L.R. Puglia 39/2021
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delleattività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro” e disposizioni varie) e disposizioni in materia derivazione acque sotterranee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 39/2021 modifica la l.r. 56/1980 e altre norme urbanistiche, consente in zona agricola nuovi fabbricati per esigenze aziendali agricole nei limiti indicati, disciplina interventi edilizi in aree PPTR e interviene su una legge del 2021 e sulle derivazioni di acque sotterranee. Parte della disciplina è stata colpita da illegittimità costituzionale su una specifica formula interpretativa.
Modifiche urbanistiche e disciplina su tutela del territorio, edificazione in zona agricola e derivazione di acque sotterranee
Modifiche urbanistiche e tutela del territorio nella Regione Puglia
La legge regionale n. 39 del 2021 interviene soprattutto sulla disciplina urbanistica pugliese, modificando la legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, e introducendo disposizioni in materia edilizia, paesaggistica e di derivazione di acque sotterranee. Il testo opera esclusivamente per il territorio della Regione Puglia.
Pubblicità degli atti urbanistici comunali
Viene modificata la disciplina di pubblicazione degli atti richiamati dall’articolo 16 della l.r. 56/1980. La pubblicazione non è più riferita alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ma a un’apposita sezione del sito web del Comune interessato, in coerenza con la normativa statale sulla trasparenza.
Nuovi fabbricati in zona agricola
La legge integra l’articolo 51 della l.r. 56/1980 ammettendo, nel rispetto della tutela paesaggistica del PPTR, la realizzazione di nuovi fabbricati in zona agricola quando siano necessari alla conduzione del fondo e all’esercizio dell’attività agricola, comprese le attività connesse.
La possibilità è subordinata a precisi limiti:
- i fabbricati nuovi sono consentiti solo se quelli esistenti non offrano alternative di riuso o trasformazione;
- la necessità deve essere dimostrata tramite piano di sviluppo aziendale, e/o di riconversione, e/o di ammodernamento dell’attività agricola;
- il piano deve essere asseverato da tecnico abilitato nel rispetto della normativa di settore;
- i nuovi fabbricati devono essere localizzati all’interno o in adiacenza ai centri aziendali, per evitare insediamenti isolati, salvo le norme paesaggistiche, ambientali e igienico-sanitarie previste per specifici insediamenti zootecnici.
Interventi edilizi nelle aree individuate dal PPTR
Per le aree individuate dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), la legge consente, previa deliberazione del consiglio comunale, gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 della l.r. 14/2009, purché:
- l’intervento sia conforme alle prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e direttive del PPTR;
- siano acquisiti i nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni competenti alla tutela paesaggistica.
La norma richiama l’interpretazione dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 380/2001, ma tale inciso è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 240 del 1 dicembre 2022, limitatamente alle parole richiamate nel testo.
Disposizioni ulteriori e ambiti richiamati
Il titolo della legge indica inoltre modifiche alla l.r. 27 luglio 2001, n. 20, alla l.r. 6 agosto 2021, n. 25, e disposizioni in materia di derivazione di acque sotterranee. Nel testo fornito, tuttavia, non sono presenti ulteriori contenuti analitici su tali profili, che pertanto non possono essere approfonditi.
Attualità della disciplina
La legge risulta ancora vigente, ma una parte della formulazione relativa agli interventi in aree PPTR è stata incisa da una pronuncia di illegittimità costituzionale. La normativa conserva quindi interesse applicativo soprattutto in materia urbanistica e paesaggistica regionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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