L.R. Sicilia 4/2004
Interventi per i familiari delle vittime dell'attentato di
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana estende ai familiari di sei vittime dell’attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003 i benefici previsti dalla l.r. Sicilia n. 20/1999 (artt. 2, 3 e 4), cumulabili con altre provvidenze pubbliche. Dispone inoltre la copertura finanziaria per il 2004 e, per alcune misure, per il 2005-2006.
Benefici ai familiari delle vittime dell’attentato di Nassiriya
Benefici per i familiari delle vittime di Nassiriya
La legge regionale disciplina un intervento di solidarietà della Regione Siciliana a favore dei familiari di sei cittadini rimasti vittime dell’attentato del 12 novembre 2003 a Nassiriya, in territorio iracheno. La misura consiste nell’estensione di benefici già previsti da una precedente legge regionale, con effetti limitati ai soggetti e alle provvidenze espressamente indicati.
Ambito di applicazione e destinatari
I destinatari sono i familiari di:
- Alfio Ragazzi
- Giovanni Cavallaro
- Giuseppe Coletta
- Domenico Intravaia
- Horacio Majorana
- Emanuele Ferraro
A tali familiari sono estesi i benefici previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche e integrazioni. La disciplina si applica quindi esclusivamente a questi nuclei familiari e non introduce un regime generale per tutte le vittime di atti terroristici.
Contenuto dei benefici e cumulabilità
I benefici riconosciuti sono quelli già disciplinati dalla legge regionale n. 20/1999, richiamata dalla norma. La legge precisa inoltre che tali provvidenze sono cumulabili con identiche misure eventualmente previste da altre pubbliche amministrazioni, purché fondate sulle medesime circostanze.
Copertura finanziaria e limiti temporali
La legge autorizza spese limitate a specifici esercizi finanziari:
- per il 2004, una spesa complessiva di 837 mila euro, ripartita tra le finalità connesse agli articoli 2, 3 e 4 della l.r. n. 20/1999;
- per il 2005, 12 mila euro per le finalità dell’articolo 3 e 360 mila euro per quelle dell’articolo 4;
- per il 2006, 14 mila euro per le finalità dell’articolo 3 e 360 mila euro per quelle dell’articolo 4.
La norma indica anche le relative coperture a valere su specifiche disponibilità del bilancio regionale e del bilancio pluriennale. Il provvedimento ha dunque un contenuto finanziario riferito a esercizi ormai conclusi, senza effetti programmatori attuali.
Pubblicazione ed efficacia
La legge dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entra nel novero della legislazione regionale siciliana applicabile ai soli casi contemplati. Non contiene ulteriori disposizioni procedurali o sanzionatorie.
Testo integrale
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