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Circolare

Circolare INAIL n. 9 del 21 gennaio 2011

Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009. Sospensione della riscossione delle rate (decreto legge n. 225/2010).

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare informa che, in applicazione del decreto-legge n. 225/2010, è sospesa la riscossione delle rate dei premi assicurativi INAIL in scadenza tra gennaio e giugno 2011, già rateizzate ai sensi della disciplina sulla ripresa dei versamenti per il sisma Abruzzo. La sospensione riguarda sia le imprese con volume d’affari 2009 superiore a 200.000 euro sia i soggetti con volume d’affari non superiore a tale limite e le persone fisiche. La circolare rinvia a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per le modalità di recupero delle rate non versate e fornisce le istruzioni operative con i nuovi codici di agevolazione GRA e i relativi riferimenti da indicare nel modello F24.

Sisma Abruzzo 6 aprile 2009: sospensione della riscossione delle rate da gennaio a giugno 2011

Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009: sospensione della riscossione delle rate

La circolare disciplina gli effetti del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010 sulla ripresa della riscossione dei premi assicurativi INAIL sospesi a seguito del sisma Abruzzo del 6 aprile 2009. In particolare, chiarisce che sono sospese le prime sei rate in scadenza tra gennaio e giugno 2011 e fornisce le istruzioni operative per la gestione informatica e contabile delle posizioni interessate.

Quadro normativo di riferimento

Il documento si inserisce in una sequenza di provvedimenti emergenziali e fiscali adottati dopo il terremoto che ha colpito la provincia di L’Aquila e altri comuni della regione Abruzzo. Tra i riferimenti richiamati figurano le dichiarazioni di eccezionale rischio e di stato di emergenza del 6 aprile 2009, le ordinanze di protezione civile e i decreti del Commissario delegato che hanno individuato e successivamente integrato i comuni danneggiati. Sono inoltre richiamati il decreto-legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, la legge n. 191/2009, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 13 agosto 2010 e la circolare INAIL n. 34 del 18 agosto 2010.

Premessa e coordinamento con la precedente disciplina

La circolare richiama la precedente circolare INAIL n. 34/2010, che aveva illustrato la ripresa della riscossione in 120 rate a decorrere dal 16 gennaio 2011, secondo quanto disposto dalla legge n. 122/2010, per i premi assicurativi sospesi fino al 30 giugno 2010 e fino al 15 dicembre 2010. Il nuovo intervento normativo, definito come "Milleproroghe", introduce però un’ulteriore sospensione limitatamente alle prime sei rate.

Sospensione della riscossione da gennaio a giugno 2011

L’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 225/2010 stabilisce la sospensione della riscossione delle rate con scadenza tra gennaio 2011 e giugno 2011, previste dall’articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge n. 78/2010. La sospensione riguarda:

  • le persone giuridiche con volume d’affari 2009 superiore a 200.000 euro, già beneficiarie della sospensione fino al 30 giugno 2010;
  • le persone fisiche;
  • le persone giuridiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, già beneficiarie della sospensione fino al 15 dicembre 2010.

La circolare precisa che la sospensione riguarda la riscossione delle rate non il venir meno dell’obbligazione, e che le modalità di recupero saranno definite da un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Istruzioni operative in GRA e modelli F24

Per consentire la gestione della sospensione nei sistemi INAIL, vengono istituiti in GRA i seguenti codici di agevolazione:

  • codice 148: posizioni assicurative territoriali di persone giuridiche con volume d’affari 2009 superiore a 200.000 euro, con sospensione dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010; alla ripresa dei versamenti, nel modello F24 va indicato il numero di riferimento 999148;
  • codice 149: posizioni assicurative territoriali di persone fisiche, con sospensione dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010; numero di riferimento 999149;
  • codice 150: posizioni assicurative territoriali di persone giuridiche con volume d’affari 2009 non superiore a 200.000 euro sulla base della dichiarazione IVA, con sospensione dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010; numero di riferimento 999150;
  • codice 151: posizioni assicurative territoriali di persone giuridiche con volume d’affari 2009 non superiore a 200.000 euro che non hanno presentato la dichiarazione IVA, con sospensione dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010; numero di riferimento 999151.

Codici già presenti e sostituzione del codice 143

La circolare ricorda inoltre che in archivio GRA risultano già attivi:

  • il codice 140, per gli istituti di credito e assicurativi beneficiari della sospensione dal 6 aprile al 30 novembre 2009, con riscossione in 60 rate dal 16 giugno 2010;
  • il codice 141, per i datori di lavoro pubblici con sospensione dal 6 al 30 aprile 2009 e versamento in unica soluzione entro il 16 maggio 2009.

Viene infine chiarito che il codice 143 è stato sostituito dai codici da 148 a 151; di conseguenza, i codici di agevolazione operativi sono quelli indicati nel prospetto allegato alla circolare.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama la normativa emergenziale e fiscale succedutasi dopo il sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, fino al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225. Il richiamo serve a collocare la sospensione delle rate nel quadro già disciplinato dalla ripresa dei versamenti prevista dalla legge n. 122/2010 e dalle precedenti circolari INAIL e dell’Agenzia delle Entrate.

Sospensione delle rate in scadenza da gennaio a giugno 2011

L’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 225/2010 sospende la riscossione delle rate con scadenza tra gennaio e giugno 2011 previste dall’articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge n. 78/2010. La sospensione vale per le rate relative ai premi assicurativi sospesi dopo il sisma e riguarda sia le persone giuridiche con volume d’affari 2009 superiore a 200.000 euro, sia le persone fisiche e le persone giuridiche con volume d’affari non superiore a tale soglia.

Modalità di recupero delle rate sospese

La norma rinvia a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per disciplinare la ripresa della riscossione delle rate non versate, precisando che tale ripresa non dovrà determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. La circolare, pertanto, non definisce ancora le modalità concrete di pagamento delle rate sospese e si riserva successive istruzioni.

Istruzioni operative e codici di agevolazione GRA

Per la gestione in GRA della sospensione vengono istituiti i codici di agevolazione 148, 149, 150 e 151. Per ciascuna posizione assicurativa territoriale la circolare indica il periodo di sospensione applicabile e il corrispondente numero di riferimento da riportare nel modello F24 alla ripresa dei versamenti: 999148 per le persone giuridiche con volume d’affari 2009 superiore a 200.000 euro; 999149 per le persone fisiche; 999150 per le persone giuridiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro sulla base della dichiarazione IVA; 999151 per le persone giuridiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro che non hanno presentato la dichiarazione IVA.

Codici già attivi e sostituzione del codice 143

La circolare ricorda che risultano già attivi in archivio GRA i codici 140, per gli istituti di credito e assicurativi con sospensione dal 6 aprile al 30 novembre 2009 e riscossione in 60 rate dal 16 giugno 2010, e 141, per i datori di lavoro pubblici con sospensione dal 6 al 30 aprile 2009 e versamento in unica soluzione entro il 16 maggio 2009. Viene inoltre precisato che il codice 143 è stato sostituito dai codici da 148 a 151, che sono quindi quelli operativi.

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