Risposta n. 278 del 4/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che le limitazioni dell'art.172, comma 7, trovino applicazione solo alle eccedenze ACE antecedenti all'ingresso nel consolidato (2014) e chiede la disapplicazione della norma per la fusione, affermando che l'operazione risponde a valide ragioni economiche e non ha scopo elusivo.
Fusione – Riporto delle perdite, interessi passivi indeducibili e eccedenze ACE in presenza di consolidato – art. 172, comma 7, TUIR
Il quesito
1) Le disposizioni antielusive di cui all'art.172, comma 7 TUIR si applicano solo alle eccedenze ACE maturate prima dell'adesione al consolidato (2014) oppure anche a quelle maturate in costanza di consolidato? 2) Può essere disapplicata la disciplina antielusiva riguardo alle eccedenze ACE maturate nel 2014 e, in caso di risposta negativa, anche rispetto all'eccedenza maturata nel 2020 in costanza di consolidato?
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che la fusione, non interrompendo la tassazione di gruppo, non impedisce l'operatività del consolidato; le disposizioni limitative di cui all'art.172, comma 7, si applicano in linea di principio anche alle eccedenze ACE generate in vigenza di consolidato (e al periodo interinale), così come agli interessi passivi. Per le perdite si applica invece la regola che limita l'intervento soltanto alle perdite pregresse all'ingresso nel consolidato. Ne consegue che tutte le eccedenze ACE indicate (2014 e 2020, e potenzialmente l'interinale 2021) sono soggette alle condizioni e ai limiti previsti dall'art.172, comma 7, inclusi il test di vitalità e il limite del patrimonio netto.
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