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Sentenza

Sentenza del 04/05/2018 n. 10681 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

D.P. aveva impugnato tardivamente l'avviso di accertamento, rendendo definitiva la relativa decisione. Dopo aver pagato le maggiori imposte, aveva chiesto il rimborso sostenendo di poter beneficiare del giudicato favorevole ottenuto dal compratore, il cui ricorso aveva portato alla conferma della congruità del valore dichiarato nell'atto. L'Agenzia delle Entrate non aveva risposto e il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto. La Commissione tributaria regionale aveva respinto la domanda, ritenendo che il giudicato favorevole al compratore non fosse estensibile al venditore e fosse comunque recessivo rispetto al giudicato formatosi sulla tardiva impugnazione proposta da quest'ultimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché consisteva in una generica elencazione di norme, senza spiegare in modo specifico come la sentenza impugnata le avesse violate; inoltre, circolari amministrative non possono costituire parametro di legittimità della sentenza. La Corte ha comunque precisato che l'obbligazione INVIM del venditore e l'obbligazione relativa all'imposta di registro, gravante sul venditore e sul compratore, sono autonome: pertanto il venditore non può invocare il giudicato favorevole ottenuto dal compratore tramite l'art. 1306 c.c., applicabile alle obbligazioni solidali. Anche il secondo motivo, relativo a una presunta contraddittorietà della motivazione, è stato ritenuto infondato. D.P. è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.600 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6

    In tema di INVIM l'imponibile definito ai fini dell'imposta di registro costituisce il valore di riferimento.

    Il valore accertato ai fini dell'imposta di registro costituisce il riferimento per determinare l'incremento imponibile ai fini INVIM; tuttavia ciò non elimina l'autonomia delle obbligazioni tributarie del venditore e del compratore.

  • Codice civile, art. 1306

    Il coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato.

    La norma opera nei rapporti tra coobbligati solidali. Non è applicabile quando le obbligazioni tributarie interessate sono autonome e non solidali.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge deve individuare precisamente le norme violate e spiegare con argomentazioni specifiche il contrasto tra la sentenza e tali norme.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati in modo specifico e intelligibile; una mera elencazione di disposizioni non è sufficiente e comporta l'inammissibilità del motivo.

  • Codice di procedura civile, art. 155, comma 4

    Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

    Il deposito del controricorso effettuato il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza cadente di domenica è tempestivo.

  • Costituzione, artt. 3, 53, 97 e 101

    Sono stati invocati dal contribuente in relazione a uguaglianza, capacità contributiva, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e indipendenza della funzione giurisdizionale, ma la Corte non ha accolto le relative censure.

  • D.M. Finanze 11 febbraio 1997, art. 2

    La disposizione sull'autotutela amministrativa è stata richiamata dal ricorrente, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità.

  • Circolare del Ministero delle Finanze n. 198/1998, art. 32

    Le circolari amministrative non hanno natura normativa e non possono costituire parametro per valutare la legittimità di una sentenza in cassazione.

Massime di principio

  • Il giudicato favorevole ottenuto da una parte non si estende automaticamente a un altro soggetto coinvolto nello stesso atto o fatto, soprattutto quando le rispettive obbligazioni tributarie sono autonome e non solidali.
  • Il venditore non può normalmente invocare, tramite l'art. 1306 c.c., la sentenza favorevole ottenuta dal compratore se le imposte dovute dai due soggetti hanno natura e presupposti autonomi.
  • Un'impugnazione tardiva rende definitiva la pretesa tributaria nei confronti del contribuente e può impedire di ottenere successivamente il rimborso sulla base di una decisione favorevole resa in un diverso giudizio.
  • Il fatto che una medesima valutazione economica rilevi per imposte diverse non comporta necessariamente identità o solidarietà delle obbligazioni fiscali.
  • Un ricorso per cassazione deve indicare con precisione la norma violata e spiegare concretamente l'errore commesso dal giudice; la semplice elencazione di norme determina l'inammissibilità del motivo.
  • Le circolari dell'amministrazione finanziaria possono orientare l'azione amministrativa, ma non sono fonti normative idonee a fondare una censura di violazione di legge contro una sentenza.
  • Quando un termine processuale scade in un giorno festivo, il deposito effettuato il primo giorno non festivo successivo è tempestivo.

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