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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1880

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1880 Della Commissione del 4 novembre 2019 che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione Vera de Estenas (DOP)

Normativa europea32019R1880

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1880 conferisce la protezione unionale alla denominazione "Vera de Estenas" come denominazione di origine protetta (DOP). La Commissione, dopo aver esaminato la domanda presentata dalla Spagna e constatato l’assenza di opposizioni, dispone la protezione e la registrazione della denominazione nel relativo registro UE. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Protezione e registrazione della denominazione di origine protetta "Vera de Estenas" ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica vitivinicola "Vera de Estenas" qualificata come DOP, nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, con protezione diretta della denominazione e sua iscrizione nel registro previsto dall’articolo 104 del medesimo regolamento. Non contiene esclusioni o deroghe specifiche; la disciplina riguarda la sola denominazione oggetto di registrazione.

Protezione della denominazione "Vera de Estenas" (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1880 della Commissione dà attuazione alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per la protezione delle denominazioni nel settore vitivinicolo. L’atto prende le mosse dalla domanda di registrazione presentata dalla Spagna e dall’esito favorevole della fase di esame, nel corso della quale non sono state sollevate opposizioni.

Contesto normativo e procedura seguita

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare gli articoli 97, 98, 99 e 104. In base all’articolo 97, paragrafi 2 e 3, la domanda di registrazione della denominazione "Vera de Estenas" è stata esaminata e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Poiché, secondo quanto attestato nel regolamento, non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98, la procedura si è conclusa con l’adozione dell’atto di protezione.

Effetti giuridici

L’articolo 1 stabilisce che la denominazione "Vera de Estenas" è protetta come DOP. La protezione comporta la registrazione nel registro previsto dall’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente operatività immediata e uniforme della protezione della denominazione su tutto il territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Esame della domanda e assenza di opposizioni

La Commissione ha esaminato la domanda di registrazione della denominazione "Vera de Estenas" presentata dalla Spagna ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del medesimo regolamento.

Protezione della denominazione

In applicazione dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la denominazione "Vera de Estenas" è protetta come DOP. La protezione implica anche la registrazione nel registro di cui all’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato internoindicazioni geografichesettore vitivinicolo

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