Circolare numero 165 del 28-12-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le integrazioni corrisposte dalle Università alle assegniste di ricerca durante l’astensione obbligatoria per maternità hanno natura di corrispettivo e sono quindi soggette alla contribuzione alla Gestione separata. Viene indicato che l’Università deve effettuare il versamento e inviare l’Uniemens al momento dell’erogazione. Per le integrazioni riferite al periodo gennaio-dicembre 2011 è prevista una regolarizzazione entro il 16 marzo 2012 senza sanzioni civili, con specifiche modalità di compilazione dell’Uniemens e del modello F24. Dal mese di gennaio 2012 si applicano invece le ordinarie scadenze contributive e dichiarative.
Contribuzione Gestione separata sulle integrazioni per maternità delle assegniste di ricerca
Contribuzione sulla integrazione per maternità delle assegniste di ricerca
La circolare interviene sul trattamento contributivo delle integrazioni corrisposte dalle Università alle assegniste di ricerca durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Il chiarimento si colloca nel quadro della riforma dell’Università introdotta dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, entrata in vigore il 1° gennaio 2011.
Quadro normativo di riferimento
La legge n. 240/2010 ha abrogato l’art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997, disposizione che istituiva gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca e li assoggettava alla contribuzione nella Gestione separata, di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995. Nella nuova formulazione, l’art. 22, comma 6, della legge n. 240/2010 ha precisato che, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’art. 5 del decreto 12 luglio 2007 è integrata dall’università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.
Trattamento contributivo delle integrazioni
La circolare chiarisce che le integrazioni pagate dalle Università alle assegniste di ricerca, nei limiti dell’importo dell’assegno normalmente erogato, hanno natura di corrispettivo. Di conseguenza, tali somme sono soggette alla contribuzione alla Gestione separata.
Da ciò deriva che:
- l’Università deve effettuare il versamento dei contributi al momento dell’erogazione dell’integrazione;
- l’Università deve trasmettere il relativo flusso Uniemens.
Regolarizzazione delle integrazioni riferite al 2011
Per le integrazioni erogate con riferimento al periodo da gennaio a dicembre 2011, la circolare consente il versamento dei contributi entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del messaggio, cioè entro il 16 marzo 2012, senza aggravio di sanzioni civili.
Modalità di compilazione dell’Uniemens e del modello F24
Per il medesimo periodo pregresso è richiesto l’invio dell’Uniemens con indicazione:
- nel campo "mese di competenza", dell’ultimo mese di pagamento dell’integrazione;
- nel campo "periodo di attività", dell’intervallo compreso tra il primo e l’ultimo mese di pagamento dell’integrazione.
Il versamento effettuato con F24 deve riportare lo stesso mese di competenza indicato nell’Uniemens, in modo da assicurare la corretta corrispondenza tra denuncia contributiva e pagamento.
Applicazione delle regole ordinarie dal 2012
Per le integrazioni erogate dal mese di gennaio 2012 in avanti, l’invio degli Uniemens e i relativi versamenti devono essere effettuati alle normali scadenze ordinarie previste dalla disciplina contributiva.
Punti principali
Natura delle integrazioni per maternità
Le integrazioni pagate dalle Università alle assegniste di ricerca, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno normalmente erogato, sono qualificate come corrispettivo. Per tale ragione sono assoggettate alla contribuzione alla Gestione separata.
Obblighi dell’Università al momento del pagamento
Al momento dell’erogazione dell’integrazione, l’Università deve procedere al versamento dei contributi dovuti e all’invio del corrispondente flusso Uniemens.
Regolarizzazione del periodo gennaio-dicembre 2011
I contributi di competenza da gennaio a dicembre 2011 possono essere versati entro il 16 marzo 2012, senza applicazione di sanzioni civili. La possibilità di regolarizzazione è richiamata in base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.
Compilazione dell’Uniemens per il pregresso
Per il periodo pregresso deve essere inviato un Uniemens indicando nel "mese di competenza" l’ultimo mese di pagamento dell’integrazione e nel "periodo di attività" l’intervallo dal primo all’ultimo mese di pagamento. Nell’esempio riportato, se il pagamento è avvenuto fino a maggio, il mese di competenza è maggio e il periodo di attività è 1/1/2011 - 31/5/2011.
Versamento con F24 e scadenze ordinarie
Il versamento tramite F24 deve riportare lo stesso mese di competenza indicato nell’Uniemens. Per le integrazioni erogate a partire da gennaio 2012, invii Uniemens e versamenti devono essere effettuati alle normali scadenze.
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