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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/647

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/647 della Commissione, del 15 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32019R0647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica soundbar multifunzione, assegnandola al codice NC 8519 81 45. La Commissione adotta la misura per garantire un'applicazione uniforme della NC nell'Unione, sulla base delle regole generali di interpretazione e delle caratteristiche tecniche del prodotto. Il regolamento prevede inoltre che eventuali informazioni tariffarie vincolanti non conformi possano essere ancora invocate per tre mesi dall'entrata in vigore. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di talune merci, in particolare di un apparecchio audio tipo "soundbar".

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione tariffaria, ai fini doganali e statistici nell'Unione europea, delle merci descritte nell'allegato del regolamento. Riguarda quindi gli operatori economici, gli importatori, le autorità doganali e i titolari di informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) relative ai prodotti interessati. L'ambito territoriale è l'intera Unione europea; l'applicazione decorre dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, con una clausola transitoria di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi. Non sono previste esclusioni espresse, ma la disciplina vale solo per le merci specificamente descritte nell'allegato.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/647 della Commissione disciplina la classificazione doganale uniforme, nella nomenclatura combinata, di una specifica merce descritta in allegato. L'intervento si inserisce nel sistema del codice doganale dell'Unione e della nomenclatura tariffaria comune, con l'obiettivo di assicurare un'applicazione omogenea delle regole classificatorie in tutti gli Stati membri.

Finalità e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87 sulla nomenclatura tariffaria e statistica. I considerando chiariscono che, per garantire l'uniformità della classificazione, è necessario adottare una disposizione specifica per le merci elencate nell'allegato. Si afferma inoltre che la classificazione deve avvenire secondo le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata.

Ambito oggettivo della classificazione

L'articolo 1 stabilisce che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Il caso concreto riguarda un apparecchio audio, definito soundbar, capace di riprodurre file audio di diversi formati da varie interfacce, con connettività Ethernet, Bluetooth e WiFi, entrate e uscite digitali e analogiche, oltre a due porte USB. Il regolamento chiarisce che il prodotto può essere usato con un altro apparecchio per la riproduzione del suono o con un televisore, ma anche per riprodurre file audio da memoria flash USB o da radio Internet.

Motivi della classificazione nel codice NC 8519 81 45

Nell'allegato la Commissione espone la ratio classificatoria: il dispositivo ha una duplice funzione, potendo essere considerato altoparlante della voce 8518 se collegato ad altri apparecchi, ma anche apparecchio per la riproduzione del suono della voce 8519 quando riproduce file audio da memoria flash USB o da radio Internet. Poiché svolge anche la funzione di riproduzione del suono, viene esclusa la classificazione alla voce 8518. La presenza della connessione USB implica l'uso di un supporto a semiconduttore; per questo il prodotto è classificato nel codice NC 8519 81 45 come "altro apparecchio per la riproduzione del suono che utilizza un supporto a semiconduttore".

Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio

L'articolo 2 tutela la continuità operativa degli operatori che abbiano ricevuto informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo regolamento. Tali informazioni possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in linea con l'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. La previsione attenua l'impatto immediato della nuova classificazione sui rapporti economici in corso.

Entrata in vigore e effetti

L'articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi, con efficacia immediata per la classificazione doganale delle merci interessate, salvi gli effetti transitori previsti per le ITT/BTI non conformi.

Disposizioni principali

Classificazione della merce descritta nell'allegato

L'articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Nell'allegato, una soundbar per la riproduzione di file audio da varie interfacce, dotata di Ethernet, Bluetooth, WiFi, entrate/uscite ottiche e RCA, e due porte USB, è classificata nel codice NC 8519 81 45.

Motivazione tecnica della classificazione

Nell'allegato la classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e sul testo dei codici NC 8519, 8519 81 e 8519 81 45. Il prodotto è qualificato come apparecchio con duplice funzione: altoparlante della voce 8518 quando collegato ad altri dispositivi, e apparecchio per la riproduzione del suono della voce 8519 quando riproduce file da memoria flash USB o radio Internet; prevale la classificazione alla voce 8519, con esclusione della voce 8518.

Regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti

L'articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffarianomenclatura combinatadazi doganalicommercio internazionale

Testo integrale

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