L.R. Puglia 36/2021
Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Costituzione dell’Istituto regionale pugliese per la storia dell’antifascismo, della Resistenza e della Costituzione) e modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 36/2021 aggiorna la l.r. 17/2013 sui beni culturali introducendo regole su patrimonio immateriale, inventario regionale, osservatorio e promozione delle lingue locali. Modifica anche la l.r. 12/1980 e la l.r. 28/2021. È vigente dal 3 dicembre 2021 e non contiene limiti temporali specifici.
Modifiche alla disciplina pugliese sui beni culturali, sul patrimonio culturale immateriale e su alcuni enti regionali
Modifiche alla disciplina regionale dei beni culturali e del patrimonio immateriale
La legge regionale Puglia 3 dicembre 2021, n. 36 interviene soprattutto sulla legge regionale n. 17/2013, ampliandone l’oggetto alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, delle lingue locali e delle pratiche tradizionali. Il provvedimento opera esclusivamente per il territorio della Regione Puglia.
Ambito della tutela dei beni culturali
La Regione può esercitare la tutela, ai sensi del Codice dei beni culturali, anche su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato. Viene inoltre precisato che l’azione regionale può riguardare, oltre ai beni già considerati, anche aspetti materiali e immateriali del territorio, dei luoghi e delle comunità.
Definizione e riconoscimento del patrimonio culturale immateriale
La nozione di patrimonio culturale immateriale viene inserita tra le definizioni di legge e comprende pratiche, rappresentazioni, espressioni artigianali e artistiche, narrazioni, tradizioni, saperi, capacità e proverbi dialettali riconosciuti dalle comunità come parte del proprio patrimonio e da trasmettere alle generazioni future. La norma richiama anche i caratteri di identità, continuità, diversità culturale, creatività umana, sviluppo sostenibile e rispetto reciproco tra comunità.
Individuazione, inventariazione e catalogazione
La Regione Puglia, in attuazione della Costituzione e della Convenzione UNESCO del 2003, individua, documenta e cataloga il patrimonio culturale immateriale e le pratiche tradizionali. È prevista la classificazione in cinque settori:
- tradizioni ed espressioni orali, incluse lingue e narrazioni;
- arti dello spettacolo;
- consuetudini sociali, riti ed eventi festivi;
- saperi e pratiche sulla natura e l’universo;
- artigianato tradizionale.
Per le espressioni di identità culturale collettiva, i soggetti interessati possono chiedere l’inventariazione regionale. Il riconoscimento come bene culturale, ai sensi del Codice, è possibile solo quando gli elementi immateriali siano rappresentati da testimonianze materiali e sussistano i presupposti di verifica del rilevante interesse culturale.
Inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese
Presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo, cultura e valorizzazione del patrimonio culturale è istituito l’Inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese, come articolazione funzionale del SIRPAC. La Giunta regionale disciplina con proprie deliberazioni:
- le modalità di gestione dell’Inventario;
- i criteri e i procedimenti per l’iscrizione;
- la valutazione delle richieste di iscrizione;
- l’interoperabilità con i sistemi informativi nazionali e internazionali competenti.
Osservatorio permanente per il patrimonio culturale immateriale
È istituito presso la Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’Osservatorio permanente per il patrimonio culturale immateriale. L’Osservatorio è presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di turismo, cultura e valorizzazione del territorio ed è composto anche da rappresentanti istituzionali regionali e da tre esperti individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La partecipazione è gratuita e il supporto tecnico è assicurato con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Lingue locali e forme di espressione artistica
La Regione promuove la rivitalizzazione, valorizzazione e diffusione di tutte le lingue locali pugliesi come espressioni del patrimonio culturale immateriale. Le azioni previste comprendono attività di divulgazione, creazione artistica, pubblicazioni e sezioni bibliotecarie dedicate, programmi editoriali e radiotelevisivi, nonché studi sui toponimi. Sono inoltre valorizzate le forme di espressione artistica del patrimonio storico-linguistico, come teatro, musica popolare, poesia, prosa letteraria e cinema.
Ricerca, archiviazione e produzione culturale
La Regione promuove, anche con università, istituti di ricerca ed enti del sistema regionale, la ricerca scientifica sul patrimonio linguistico e storico pugliese. Sono incentivati in particolare:
- la diffusione delle lingue locali nella comunicazione contemporanea, anche tramite neologismi e sistemi di trascrizione;
- l’archiviazione e la digitalizzazione;
- la realizzazione di opere e testi letterari, tecnici e scientifici, anche tramite concorsi e borse di studio;
- la traduzione di testi in lingue locali e la loro diffusione in formato digitale.
Partecipazione di cittadini e istituzioni
La Regione promuove la partecipazione di cittadini, scuole, università, organizzazioni e istituzioni culturali di ricerca, studio e documentazione operanti sul territorio regionale, al fine di alimentare l’Inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese e raccogliere materiale documentale per la conoscenza, promozione e valorizzazione dei beni censiti.
Altre modifiche legislative richiamate dal titolo
La legge reca anche modifiche alla legge regionale n. 12/1980, istitutiva dell’Istituto regionale pugliese per la storia dell’antifascismo, della Resistenza e della Costituzione, e alla legge regionale n. 28/2021 sul servizio di analisi genomica avanzata. Dal testo fornito non emergono però i contenuti puntuali di tali modifiche.
Regime temporale e attualità
La legge è vigente dal 3 dicembre 2021 e non indica un termine finale di efficacia né un regime transitorio specifico. Non risulta, dal contenuto fornito, una disciplina limitata a un esercizio finanziario o a un evento concluso. Pertanto non appare obsoleta.
Testo integrale
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