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Sentenza

Sentenza del 20/01/2016 n. 927 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio relativa al recupero di un credito d’imposta ai fini IVA, IRPEF e IRAP per gli anni 1998-2001, contestando l’utilizzo, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di dati relativi a un conto corrente intestato alla moglie, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della titolare del conto, l’imputazione a suo carico di redditi riferibili ad altro soggetto, la legittimità dell’accertamento induttivo in assenza di dichiarazione dei redditi, la validità dei verbali e la condanna alle spese. Il contribuente sosteneva inoltre di non essere tenuto a presentare la dichiarazione in Italia, essendo cittadino francese domiciliato in Italia e titolare di redditi di lavoro autonomo prodotti all’estero.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo l’utilizzo delle movimentazioni del conto intestato alla moglie, poiché il contribuente ne aveva ammesso l’effettiva disponibilità e la maggior parte delle operazioni era a lui imputabile; non era quindi necessaria l’integrazione del contraddittorio con la moglie. Il rapporto familiare consente di presumere la riferibilità al contribuente delle operazioni bancarie del familiare, salva la prova contraria. In caso di omessa dichiarazione, l’Ufficio può inoltre utilizzare presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La censura relativa all’obbligo dichiarativo è stata dichiarata inammissibile per mancata autosufficienza e possibile novità, mentre quella sulle spese è stata dichiarata inammissibile perché fondata soltanto sull’auspicato diverso esito del giudizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41

    In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento d’ufficio utilizzando anche presunzioni non necessariamente dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38

    Consente l’utilizzo di presunzioni nell’accertamento dei redditi, comprese le risultanze dei rapporti bancari, con possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6

    Richiamato nell’ambito delle contestazioni relative all’accertamento IVA e all’imputazione dei redditi e delle operazioni al contribuente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 53

    La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del titolare del conto non determina nullità quando il rapporto tributario riguarda esclusivamente il ricorrente e il terzo non è parte necessaria del processo.

  • Codice civile, art. 2697

    Il contribuente deve fornire la prova contraria rispetto alla presunzione di riferibilità a suo carico delle movimentazioni bancarie del familiare.

  • Codice di procedura civile, artt. 91 e 385

    La parte soccombente è condannata alle spese del giudizio; la Corte ha confermato la condanna del contribuente in quanto il ricorso è stato integralmente respinto.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie del contribuente e alla contestata imputazione di redditi, ma non ritenuto idoneo a modificare l’esito del giudizio.

Massime di principio

  • Le movimentazioni presenti su conti correnti intestati a familiari possono essere imputate al contribuente accertato quando esistono rapporti familiari, disponibilità effettiva del conto e ulteriori elementi che collegano le operazioni alla sua sfera economica.
  • L’utilizzo di un conto intestato a un terzo non rende automaticamente nullo l’accertamento né impone necessariamente la partecipazione del titolare del conto al processo, se la pretesa tributaria riguarda soltanto il contribuente accertato.
  • In caso di omessa dichiarazione, l’Amministrazione dispone di poteri accertativi più ampi e può fondare la pretesa anche su presunzioni meno rigorose; spetta al contribuente dimostrare in modo puntuale l’estraneità delle somme o la loro diversa natura.
  • La prova contraria deve essere concreta, documentata e riferita alle singole operazioni bancarie, non essendo sufficiente una contestazione generica dell’intestazione formale del conto o della provenienza dei redditi.
  • Le questioni non esaminate dal giudice d’appello devono essere riproposte in modo autosufficiente nel ricorso per cassazione, indicando puntualmente quando e come siano state dedotte; in mancanza, possono essere dichiarate inammissibili.
  • La condanna alle spese segue normalmente la soccombenza e non può essere contestata validamente soltanto sulla base della richiesta di compensazione o dell’asserita esistenza di giusti motivi non riconosciuti dal giudice.

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