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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15885/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente)

La controversia

La vicenda nasce da un lungo rapporto di agenzia per la Regione Campania. La preponente conveniva l'agente chiedendo: la condanna alla restituzione o al risarcimento dei danni per importi relativi ad assegni bancari protestati trasmessi dall'agente in sostituzione di assegni consegnati da clienti della zona, incassati e quietanzati indebitamente dall'agente ma non versati alla mandante; la restituzione di provvigioni ritenute indebitamente percepite; il riconoscimento della legittimità del recesso immediato per giusta causa ex art. 2119 c.c.; il risarcimento dei danni da cessazione del rapporto, anche parametrati all'indennità sostitutiva del preavviso e al pregiudizio all'immagine commerciale. L'agente si difendeva negando la ricostruzione dei fatti, sostenendo che l'invio degli assegni protestati fosse stato frutto di errore e che l'importo contestato fosse molto inferiore; in via riconvenzionale chiedeva il pagamento di provvigioni maturate, dell'indennità sostitutiva di preavviso, dell'indennità di risoluzione del rapporto, dell'indennità di clientela e il risarcimento del danno per l'asserito recesso ingiustificato. Il Tribunale respingeva la tesi della giusta causa, condannava l'agente solo alla restituzione parziale di una somma relativa agli assegni e riconosceva all'agente le somme richieste in riconvenzionale. La Corte d'appello confermava. In Cassazione la preponente deduceva: violazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 1746 c.c. per non avere i giudici di merito valorizzato la violazione del dovere di lealtà e buona fede e la rilevanza fiduciaria del rapporto di agenzia; violazione delle medesime norme e della direttiva CEE 653/1986 per non avere considerato gli inadempimenti accertati; violazione delle norme su domanda e prova per avere negato il risarcimento, anche in via equitativa; vizio motivazionale e violazione delle regole sulla prova per avere escluso la debenza della restituzione delle provvigioni, assumendo che gli affari relativi agli assegni protestati non fossero andati a buon fine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato, in via analogica al contratto di agenzia, il recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c., valorizzando la natura autonoma del rapporto, il carattere occasionale della disfunzione, l'assenza di prova di una condotta fraudolenta, la lunga durata del rapporto e il ridotto impatto economico dell'episodio sull'equilibrio contrattuale e sul vincolo fiduciario. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che, esclusa la giusta causa del recesso, non era configurabile un danno automaticamente parametrato al preavviso e che mancava prova del decremento economico e degli altri pregiudizi allegati. Ha respinto anche il quarto motivo, rilevando che non era stata dimostrata la mancata conclusione degli affari cui si riferivano gli assegni e che, anzi, era emerso che gli assegni erano stati ricevuti e quietanzati; la mancata rimessa alla preponente poteva al più integrare un profilo risarcitorio da inadempimento, non l'assenza del diritto alle provvigioni. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    Il recesso per giusta causa è utilizzabile in via analogica nel contratto di agenzia, ma va adattato alla specifica tipologia contrattuale e richiede un inadempimento o un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto.

  • art. 1746 c.c.

    L'agente deve agire con lealtà e buona fede ed eseguire l'incarico secondo le istruzioni ricevute; tale dovere rileva nella valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della giusta causa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato invocato per il vizio di motivazione sul mancato accoglimento della domanda di restituzione delle provvigioni.

  • art. 163 nn. 3), 4) e 5) c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla domanda risarcitoria e sulla sua allegazione/prova.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova, ritenuto non assolto dalla preponente per dimostrare il mancato buon fine degli affari e il danno lamentato.

  • art. 1226 c.c.

    Invocato per la liquidazione equitativa del danno, esclusa in assenza di prova dei presupposti del pregiudizio.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nelle censure risarcitorie per inadempimento contrattuale.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato con riferimento al nesso tra inadempimento e danno risarcibile.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato in relazione all'interpretazione del rapporto e alla correttezza nell'esecuzione.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 83 c.p.c.

    La Corte ha affermato che, nei giudizi introdotti prima dell'entrata in vigore della L. n. 69/2009, la procura autenticata personalmente dall'avvocato non era valida nelle modalità utilizzate.

  • art. 58, comma 1, L. n. 69/2009

    È stato richiamato per limitare l'applicazione della nuova disciplina della procura ai soli procedimenti civili introdotti dopo l'entrata in vigore della legge.

  • art. 45, comma 9, lett. a), L. 18.6.2009, n. 69

    La Corte ne ha precisato l'ambito temporale di applicazione in materia di autenticazione della procura.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • Direttiva CEE 653/1986

    Richiamata nel ricorso quale parametro dell'obbligo dell'agente e del recesso, ma senza specifica autonoma statuizione accogliente da parte della Corte.

Massime di principio

  • Nel contratto di agenzia, pur essendo rapporto autonomo e non subordinato, il recesso per giusta causa può essere applicato in via analogica; tuttavia la valutazione deve essere calibrata sulla concreta incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e sul vincolo fiduciario tra le parti.
  • La giusta causa di recesso presuppone un fatto di gravità tale da rendere non esigibile la prosecuzione del rapporto; una disfunzione occasionale, non fraudolenta e di limitato rilievo economico, specie in un rapporto di lunga durata, può non bastare.
  • Chi agisce per il risarcimento deve provare non solo l'inadempimento, ma anche l'effettiva esistenza e consistenza del danno; in mancanza di prova del decremento economico o di altri pregiudizi, il danno non può essere liquidato automaticamente né in via equitativa.
  • La domanda di restituzione delle provvigioni richiede la prova che gli affari non siano andati a buon fine; se risulta che gli affari sono stati conclusi e i relativi pagamenti sono stati ricevuti e quietanzati, la mancata rimessa alla preponente può semmai fondare una diversa pretesa risarcitoria, non l'inesistenza del diritto alla provvigione.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia ricostruito in modo non implausibile i fatti rilevanti e applicato correttamente i principi di diritto.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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