L.R. TAA 6/2019
Istituzione del nuovo Comune di Borgo d'Anaunia mediante la fusione dei Comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco (Numero Straordinario N. 1 al B.U. n. 46/Sez. gen. del 15/11/2019)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2020 il Comune di Borgo d’Anaunia per fusione di Castelfondo, Fondo e Malosco, disciplinando successione nei beni e nei rapporti, assetto provvisorio, personale, statuto, prima elezione degli organi, indennità e bilancio iniziale. Si applica solo al periodo di avvio del nuovo ente e alle relative elezioni del 2020.
Fusione dei Comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco nel nuovo Comune di Borgo d’Anaunia
Istituzione del Comune di Borgo d’Anaunia
La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco nel nuovo Comune di Borgo d’Anaunia, con efficacia dal 1° gennaio 2020. Il provvedimento si applica esclusivamente nel territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e regola sia la nascita del nuovo ente sia le principali conseguenze organizzative, patrimoniali e transitorie.
Ambito territoriale, estinzione dei Comuni originari e subentro
Dal 1° gennaio 2020 il nuovo Comune subentra integralmente ai tre Comuni estinti. La sua circoscrizione territoriale coincide con quelle dei Comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco, che cessano di esistere alla stessa data.
Dal medesimo momento:
- decadono sindaci, giunte e consigli comunali dei Comuni estinti;
- cessano le rispettive cariche;
- decadono gli organi di revisione contabile.
Fino alla nomina del nuovo organo di revisione, le relative funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo in carica nel Comune di Fondo alla data di estinzione.
Continuità degli incarichi esterni e dei mandati in enti partecipati
I consiglieri cessati dalla carica continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli eventuali incarichi esterni già attribuiti. Analogamente, i soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi restano in carica fino alla sostituzione.
Sede, capoluogo e organizzazione territoriale
La sede legale del nuovo Comune è fissata nell’abitato di Fondo, che diventa anche capoluogo. Lo statuto può consentire lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali anche fuori dalla sede legale. Gli uffici comunali possono essere dislocati sull’intero territorio comunale.
Successione nei beni, nei rapporti giuridici e nei beni di uso civico
Il Comune di Borgo d’Anaunia subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive appartenenti ai Comuni originari.
Se insorgono controversie tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi secondo i principi della successione delle persone giuridiche. Si applicano inoltre le disposizioni statali richiamate dalla legge regionale sulla successione nei comuni fusi.
Per i beni e i diritti di uso civico:
- la titolarità resta in capo alle comunità di originaria appartenenza;
- i Comuni di origine sono considerati frazioni ai fini dell’amministrazione di tali beni.
Municipi e rappresentanza delle comunità locali
Lo statuto del nuovo Comune può istituire municipi, privi di personalità giuridica, per valorizzare le comunità locali. Per ciascun Comune estinto può essere costituito un solo municipio.
Ogni municipio è retto da un comitato di gestione gratuito, composto da:
- un prosindaco;
- da due a quattro consultori.
I componenti devono essere residenti nella circoscrizione del municipio e possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti per il consigliere comunale. È prevista incompatibilità tra tale carica e quella di sindaco, assessore o consigliere del Comune di appartenenza del municipio.
Lo statuto disciplina:
- il numero dei componenti entro i limiti fissati dalla legge;
- le modalità di elezione, che ordinariamente coincidono con quelle del consiglio comunale;
- le funzioni consultive e partecipative.
In via transitoria, la prima elezione dei componenti del comitato avviene entro il termine stabilito dallo statuto del nuovo Comune.
Gestione provvisoria del nuovo Comune
Dal 1° gennaio 2020 e fino all’elezione degli organi comunali, il Comune è amministrato da un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento.
Il commissario è affiancato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto dai sindaci dei Comuni estinti alla data di estinzione. Il comitato è sentito sullo schema di bilancio e sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici; il commissario lo convoca periodicamente, anche su richiesta di uno dei componenti, per informare sulle attività programmate e in corso.
Organizzazione amministrativa provvisoria e regime degli atti
Entro il 31 dicembre 2019 i sindaci dei Comuni interessati, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo ente e l’impiego del personale trasferito. In mancanza di intesa, decide il commissario.
Fino all’esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente, continuano ad applicarsi negli ambiti territoriali dei Comuni originari gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni.
Personale e segretari comunali
Il personale dei Comuni di origine è trasferito al nuovo Comune secondo l’articolo 2112 del codice civile, con applicazione delle procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 428/1990.
Ai segretari comunali si applica la disciplina richiamata dal Codice degli enti locali.
Statuto, regolamento del consiglio e decentramento dei servizi
Lo statuto può prevedere strumenti di partecipazione e collegamento tra il nuovo Comune e le comunità dei Comuni originari, assicurando nelle rispettive circoscrizioni adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.
Prima della costituzione del nuovo Comune, i Comuni interessati possono approvare, con testi conformi adottati da tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore alla data di istituzione e resterà vigente fino a modifiche deliberate dagli organi del nuovo ente.
Se tale statuto non è approvato prima della fusione, gli organi del nuovo Comune devono approvare entro sei mesi dalla loro elezione lo statuto e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
Nelle more, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, lo statuto, il regolamento consiliare e i regolamenti sull’organizzazione interna del Comune di Fondo vigenti al 31 dicembre 2019.
Prima elezione del sindaco e del consiglio comunale
La prima elezione del sindaco e del consiglio comunale si svolge nel turno elettorale indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2020.
Per tale consultazione si applicano le regole regionali previste per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.
In prima applicazione sono riservati tre seggi ai candidati più votati nelle sezioni elettorali delle circoscrizioni dei tre Comuni originari. L’ufficio centrale forma tre graduatorie separate per Comune originario e proclama eletti i primi classificati, con regole specifiche in caso di candidatura prima in più graduatorie o di parità di voti.
Gli ulteriori seggi sono poi assegnati secondo le regole ordinarie richiamate dalla legge, computando anche i seggi già attribuiti in via speciale. Se, nel corso del mandato, vaca uno dei tre seggi speciali, la surrogazione avviene seguendo la graduatoria relativa al Comune di provenienza del consigliere cessato; se non vi è candidato della stessa lista nella graduatoria, si procede secondo l’ordine della medesima graduatoria senza rideterminare la ripartizione dei seggi alle liste.
Prima composizione della giunta e indennità di carica
Nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare fino a quattro assessori, per assicurare la massima rappresentanza delle comunità di origine.
L’indennità complessiva degli assessori del nuovo Comune è pari a tre volte quella dell’assessore prevista dalla legge per il Comune di Borgo d’Anaunia; se gli assessori sono più di tre, le indennità individuali sono ridotte in misura uguale, salva la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.
Dal turno generale del 2020, al sindaco e agli assessori spettano le indennità previste dal regolamento regionale per i comuni della fascia 4, livello intermedio.
Regime finanziario iniziale ed esercizio provvisorio
Fino all’approvazione del bilancio di previsione 2020 del nuovo Comune è consentito l’esercizio provvisorio secondo la disciplina vigente. Per gli stanziamenti dell’anno precedente si considera la somma delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2019 dei Comuni originari.
Contributi conseguenti alla fusione
Al Comune di Borgo d’Anaunia sono riconosciuti, a seguito della fusione, i contributi previsti dal Codice degli enti locali secondo i parametri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 9 settembre 2015.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La disciplina transitoria è funzionale alla fase di avvio del nuovo ente e agli adempimenti necessari fino all’insediamento degli organi comunali eletti nel 2020.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 15 nov 2019L.R. TAA 7/2019
- Regolamento · 28 nov 2019R.R. TAA 83/2019
- Regolamento · 28 nov 2019R.R. TAA 82/2019
- Regolamento · 5 dic 2019R.R. TAA 99/2019
- Regolamento · 12 dic 2019R.R. TAA 101/2019
- Legge · 16 dic 2019L.R. TAA 8/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →