Salta al contenuto
Legge

L.R. Puglia 49/2021

Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari)

Normativa regionaleL.R. Puglia 49/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. 3/1994 sul funzionamento dei Gruppi consiliari, precisando i limiti delle spese ammissibili, i collaboratori utilizzabili, l’uso delle somme da restituire e le modalità di regolarizzazione dei rendiconti irregolari. Introduce anche una procedura di restituzione e rateizzazione per le somme dovute a seguito dei controlli previsti dal d.l. 174/2012. In vigore dal 16 dicembre 2021.

Modifiche alla disciplina dei Gruppi consiliari regionali

Modifiche alla disciplina dei Gruppi consiliari regionali

La legge regionale interviene sulla l.r. 11 gennaio 1994, n. 3, che disciplina il funzionamento dei Gruppi consiliari. Le modifiche riguardano soprattutto le spese e gli incarichi consentiti, nonché le modalità di restituzione delle somme dovute in caso di irregolarità dei rendiconti.

Ambito delle attività e delle spese ammissibili

Viene ritoccata la definizione delle attività dei Gruppi consiliari e, in particolare, vengono eliminati alcuni riferimenti che delimitavano o qualificavano in modo specifico certe spese. La disciplina risultante conferma il quadro delle attività collegate al funzionamento del Gruppo, ma con una formulazione più sintetica e meno restrittiva su alcuni profili testuali.

Collaborazioni, consulenze e incarichi professionali

La legge interviene sulle tipologie di collaborazioni utilizzabili dai Gruppi consiliari. In relazione ai collaboratori e agli incarichi, viene precisato che possono essere utilizzati anche rapporti di natura occasionale o coordinata e continuativa, secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente. Inoltre, per le attività di supporto viene sostituito il riferimento alle “collaborazioni operative e professionali di esperti necessari per l’attività funzionale collegata ai lavori del Consiglio” con quello agli “incarichi per attività di studio”.

Destinazione delle somme e verifiche sui rendiconti

La disciplina sulle somme disponibili per i Gruppi viene coordinata con il sistema dei controlli e delle eventuali restituzioni previsto dall’art. 1, commi 11 e 12, primo periodo, del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012. Le somme possono essere destinate all’esito delle verifiche e dell’eventuale restituzione dovuta a seguito di rendiconti irregolari. Viene inoltre esteso il riferimento alle istituzioni scolastiche di “ogni ordine e grado”, in luogo delle sole “medie superiori”.

Restituzione delle somme e regolarizzazione

La legge introduce una disciplina specifica per la restituzione delle somme nei casi in cui il rendiconto del Gruppo sia stato dichiarato irregolare. Il Consiglio regionale, tramite il Presidente, deve richiedere tempestivamente la restituzione al Presidente del Gruppo e a ciascun componente pro quota. La restituzione effettuata dal Presidente del Gruppo libera gli altri componenti dall’obbligo restitutorio.

È previsto che la restituzione delle somme derivanti da errata imputazione in rendiconto possa avvenire:

  • mediante utilizzo delle somme non spese, riferite alla voce corretta, già nella disponibilità del Gruppo;
  • mediante scomputo dalle somme già restituite, fino a concorrenza.

In caso di incapienza o di altre irregolarità rilevate in sede di controllo ai sensi del d.l. 174/2012, su richiesta del Presidente del Gruppo la restituzione può essere rateizzata. Il piano di rateizzazione è proposto all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che lo approva valutando:

  • l’ammontare del credito;
  • il tempo trascorso dall’inizio della legislatura;
  • eventuali altre circostanze specifiche rilevanti per l’adempimento.

Infine, il Presidente del Gruppo e ciascun componente possono chiedere la detrazione delle somme dovute dall’emolumento spettante, fino a concorrenza del dovuto.

Decorrenza e attualità

La legge è vigente dal 16 dicembre 2021 e opera nell’ambito dell’ordinamento regionale. Non contiene un limite temporale di applicazione, ma le disposizioni sulla restituzione si collegano ai procedimenti di controllo e alle irregolarità dei rendiconti previsti dalla normativa richiamata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.