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Interpello

Risposta n. 274 del 4/04/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante ritiene che i buoni comunali siano incentivi di interesse generale per la mobilità sostenibile, non riconducibili al rapporto di lavoro e quindi non qualificabili come fringe benefit; inoltre il datore di lavoro non è a conoscenza degli importi individuali erogati

Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa–lavoro

Il quesito

Se i buoni mobilità riconosciuti dal Comune ai dipendenti debbano considerarsi fringe benefit fiscalmente rilevanti ai sensi dell'art.51, comma 3, del TUIR e se incidano sul limite di €600 previsto dal d.l. n.115/2022 per i rimborsi delle utenze domestiche

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate concorda: i buoni nascono da un'iniziativa comunale di interesse generale e non hanno origine nel rapporto di lavoro, perciò non rientrano nelle categorie di reddito previste dal TUIR (in particolare non sono reddito di lavoro dipendente) e non rilevano ai fini del calcolo del limite di cui all'art.51, comma 3. Il parere è reso assumendo la veridicità degli elementi forniti

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