Ordinanza n. 39/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso n. 3477 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/-OMISSIS-), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 03/09/2025; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi.. quanto al ricorso n. 3482 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/-OMISSIS-), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 04/09/2025; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi.. quanto al ricorso n. 3534 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/-OMISSIS-), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 09/09/2025, nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi.. quanto al ricorso n. 3535 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/-OMISSIS-), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 09/09/2025, nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi.. quanto al ricorso n. 3536 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/-OMISSIS-), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 09/09/2025, nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi. quanto al ricorso n. 3537 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/-OMISSIS-), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 09/09/2025, nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi. quanto al ricorso n. 3538 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/-OMISSIS-), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 09/09/2025, nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi.. quanto al ricorso n. 3539 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/-OMISSIS-), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 09/09/2025, nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi. quanto al ricorso n. 3540 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/-OMISSIS-), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 09/09/2025, nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi. quanto al ricorso n. 3541 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/-OMISSIS-), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 09/09/2025; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato rilasciati per l'assunzione di lavoratori stranieri presso un'impresa edile
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Prato ha revocato i nulla osta al lavoro subordinato rilasciati per la loro assunzione quali operai edili. La revoca è stata motivata dalla ritenuta incompetenza territoriale dell'ufficio di Prato, asseritamente spettante agli uffici della provincia di Milano. I ricorrenti hanno dedotto, in particolare, difficoltà tecniche nell'inserimento, nelle procedure telematiche di presentazione delle istanze operative dal 2025, della sede di svolgimento della prestazione lavorativa, elemento rilevante ai fini dell'individuazione della competenza territoriale amministrativa. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i ricorsi per connessione oggettiva. In sede cautelare ha ritenuto che le questioni giuridiche relative al funzionamento delle procedure telematiche introdotte dal 2025 e all'individuazione della sede di lavoro richiedano l'approfondimento proprio della fase di merito, senza quindi anticipare una definitiva valutazione sulla legittimità delle revoche. Ha tuttavia accolto le domande cautelari, ritenendo prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l'interesse dei ricorrenti alla prosecuzione della permanenza sul territorio nazionale anche per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Il Collegio ha valorizzato inoltre che, sul piano sostanziale, non risultava contestato alcun profilo ostativo né in capo all'impresa né in capo ai lavoratori. È stata quindi sospesa l'efficacia dei provvedimenti impugnati, con fissazione dell'udienza pubblica di merito al 18 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata quale parametro per l'individuazione della competenza territoriale amministrativa con riferimento alla sede di svolgimento della prestazione lavorativa.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela dei loro diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in materia di tutela dei dati personali ai fini dell'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Massime di principio
- Quando la legittimità della revoca di un nulla osta al lavoro subordinato dipende dall'individuazione della competenza territoriale dell'ufficio, assumono rilievo la sede di svolgimento della prestazione lavorativa e le concrete modalità di funzionamento delle procedure telematiche utilizzate per presentare l'istanza; tali profili possono richiedere un approfondimento nella fase di merito.
- In sede cautelare, quando non risultano contestati profili sostanziali ostativi né a carico del datore di lavoro né a carico dei lavoratori stranieri, l'interesse alla prosecuzione della permanenza sul territorio nazionale e allo svolgimento dell'attività lavorativa può prevalere nel bilanciamento con l'interesse pubblico all'immediata efficacia della revoca del nulla osta.
- La connessione oggettiva tra più ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti omogenei, adottati sulla base della medesima questione di competenza territoriale e riferiti a lavoratori assunti dallo stesso datore di lavoro, giustifica la riunione della loro trattazione.
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