Regolamento (UE) 2019/1876
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1876 della Commissione del 4 novembre 2019 relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [Roma (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione approva le modifiche del disciplinare della DOP "Roma", a seguito della domanda presentata dall’Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione ha verificato la regolarità della procedura, ha pubblicato la domanda e, non avendo ricevuto opposizioni, ha autorizzato le modifiche. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione delle modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta "Roma" (DOP).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Roma" nell’ambito del settore vitivinicolo disciplinato dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Produce effetti nei confronti degli operatori interessati dalla DOP e, in generale, in tutti gli Stati membri, in quanto atto obbligatorio e direttamente applicabile. Non introduce un regime generale di nuova registrazione, ma approva specificamente le modifiche del disciplinare già pubblicate e non contestate nel procedimento UE.
Approvazione delle modifiche del disciplinare della DOP "Roma"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1876 della Commissione approva le modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta "Roma". L’atto si colloca nel quadro della disciplina UE sulle denominazioni protette nel settore agricolo e vitivinicolo, richiamando in particolare il regolamento (UE) n. 1308/2013.
Contesto procedurale
La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare trasmessa dall’Italia ai sensi dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La domanda è stata poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
Mancanza di opposizioni
Nel considerando 3 si dà atto che alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale assenza di opposizioni consente il passaggio alla fase conclusiva del procedimento di approvazione.
Contenuto normativo essenziale
Con l’articolo 1 la Commissione approva le modifiche del disciplinare pubblicate in relazione al nome "Roma" (DOP). L’atto non descrive nel dettaglio le singole modifiche, ma rinvia al contenuto già pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il carattere generale dell’atto: esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilevanza pratica
Per gli operatori del settore, il regolamento conferma l’aggiornamento del disciplinare della DOP "Roma" con efficacia uniforme nell’Unione. Sul piano applicativo, ciò implica che la produzione, la commercializzazione e l’uso della denominazione devono conformarsi al disciplinare come modificato e approvato a livello UE.
Disposizioni principali
Approvazione delle modifiche del disciplinare
L’articolo 1 approva le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al nome "Roma" (DOP). L’approvazione è adottata sulla base dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, dopo l’esame della domanda trasmessa dall’Italia ai sensi dell’articolo 105 e la pubblicazione della stessa ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3.
Esito della procedura di opposizione
Nel preambolo si precisa che non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale circostanza consente l’approvazione definitiva delle modifiche del disciplinare.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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