quarto in caso di adesione e pagamento nei termini previsti per il ricorso. Per discariche abusive, abbandono o deposito incontrollato, oltre alle sanzioni della normativa sui rifiuti e all’obbligo di bonifica, è dovuto il tributo e una sanzione pari a tre volte il tributo, oltre agli interessi moratori; si applicano anche le sanzioni per omessa o infedele registrazione e dichiarazione.
Se i soggetti obbligati ostacolano l’esercizio della facoltà di denuncia da parte degli aventi diritto, si applica un’ulteriore sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000. La misura delle sanzioni è graduata secondo gravità della violazione e comportamento del trasgressore. In alcuni casi, se non è possibile determinare il momento del conferimento o dell’abbandono, esso si presume coincidere con la data del processo verbale o dell’accertamento.
Presunzioni di conferimento
Quando non sia possibile determinare il quantitativo dei rifiuti, gli organi ispettivi stimano il tonnellaggio discrezionalmente; in subordine utilizzano il volume con rapporto di conversione di 1 tonnellata per metro cubo, e, se necessario, l’estensione dell’area con rapporto di 1 tonnellata per metro quadro.
Se non è individuabile la natura dei rifiuti, si presumono soggetti alla tariffa massima di conferimento. Contro tali stime è ammessa prova contraria, valutata motivatamente dalla struttura tributaria regionale.
Ricorsi e tutela giurisdizionale
Gli atti impugnabili possono essere contestati davanti alle Commissioni tributarie. Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.
Rimborsi, compensazione e decadenza
Le somme indebitamente o erroneamente versate sono rimborsabili su domanda da presentare entro tre anni dal pagamento, a pena di decadenza. Sulle somme rimborsabili maturano interessi dal momento della presentazione dell’istanza. In alternativa, la somma versata per errore può essere utilizzata, previo parere della struttura tributaria regionale, per pagare tributi dovuti per scadenze successive.
Non si dà luogo a rimborso né riscossione per importi inferiori a lire 20.000. L’accertamento delle violazioni è soggetto al termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo all’ultimo giorno utile per la dichiarazione annuale; per comportamenti omissivi, la prescrizione decorre dalla scoperta del fatto illecito. La prescrizione del credito è interrotta dall’azione penale.
Norme transitorie e rapporti con la disciplina statale
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni per discariche e inceneritori devono trasmettere alla struttura tributaria regionale gli atti relativi alle autorizzazioni già rilasciate. Le nuove autorizzazioni e le modifiche devono essere comunicate entro 30 giorni.
In prima applicazione, i soggetti passivi responsabili di discariche abusive possono essere esentati dalle responsabilità sanzionatorie indicate, se hanno presentato denuncia entro il 30 giugno 1996 alla Regione. Per quanto non disciplinato dalla legge regionale si applica la legge statale richiamata.
Autorità competente, bilancio e destinazione delle entrate
L’applicazione delle sanzioni amministrative spetta al dirigente della struttura tributaria regionale. Per l’introito delle somme è istituito il relativo capitolo di bilancio regionale.
Il 10% del tributo spetta alle Province ed è ripartito in ragione del gettito riferito agli impianti situati nel territorio di ciascuna Provincia, al netto degli eventuali rimborsi. Un’ulteriore quota pari al 10% della restante parte dell’introito è destinata a iniziative per il rientro alla ordinarietà nel sistema integrato dei rifiuti.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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