L.R. Sicilia 3/2004
ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE 'FULVIO FRISONE'
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge siciliana istituisce una fondazione culturale e di ricerca per promuovere la formazione scientifica e la ricerca nel settore della fisica nucleare. Definisce finalità, organi, durata degli incarichi e prevede un contributo regionale iniziale per il 2004 e contributi annui per il 2005 e 2006. Non risultano previsioni oltre il 2006, quindi la disciplina finanziaria è esaurita.
Istituzione della Fondazione culturale e di ricerca "Fulvio Frisone"
Istituzione della Fondazione "Fulvio Frisone"
La legge della Regione Siciliana promuove, ai sensi dell’articolo 14 del codice civile, l’istituzione di una fondazione culturale e di ricerca denominata "Fulvio Frisone". L’intervento regionale è finalizzato a favorire il diritto alla formazione scientifica e culturale e lo sviluppo della ricerca in un ambito specialistico.
Finalità della fondazione
La fondazione è orientata soprattutto alla ricerca nel campo della fisica nucleare e può svolgere le proprie attività attraverso:
- ricerca scientifica fisico-nucleare;
- organizzazione di seminari sulle tematiche di ricerca, anche in collaborazione con università e altri enti o istituzioni di ricerca;
- collaborazione verso persone con particolari impedimenti fisici che dimostrino valide attitudini alla ricerca scientifica e possano conseguire risultati innovativi, sulla base di certificazione rilasciata da una università siciliana.
Organi e governance
Lo statuto e l’atto costitutivo devono prevedere, nel rispetto del codice civile in materia di fondazioni, una struttura di governo composta da:
- un organo di amministrazione gratuito formato dal Presidente e dai due Vice Presidenti dell’Assemblea regionale siciliana, dai rettori pro-tempore delle università siciliane o da loro delegati, nonché dal dott. Fulvio Frisone o da altro esperto nominato dal Presidente dell’Assemblea regionale siciliana;
- un comitato scientifico;
- un collegio dei revisori dei conti;
- un direttore generale.
Il consiglio di amministrazione resta in carica per la durata della legislatura. Per il periodo successivo alla costituzione e fino alla conclusione della legislatura in corso al momento della costituzione, il consiglio si intende già formato e opera con i membri espressione dell’Assemblea regionale siciliana e con il dott. Fulvio Frisone. È inoltre prevista l’integrazione con i soggetti che ricoprivano le cariche di Presidente e Vice Presidenti dell’Assemblea regionale siciliana nella legislatura di costituzione.
Patrimonio e destinazione in caso di cessazione
In caso di cessazione dell’attività, il patrimonio della fondazione, comunque acquisito, è devoluto all’Assemblea regionale siciliana.
Finanziamento regionale
La Regione Siciliana concorre alla formazione del patrimonio della fondazione con:
- una somma iniziale di 200 mila euro per l’anno 2004;
- un contributo annuo di 100 mila euro per il 2005 e per il 2006.
La copertura finanziaria è individuata nei capitoli e accantonamenti del bilancio regionale e del bilancio pluriennale indicati dalla legge. La disciplina finanziaria è espressamente limitata agli esercizi 2004, 2005 e 2006.
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