Risposta n. 2 del 4/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeArt.19 commi 2-5 DPR 633/1972 - determinazione corretta dell'IVA detraibile in presenza di operazioni imponibili, esenti e non soggette derivanti da attività di finanziamento verso soggetti residenti e non residenti
Il quesito
La società ALFA chiede, per il 2018 (finanziamenti esclusivamente a soggetti non residenti) e per il 2019 (finanziamenti sia a soggetti residenti sia a non residenti), quale sia la qualificazione ai fini IVA dei proventi finanziari e quale metodo utilizzare per determinare l'IVA sugli acquisti ammessa in detrazione (applicazione del pro-rata generale ex art.19, comma 5, o del criterio di indetraibilità specifica/ex art.19, comma 4).
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente sostiene che: per il 2018, essendo i finanziamenti effettuati solo a non residenti (operazioni non soggette), non si applichi il pro-rata generale ma l'indetraibilità specifica ex art.19, comma 4, determinando l'indetraibilità per i costi esclusivi e per quelli promiscui (eventualmente con criterio forfettario ex ris.137/1998); per il 2019, essendo presenti anche finanziamenti a residenti (operazioni esenti), applicare il pro-rata generale ex art.19, comma 5, ma escludere dal calcolo le operazioni non soggette che non danno diritto alla detrazione (intra-UE), procedendo previamente allo scorporo dell'IVA indetraibile specifica e poi applicando il pro-rata sul residuo.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia dichiara l'istanza inammissibile rispetto al 2018 per difetto di preventività; sul 2019 fornisce risposta: conferma che le prestazioni finanziarie rese a soggetti stabiliti fuori UE, ai sensi dell'art.10 n.1, lett. a-bis, sono non rilevanti territorialmente ma assimilate alla detrazione (art.19, comma 3 a-bis) e danno diritto alla detrazione; i finanziamenti a committenti intra-UE sono operazioni non soggette senza diritto alla detrazione (art.19, comma 2). Per i beni/servizi utilizzati in parte per operazioni non soggette va applicato l'art.19, comma 4, con criteri oggettivi (eventuale ricorso al criterio forfetario se oggettivamente impossibile determinare le quote). Se convivono operazioni imponibili/assimilate ed esenti, opera il pro-rata generale ex art.19, comma 5, ma prima deve essere scomputata l'IVA indetraibile specifica/parsiale relativa alle operazioni non soggette; sul residuo si applica la percentuale di detrazione calcolata secondo art.19-bis. L'Agenzia segnala che la valutazione concreta dell'idoneità dei criteri di ripartizione resta rimessa al controllo.
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