L.R. FVG 5/2005
Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Friuli Venezia Giulia disciplina politiche, servizi e finanziamenti per accoglienza, integrazione e tutela di cittadini stranieri immigrati, richiedenti asilo, rifugiati e apolidi presenti in regione. Prevede Piano regionale triennale, Consulta e Osservatorio, interventi contro la discriminazione, misure per casa, sanità, scuola, lavoro e protezione sociale. Contiene norme finanziarie riferite al triennio 2005-2007 e abrogazioni di precedenti disposizioni.
Accoglienza e integrazione sociale degli stranieri immigrati in Friuli Venezia Giulia
Accoglienza e integrazione sociale degli stranieri immigrati
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia disciplina un sistema organico di interventi per garantire uguaglianza di diritti, accoglienza e integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale. Il provvedimento opera nell’ambito delle competenze regionali e coordina l’azione di Regione, enti locali, sistema sanitario, scuola e soggetti del terzo settore.
Finalità, principi e destinatari
La Regione riconosce ai destinatari condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani e si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione dei loro diritti. Le politiche regionali mirano a eliminare ogni discriminazione, garantire accesso ai servizi, partecipazione alla vita pubblica locale, valorizzazione delle identità culturali, tutela delle situazioni di vulnerabilità, pari condizioni di genere e protezione dei minori.
I destinatari sono le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati presenti in regione. Gli interventi sono attuati in conformità al testo unico immigrazione e, ove non già coperti da misure più favorevoli, si estendono anche ai figli nati in Italia dei destinatari e ai cittadini dell’Unione europea.
Assetto istituzionale e programmazione regionale
La Regione svolge funzioni di regolazione, programmazione, monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi, promuovendo il coordinamento tra i soggetti operanti sul territorio. In materia di lavoro esercita le funzioni amministrative attribuite dalla normativa speciale e statale.
Le Province e i Comuni devono promuovere forme di partecipazione locale dei cittadini stranieri immigrati, anche mediante organi consultivi e strumenti non elettivi di consultazione.
Piano regionale integrato per l’immigrazione
Il Piano regionale integrato per l’immigrazione definisce indirizzi e interventi per perseguire l’integrazione sociale nei settori interessati dalla legge. È approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente, di concerto con gli altri assessori interessati, previo parere della Commissione consiliare competente; ha validità triennale ed è aggiornato annualmente.
Il Piano è predisposto dalla direzione centrale competente con il contributo delle altre direzioni, tenendo conto delle proposte della Consulta regionale per l’immigrazione, dell’Assemblea delle autonomie locali, dei rapporti dell’Osservatorio e della valutazione triennale delle azioni svolte. Costituisce riferimento per la programmazione regionale e per gli obiettivi degli enti locali ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale.
Valutazione, monitoraggio e partecipazione
L’efficacia delle azioni attuate è oggetto di valutazione triennale dell’Amministrazione regionale, con analisi costi-benefici e verifica degli effetti finanziari, economici, culturali, sanitari, socio-assistenziali e formativi, anche rispetto a discriminazione, sfruttamento, accesso a servizi e alloggi, lavoro, rapporti tra comunità, informazione e partecipazione pubblica.
È istituito l’Osservatorio sull’immigrazione presso la direzione centrale competente, per monitorare e analizzare le politiche regionali, raccogliere dati sul fenomeno migratorio e sulle discriminazioni, e pubblicare rapporti periodici. La Regione può avvalersi di università e altri soggetti specialistici; gli enti locali devono fornire informazioni periodiche.
La Consulta regionale per l’immigrazione formula proposte sul Piano regionale, esprime pareri sulle iniziative di settore, collabora con l’Osservatorio e può proporre interventi verso Parlamento e Governo. È composta da rappresentanti istituzionali, delle associazioni di immigrati, delle associazioni del settore, delle organizzazioni sindacali e datoriali, delle Camere di commercio, di Comuni e Province; resta in carica per la legislatura, si riunisce almeno due volte l’anno ed è gratuita, salvo trattamento di missione per alcuni componenti.
È inoltre prevista una Conferenza regionale sull’immigrazione, da convocare almeno ogni tre anni, quale sede di partecipazione e confronto con istituzioni e organismi del settore.
Albo regionale delle associazioni e degli enti per l’immigrazione
La Regione istituisce l’Albo regionale delle associazioni e degli enti per l’immigrazione, suddiviso in due sezioni: una per associazioni ed enti con attività significative nel settore e una per le associazioni degli immigrati, con requisiti di sede, continuità operativa e, per la seconda sezione, prevalenza di componenti stranieri negli organi dirigenti.
L’iscrizione è necessaria per stipulare convenzioni con la Regione e per accedere agli incentivi previsti dalla legge. L’iscrizione e la cancellazione sono disposte dall’Assessore competente. In fase di prima applicazione sono iscritti gli enti già presenti nel previgente albo regionale.
Misure contro discriminazione, vulnerabilità e protezione sociale
La Regione promuove azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di discriminazione, violenza o grave sfruttamento, anche lavorativo. Le misure sono attuate in collaborazione con enti locali, associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale, con il contributo del Difensore civico e del Tutore dei minori. Possono essere sostenute spese dirette o finanziati progetti di enti pubblici, locali e del terzo settore.
Sono previste specifiche azioni per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria, con attenzione a minori, donne e vittime di tortura; la Regione può finanziare interventi territoriali dei Comuni e progetti di associazioni ed enti iscritti all’Albo. In caso di flussi migratori eccezionali per disastri naturali, conflitti o eventi gravi in Paesi extra UE, la Giunta può adottare un piano straordinario di prima accoglienza, anche in deroga alla programmazione ordinaria, per protezione temporanea.
Per i minori stranieri non accompagnati sono previsti finanziamenti a enti locali, enti pubblici e associazioni per accoglienza, tutela e inserimento sociale; gli interventi possono proseguire dopo il raggiungimento della maggiore età per completare i percorsi di integrazione. Sono inoltre previsti programmi di protezione sociale per vittime di violenza o sfruttamento, anche a sostegno del rientro volontario e del reinserimento nei Paesi di origine, e interventi a favore di misure alternative alla pena, con priorità ai minori e agli infraventunenni.
Politiche abitative e servizi territoriali
La Regione favorisce l’accesso alla casa in proprietà e in locazione per gli stranieri immigrati a parità di condizioni. ATER, Province e Comuni devono ricercare la massima integrazione tra inquilini italiani e stranieri. Sono previsti programmi integrati di abitazione connessi a inserimento lavorativo e formazione, inseriti nel Piano regionale.
L’Amministrazione regionale può concedere contributi fino al 90% della spesa ammissibile per strutture dedicate all’ospitalità temporanea, con vincolo di destinazione decennale sugli immobili finanziati. Un regolamento regionale definisce requisiti gestionali e strutturali. È inoltre favorita l’attivazione di servizi di agenzia sociale per la casa per favorire l’accesso all’alloggio di cittadini italiani e stranieri in condizioni di disagio.
I Comuni e le Province, direttamente o tramite soggetti iscritti all’Albo, devono organizzare servizi territoriali di informazione, sensibilizzazione interculturale, assistenza di prima accoglienza, mediazione linguistico-culturale, tutela legale e supporto nelle pratiche di soggiorno e ricongiungimento familiare. Per i Comuni sede di case circondariali tali servizi riguardano anche gli immigrati detenuti. Se enti locali non attivano i servizi, la Regione può sostenerli tramite associazioni ed enti iscritti all’Albo.
Interventi sociali e sanitari
Gli stranieri immigrati hanno diritto agli interventi di politica sociale previsti dalla normativa vigente in condizioni di parità. La Regione concede incentivi a soggetti attuatori per progetti di accesso ai servizi sociali.
In ambito sanitario sono garantite pari condizioni di trattamento e accesso ai servizi previsti dalla normativa e dai piani regionali. Per gli stranieri non in regola con ingresso e soggiorno sono assicurate cure urgenti o essenziali, anche continuative, oltre a prevenzione, riabilitazione, riduzione del danno e tutela della salute mentale. Sono garantite tutela della gravidanza e maternità, salute del minore, vaccinazioni, profilassi internazionale e cura delle malattie infettive.
La Regione promuove misure organizzative per rendere concretamente fruibili le prestazioni agli stranieri non iscritti al servizio sanitario regionale. Presso la direzione competente opera un Osservatorio regionale per la salute dei migranti, come gruppo tecnico interistituzionale, con funzioni di monitoraggio, informazione, sensibilizzazione, formazione e coordinamento di progetti specifici, anche con attenzione alle situazioni vulnerabili e alla prospettiva di genere. In ogni ente sanitario e nei principali servizi socio-sanitari devono essere organizzati servizi di mediazione culturale.
La Regione finanzia anche prestazioni sanitarie di alta specializzazione per stranieri provenienti da Paesi privi di adeguate competenze specialistiche e senza accordi di reciprocità, con particolare riguardo ai minori; il direttore centrale autorizza i ricoveri secondo parametri fissati dalla Giunta. I maggiori oneri del servizio sanitario regionale sono coperti annualmente in legge finanziaria.
Istruzione, educazione interculturale e formazione
Ai minori stranieri immigrati sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l’infanzia e scolastici; sono altresì assicurati gli interventi sul diritto allo studio e promosse relazioni positive tra scuole e famiglie immigrate. Le comunità scolastiche devono valorizzare le differenze linguistiche e culturali, promuovendo accoglienza, tutela della lingua e cultura d’origine e attività interculturali.
La Regione sostiene l’apprendimento della lingua italiana, della storia e delle culture locali, l’educazione alla cittadinanza, il contrasto alla dispersione scolastica e la formazione interculturale di dirigenti, docenti e personale. Gli incentivi possono riguardare anche servizi per la prima infanzia, biblioteche scolastiche interculturali, reti di scuole, tempo pieno e prolungato e formazione degli adulti per alfabetizzazione, completamento degli studi e conseguimento di titoli. In materia universitaria è garantita parità di trattamento negli interventi a favore degli studenti universitari. Sono promossi protocolli con Ufficio scolastico regionale e Università.
In materia di formazione professionale la legge assicura parità di accesso e prevede informazione, orientamento, tirocini, formazione continua, corsi per operatori delle associazioni, percorsi di riqualificazione e programmi di formazione nei Paesi di origine funzionali al mercato del lavoro regionale. È istituito l’Elenco regionale dei mediatori culturali, con requisiti professionali e regole di iscrizione, aggiornamento e cancellazione demandate a regolamento. La Regione finanzia anche corsi di formazione e aggiornamento in materia di immigrazione per operatori pubblici e del settore sociale, scolastico e sanitario.
Lavoro, accesso al pubblico impiego e mediazione
La legge riconosce pari opportunità nell’inserimento lavorativo e nel sostegno ad attività autonome, imprenditoriali e cooperative. Le Province gestiscono i nulla osta e le autorizzazioni previsti dal testo unico immigrazione e collaborano con le organizzazioni sindacali per le procedure di ingresso. La Giunta regionale definisce i criteri per il fabbisogno di lavoratori stranieri, anche in relazione alle quote di ingresso statali.
La Regione stipula convenzioni con sindacati, enti di patronato ed enti locali per condizioni di lavoro e accoglienza, con attenzione alla prevenzione degli infortuni e alla rete di sportelli informativi e di tutela. Sono favorite la mobilità dei frontalieri e dei lavoratori provenienti dall’Europa orientale, anche tramite accordi internazionali. Ogni anno, entro il 30 novembre, la Regione trasmette alla Presidenza del Consiglio un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari, con previsioni sui flussi sostenibili nel triennio successivo.
Le Province individuano i Centri per l’impiego presso cui attivare servizi di mediazione culturale con mediatori iscritti all’Elenco regionale e specializzati in materia di lavoro. Gli stranieri legalmente soggiornanti hanno diritto a partecipare ai concorsi per il pubblico impiego regionale se non riservati espressamente ai cittadini italiani.
Integrazione culturale, comunicazione e cooperazione internazionale
La Regione promuove interventi di integrazione e comunicazione interculturale, finanziando enti locali e soggetti iscritti all’Albo per l’uso di spazi pubblici, la gestione di centri di aggregazione, iniziative informative e di dialogo interreligioso, valorizzazione delle culture e comunicazione plurilingue, anche telematica. Sostiene anche interventi di mediazione socio-culturale.
In ambito di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale scientifico, la Regione promuove programmi di sostegno a studenti, ricercatori, docenti e tecnici stranieri immigrati nelle università, negli istituti di ricerca e nei poli scientifici regionali, e favorisce accordi interuniversitari per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero. Viene inoltre inserita nella normativa sulla cooperazione allo sviluppo la previsione che la Regione sostenga programmi e progetti con associazioni di stranieri immigrati tra i soggetti attuatori.
Regolamenti, disposizioni transitorie e coordinamento con altre leggi
La legge demanda a regolamento regionale l’attuazione di alcune parti della disciplina, in particolare quelle relative all’Albo regionale, ai corsi di formazione per mediatori culturali, alle modalità di iscrizione e cancellazione dall’Elenco dei mediatori e ai criteri di erogazione degli incentivi. I regolamenti sono adottati previo parere della Commissione consiliare competente.
Sono previste disposizioni transitorie per la prima iscrizione all’Albo regionale e per la costituzione della Consulta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge. La normativa modifica anche altre leggi regionali, tra cui quella sull’assistenza familiare e quella sulla cooperazione allo sviluppo, per coordinare gli interventi in materia di immigrazione.
Abrogazioni e copertura finanziaria
La legge abroga una serie di precedenti disposizioni regionali in materia di immigrazione, compresa la legge regionale 46/1990 e varie norme finanziarie e collegate successive, sostituendole con il nuovo impianto organico.
Sul piano finanziario, per il triennio 2005-2007 sono autorizzate spese specifiche per l’attuazione del Piano regionale integrato, per il funzionamento dell’Osservatorio e per interventi diretti della Regione, con copertura tramite fondi regionali, fondi statali e altre variazioni di bilancio. Il finanziamento complessivo degli interventi è assicurato anche mediante risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. La legge precisa inoltre la copertura di oneri connessi alla partecipazione nella Consulta e agli interventi resi alla collettività regionale in condizioni di parità.
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