R.R. Puglia 14/2021
Integrazione al Regolamento Regionale 25 settembre 2003, n. 11: Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento. Allevamenti dei cani da caccia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale Puglia integra l’art. 6 del R.R. n. 11/2003 consentendo l’uso, come richiami vivi, dei derivati domestici del colombo e dell’anatra provenienti da allevamento e regolarmente inanellati. È vigente dal 16 dicembre 2021 e non contiene limiti temporali specifici.
Integrazione al regolamento sugli allevamenti e la detenzione della fauna, con nuova disciplina sui richiami vivi
Integrazione alla disciplina sui richiami vivi per la caccia da appostamento
Il regolamento regionale interviene sulla disciplina pugliese degli allevamenti e della detenzione della fauna, modificando il R.R. 25 settembre 2003, n. 11. L’intervento è circoscritto al territorio della Regione Puglia e riguarda in particolare l’impiego di determinati animali come richiami vivi.
Contenuto dell’integrazione
La modifica introdotta aggiunge un nuovo comma all’art. 6 del regolamento del 2003 e stabilisce che è consentito utilizzare, come richiami vivi:
- i derivati domestici del colombo;
- i derivati domestici dell’anatra;
- purché provengano da allevamento;
- e siano regolarmente inanellati.
Ambito applicativo
La disciplina riguarda l’utilizzo di tali soggetti nell’ambito dei richiami vivi per la caccia da appostamento, coerentemente con l’oggetto del regolamento originario sugli allevamenti e sulla detenzione della fauna a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale, nonché sui richiami vivi.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento è vigore dal 16 dicembre 2021, data indicata per la sua entrata in vigore/pubblicazione nel sistema informativo regionale. Non sono previsti termini finali, scadenze o regimi transitori specifici.
Rilievo pratico
Si tratta di una norma ancora vigente, utile per individuare i soggetti animali che possono essere legittimamente impiegati come richiami vivi, a condizione che derivino da allevamento e siano inanellati secondo le prescrizioni richiamate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 16 dic 2021L.R. Puglia 49/2021
- Legge · 3 dic 2021L.R. Puglia 36/2021
- Legge · 3 dic 2021L.R. Puglia 37/2021
- Legge · 3 dic 2021L.R. Puglia 38/2021
- Legge · 3 dic 2021L.R. Puglia 39/2021
- Legge · 3 dic 2021L.R. Puglia 40/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →