Cassazione Penale, Sentenza n. 28478/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'opposizione avverso la revoca, disposta dal Tribunale con decreto del 23/01/2023, dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 3381/2019. La revoca si fondava sugli accertamenti della Guardia di Finanza, secondo i quali nel reddito complessivo del nucleo familiare andavano computate anche le somme percepite dalla figlia del ricorrente, Calmi Valentina, con conseguente superamento della soglia reddituale prevista per il beneficio. Il ricorrente ha dedotto: (i) illegittimità del sindacato sul contenuto dell'autocertificazione; (ii) che la condizione di convivenza va valutata al momento della domanda, per cui i redditi di soggetti che abbiano cessato la convivenza non dovrebbero interamente concorrere al calcolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha respinto il primo motivo (il giudice può revocare il beneficio se accertamenti successivi dimostrano l'inidoneità della situazione reddituale, non essendo vietato ogni controllo sull'autocertificazione). Ha invece accolto il secondo motivo: quando la convivenza di un familiare cessa nel corso dell'anno di riferimento, al fine del computo del reddito complessivo va considerata soltanto la frazione di reddito corrispondente al periodo di effettiva convivenza. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Presidente del Tribunale di Crotone per un nuovo giudizio conforme al principio enunciato.
Norme richiamate
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Riferita alla validità e tempestività dell'impugnazione effettuata via deposito telematico (PEC) nei termini previsti per il processo penale; la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile per questo motivo.
cod. proc. civ., art. 360 (commi richiamati)
richiamati i commi 11 n. 3 e 1 n. 3
Gli articoli sono stati evocati come parametri di legittimità per i motivi di cassazione: il ricorrente ha impugnato per violazione di legge e error in iudicando; la Corte ha valutato separatamente i due profili, respingendo il primo e accogliendo il secondo.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76
comma 2, riferimento ai "redditi conseguiti nel medesimo periodo"
La Corte ha richiamato l'art. 76 per indicare che, ai fini del calcolo del reddito familiare, occorre fare riferimento alla dichiarazione dell'ultimo periodo disponibile e computare i redditi "conseguiti nel medesimo periodo"; se la convivenza è cessata, rilevano solo i redditi riferibili al periodo di effettiva convivenza.
Massime di principio
- La revoca del patrocinio a spese dello Stato è legittima se accertamenti successivi dimostrano che il reddito complessivo supera la soglia prevista, anche se il richiedente aveva fornito un'autocertificazione.
- Se un familiare convivente cessa la convivenza nel corso dell'anno di riferimento, il suo reddito non va computato per intero: va considerata solo la frazione di reddito corrispondente al periodo di effettiva convivenza.
- Nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio conviene indicare anche i redditi dei familiari la cui convivenza sia venuta meno durante l'anno, specificando il periodo di convivenza e facendo riferimento all'ultima dichiarazione disponibile.
- Per il calcolo del reddito complessivo si deve fare riferimento ai "redditi conseguiti nel medesimo periodo" (art. 76 DPR 115/2002); pertanto va utilizzata la quota proporzionale quando la convivenza è cessata prima della fine dell'anno.
- Il deposito telematico (PEC) è idoneo a rendere tempestivo un ricorso in materia penale; chi impugna può utilizzare i rimedi di cassazione previsti per questioni di diritto (art. 360 c.p.c.) quando è in gioco l'interpretazione delle norme sul calcolo del reddito ai fini del patrocinio.
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