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Regolamento

R.R. TAA 82/2019

Emanazione del Regolamento del fondo di cassa e di economato previsto all'art. 33 della Legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di Bilancio e Contabilità della Regione"

Normativa regionaleR.R. TAA 82/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, la costituzione e gestione del fondo di cassa/economato, la nomina dell’economo regionale, le spese pagabili e il reintegro del fondo. È entrato in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto ed è stato successivamente modificato nel 2024 sulle spese minute; abroga il precedente regolamento del 2011.

Regolamento del fondo di cassa ed economato della Regione autonoma Trentino-Alto Adige

Regolamento del fondo di cassa ed economato della Regione autonoma Trentino-Alto Adige

Il provvedimento disciplina la gestione del fondo di cassa e di economato previsto dalla legge regionale sul bilancio e contabilità. Si applica esclusivamente alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e definisce struttura del fondo, soggetto gestore, tipologie di spese ammissibili e modalità di reintegro.

Costituzione del fondo

Il fondo di cassa e di economato è costituito presso l’ufficio regionale competente in materia di economato ed è iscritto in un apposito capitolo di spesa. Le somme messe a disposizione dell’economo regionale sono accreditate con mandato diretto su un conto corrente dedicato presso il tesoriere regionale.

Nomina dell’economo regionale

L’economo regionale è nominato con provvedimento della Giunta regionale. La funzione è attribuita al direttore dell’ufficio competente oppure a un altro funzionario che presti servizio presso lo stesso ufficio, su proposta del direttore. Il provvedimento di nomina può prevedere anche un sostituto per i casi di assenza o impedimento del titolare.

Compiti e modalità operative

L’economo regionale provvede all’anticipazione o al pagamento delle spese ammesse, prelevando le somme necessarie dal conto corrente autorizzato. I pagamenti possono avvenire mediante bonifico, assegno circolare, strumenti di pagamento elettronici oppure denaro contante, nel rispetto della disciplina sull’uso del contante e sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Le operazioni sono effettuate di volta in volta, in base alle effettive necessità, e non possono superare la disponibilità presente sul conto.

Spese liquidabili con il fondo

Con il fondo possono essere effettuati pagamenti o rimborsi per le seguenti categorie di spese:

  • anticipazioni al Presidente della Regione e agli Assessori regionali per spese di rappresentanza da essi sostenute;
  • anticipazioni ai componenti della Giunta regionale e al personale regionale per missioni preventivamente autorizzate, comprese eventuali quote di partecipazione o iscrizione a eventi formativi e convegni;
  • spese minute per servizi, forniture, manutenzioni o adempimenti fiscali necessari al funzionamento degli uffici regionali, fino a 200 euro per singolo pagamento, comprensivi di oneri fiscali, purché documentate con idonea documentazione fiscale;
  • spese minute necessarie all’attività degli uffici regionali di importo superiore a 200 euro e fino a 500 euro per singolo pagamento, comprensivi di oneri fiscali, purché documentate e con carattere di imprevedibilità, non programmabilità o urgenza; per questa categoria sono esemplificativamente ammesse spese per cancelleria, stampati, consumabili, piccole riparazioni e manutenzioni, pulizie straordinarie, libri e periodici anche elettronici, comunicazione istituzionale, piccola componentistica informatica ed elettronica, tipografia, fotocopie, rilegature, spedizioni, telegrammi, inserzioni e necrologi, tasse e tributi, spese contrattuali e altri diritti erariali;
  • registrazione e acquisizione di atti, depositi cauzionali nell’interesse dell’amministrazione regionale e altri pagamenti indifferibili;
  • somme il cui ritardo di pagamento comporterebbe l’interruzione di un servizio o l’insorgenza di interessi o indennità di mora.

Reintegro e rendicontazione del fondo

Il dirigente competente approva con proprio provvedimento la spesa sostenuta dall’economo regionale, la impegna sui rispettivi capitoli di bilancio e richiede l’emissione dei mandati di pagamento, estinguibili mediante accredito sul conto corrente intestato all’economo presso la tesoreria regionale. Il fondo reintegrato è riversato annualmente dall’economo al conto della tesoreria regionale. L’ammontare del fondo è poi acquisito al bilancio regionale con imputazione ad apposito capitolo di entrata.

Abrogazioni e vigenza

È abrogato il precedente regolamento del 15 febbraio 2011 sulla gestione del fondo di cassa previsto dall’art. 33 della legge regionale n. 3 del 2009. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di emanazione. Il testo consolidato evidenzia inoltre una successiva modifica nel 2024 alla disciplina delle spese minute.

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