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Legge

L.R. TAA 7/2019

Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo (Numero Straordinario N. 1 al B.U. n. 46/Sez. gen. del 15/11/2019)

Normativa regionaleL.R. TAA 7/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale ricalcola con metodo contributivo gli assegni vitalizi e di reversibilità dei consiglieri del Trentino-Alto Adige, con decorrenza degli effetti dal 1° dicembre 2019. Prevede limiti minimo e massimo, regole di montante contributivo, adeguamenti ISTAT e copertura finanziaria senza nuovi oneri. Oggi ha rilievo soprattutto storico, perché disciplina un ricalcolo già applicato a trattamenti previsti dalla normativa regionale.

Rideterminazione contributiva degli assegni vitalizi e di reversibilità dei consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige

Rideterminazione contributiva degli assegni vitalizi e di reversibilità dei consiglieri regionali

La legge regionale del Trentino-Alto Adige interviene per contenere la spesa pubblica mediante il ricalcolo, con metodo contributivo, degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità spettanti ai consiglieri regionali. La disciplina opera nell’ambito della normativa regionale sui trattamenti previdenziali e assistenziali dei consiglieri ed è coordinata con l’Intesa richiamata dalla legge statale di bilancio 2019.

Ambito di applicazione

La legge riguarda gli assegni vitalizi e di reversibilità disciplinati dalla normativa regionale, considerati al lordo. Si applica ai consiglieri regionali titolari di assegni vitalizi o di reversibilità:

  • in corso di erogazione;
  • non ancora erogati;
  • sospesi. Sono esclusi:
  • i consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura, per i quali è già intervenuta la restituzione del montante contributivo relativo al trattamento indennitario di quella legislatura;
  • i consiglieri eletti per la prima volta nella XV e nelle legislature successive, per i quali è previsto il versamento della contribuzione alla previdenza complementare.

Ricalcolo degli assegni secondo il metodo contributivo

Gli importi lordi degli assegni vitalizi sono rideterminati applicando il montante contributivo individuale al coefficiente di trasformazione previsto dalla tabella allegata alla legge, collegata ai coefficienti dell’Intesa nazionale. Il coefficiente dipende dall’età anagrafica del titolare alla data di decorrenza dell’assegno, secondo la nota metodologica richiamata dall’Intesa. Per gli assegni diretti e di reversibilità attualizzati secondo la legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, il montante contributivo è calcolato sui contributi versati nell’esercizio delle funzioni consiliari, con esclusione di quelli riferiti agli anni presi a base per il riconoscimento del valore attuale medio; tali anni sono quelli antecedenti gli ultimi otto di mandato. Per trattamenti precedenti al 1976 o successivi al 2018 si applicano rispettivamente il primo o l’ultimo coefficiente disponibile. Le frazioni di anno sono computate proporzionalmente ai mesi. L’assegno di reversibilità è calcolato applicando all’assegno vitalizio rideterminato la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della maturazione.

Adeguamento, rivalutazione e decorrenze particolari

Dal 1° dicembre 2019 la rideterminazione produce effetti, ma la legge prevede che i nuovi importi siano corrisposti entro novanta giorni da tale data, con eventuale recupero delle somme eventualmente già pagate in eccedenza. Per il solo adeguamento degli assegni diretti e di reversibilità, dal 2022 si applica la percentuale di variazione per la perequazione prevista dalla normativa statale richiamata, senza conguagli nell’anno successivo. Una disposizione successiva ha previsto che, dal 1° gennaio 2023, gli assegni diretti e di reversibilità attualizzati calcolati con criteri diversi siano rideterminati retroattivamente dal 1° dicembre 2019 e rivalutati dal 1° gennaio 2020 con gli indici ISTAT FOI fino al 31 dicembre 2021; per il periodo successivo resta fermo l’adeguamento previsto dalla legge. L’assegno vitalizio spettante è determinato dividendo per dodici l’importo annuo rivalutato.

Montante contributivo

Il montante contributivo individuale è formato dalla base imponibile contributiva moltiplicata per la somma delle aliquote a carico del consigliere e del Consiglio regionale, e poi rivalutato annualmente con capitalizzazione composta al 31 dicembre di ogni anno fino alla decorrenza del diritto. La base imponibile è costituita dall’indennità di carica consiliare, aumentata secondo il testo unico statale richiamato. L’aliquota a carico del consigliere è quella prevista dalla normativa regionale vigente durante il mandato; quella a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte quella del consigliere. Nel montante rientra anche l’eventuale contribuzione facoltativa versata nelle legislature precedenti la XVI per il completamento della legislatura. Se vi sono periodi di contribuzione non consecutivi, i versamenti confluiscono in un unico montante rivalutato di anno in anno. Chi abbia ottenuto la restituzione dei contributi per l’assegno di reversibilità può riversarli, anche solo in parte, al bilancio del Consiglio regionale, maggiorandoli dei rendimenti maturati. Se, dopo la decorrenza dell’assegno vitalizio, il consigliere versa ulteriori contributi per un successivo mandato, essi formano un montante distinto, trasformato con il coefficiente relativo all’età alla cessazione dell’ultimo mandato; l’importo complessivo è dato dalla somma dei due trattamenti.

Limiti minimo e massimo dell’assegno rideterminato

L’assegno rideterminato non può essere inferiore all’importo risultante dall’applicazione delle aliquote della tabella di legge all’assegno originario, con riferimento alla differenza percentuale tra importo precedente e importo ricalcolato. In ogni caso non può scendere sotto due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l’assegno già in godimento fosse inferiore a tale soglia prima della rideterminazione. Non può inoltre superare l’importo dell’assegno spettante secondo la normativa previgente.

Limiti di spesa e adeguamento dei coefficienti

Se la spesa complessiva necessaria al primo applicazione supera il limite di spesa previsto dall’Intesa, le aliquote della tabella sono incrementate per parametri di 0,1 fino al raggiungimento del limite. Le aliquote così corrette restano applicabili anche agli assegni da erogare successivamente. In ogni caso la spesa per gli assegni rideterminati non può essere superiore a quella sostenuta prima dell’applicazione della legge.

Coordinamento con la normativa previgente

Dal giorno di decorrenza degli effetti della legge, la percentuale del 30,40% prevista dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 opera solo come limite massimo, con importo soggetto a rivalutazione secondo la nuova disciplina; essa continua però a rilevare per il riconoscimento del valore attuale di una quota di assegno vitalizio secondo la normativa vigente. Sono inoltre abrogate o cessano di produrre effetto le norme incompatibili con la nuova disciplina.

Disposizioni finanziarie e trasparenza

La legge dichiara che non derivano maggiori oneri per il bilancio del Consiglio regionale. La copertura per l’anno corrente avviene mediante gli stanziamenti già previsti per l’erogazione degli assegni secondo la disciplina previgente; per gli esercizi successivi si procede secondo l’ordinamento del Consiglio regionale. Gli eventuali risparmi conseguenti alla rideterminazione costituiscono economia di bilancio per il 2019 e per gli esercizi successivi. I dati degli assegni erogati annualmente devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Consiglio regionale.

Entrata in vigore ed efficacia temporale

La legge entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Gli effetti sostanziali della rideterminazione decorrono dal 1° dicembre 2019. I nuovi importi devono essere corrisposti entro novanta giorni da tale data, con possibilità di recupero delle somme eventualmente pagate in eccesso nel frattempo.

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