Circolare numero 17 del 27-12-2011 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito della decisione BCE dell’8 dicembre 2011, il tasso ufficiale di riferimento è fissato all’1,00% con decorrenza 14 dicembre 2011. Di conseguenza, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi viene determinato nel 7,00% annuo e si applica alle istanze presentate da tale data. Viene inoltre aggiornato il regime delle sanzioni civili, pari al 6,50% annuo in alcune ipotesi di omissione o ritardo e al 30% annuo nei casi di evasione contributiva o situazioni assimilate, con indicazione dei relativi limiti massimi e del tasso di mora applicabile oltre tali soglie.
Aggiornamento del tasso di riferimento BCE e adeguamento di interesse di dilazione e sanzioni civili dal 14 dicembre 2011
Aggiornamento del tasso BCE, interesse di dilazione e sanzioni civili dal 14 dicembre 2011
La circolare recepisce la decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea dell’8 dicembre 2011, che ha fissato il tasso ufficiale di riferimento all’1,00% con decorrenza 14 dicembre 2011. In conseguenza di tale variazione, vengono aggiornate sia la misura dell’interesse di differimento e dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi, sia le aliquote delle sanzioni civili applicabili ai diversi casi di inadempimento.
Quadro normativo e decorrenza del nuovo tasso
La circolare ricorda che dal 1° gennaio 2004 non è più necessario il meccanismo di periodica determinazione del tasso ufficiale di riferimento da parte della Banca d’Italia previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, essendo ormai immediatamente efficace la fissazione operata dalla BCE. Pertanto, il TUR dell’1,00% diventa operativo dal 14 dicembre 2011 e costituisce il parametro per il calcolo degli interessi e delle sanzioni disciplinate dalla circolare.
Interesse di differimento e di dilazione
Dal 14 dicembre 2011 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è determinato nella misura del 7,00% annuo. Il tasso deriva dall’applicazione dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996, che prevede l’aumento di 6 punti del tasso ufficiale di riferimento.
La nuova misura deve essere applicata a tutte le istanze di:
- dilazione,
- rateazione,
- differimento, presentate a partire dal 14 dicembre 2011.
Sanzioni civili: misure applicabili
La variazione del tasso di riferimento comporta l’adeguamento dell’aliquota di calcolo delle sanzioni civili, nell’ambito del regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e richiamato dalla circolare n. 14 dell’1 giugno 2001.
1. Misura del 6,50% annuo
La sanzione civile è fissata al 6,50% annuo nei seguenti casi:
- mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui importo sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a);
- denuncia spontanea della situazione debitoria, prima di contestazioni o richieste dell’Ente, entro 12 mesi dal termine di pagamento, purché la contribuzione dovuta sia versata entro 30 giorni dalla denuncia, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo;
- mancato o ritardato pagamento dovuto a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente, ai sensi dell’art. 116, comma 10.
Per tali ipotesi la sanzione civile non può superare il 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. Oltre il raggiungimento di tale tetto, se il debito non è integralmente estinto, maturano interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, attualmente pari al 5,0243% annuo.
2. Misura del 30% annuo
La sanzione civile è pari al 30% annuo nei casi di:
- evasione contributiva accertata dall’Ente;
- denuncia della situazione debitoria presentata oltre un anno dopo la scadenza del termine di pagamento;
- denuncia della contribuzione dovuta entro 12 mesi dalla scadenza, ma senza pagamento nei 30 giorni successivi alla denuncia.
In queste ipotesi, previste dall’art. 116, comma 8, lettera b), la sanzione civile non può superare il 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. Anche in questo caso, una volta raggiunto il massimale e in assenza di integrale pagamento, si applicano gli interessi di mora nella misura del 5,0243% annuo.
Effetti pratici per la regolarizzazione contributiva
La circolare, in sostanza, aggiorna i parametri economici da utilizzare per la gestione delle posizioni debitorie contributive a decorrere dal 14 dicembre 2011. Ne deriva che chi presenta istanze di regolarizzazione rateale o differita da quella data deve fare riferimento al tasso del 7,00%, mentre per la quantificazione delle sanzioni civili occorre distinguere tra le ipotesi di semplice omissione/ritardo e quelle di evasione o denunce tardive, con i relativi massimali e l’eventuale applicazione degli interessi di mora oltre soglia.
Punti principali
Decorrenza del nuovo tasso ufficiale di riferimento
La BCE, con decisione dell’8 dicembre 2011, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento all’1,00% con effetto dal 14 dicembre 2011. La circolare precisa che, essendo venuto meno dal 1° gennaio 2004 il meccanismo di periodica determinazione del TUR da parte della Banca d’Italia previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la decisione della BCE produce effetti immediati.
Interesse di differimento e di dilazione
Dal 14 dicembre 2011 l’interesse per la regolarizzazione rateale o differita dei debiti contributivi e dei relativi accessori è fissato al 7,00% annuo, dato dal TUR dell’1,00% maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996. Il nuovo tasso si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire da tale data.
Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento con dati rilevabili o denuncia spontanea tempestiva
Nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabili dalle denunce o registrazioni obbligatorie, nonché nei casi di denuncia spontanea della situazione debitoria entro 12 mesi dalla scadenza e con versamento entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione civile è pari al 6,50% annuo. Tale misura deriva dal TUR dell’1,00% aumentato di 5,5 punti, in attuazione del regime sanzionatorio della legge n. 388/2000 e dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b).
Sanzioni civili per oggettive incertezze interpretative
È prevista la misura del 6,50% annuo anche nei casi di mancato o ritardato pagamento dovuti a oggettive incertezze legate a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente (art. 116, comma 10). Anche in questa ipotesi la sanzione civile non può superare il 40% dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Evasione contributiva e ipotesi assimilate
Nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, di denuncia della situazione debitoria oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure di denuncia entro 12 mesi dalla scadenza ma senza pagamento nei 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al 30% annuo ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b). In tali casi il limite massimo della sanzione è pari al 60% dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Tetto massimo e interessi di mora
Per le sanzioni civili è richiamato il limite massimo del 40% nei casi previsti dalla lettera a) e dalle ipotesi di cui alla lettera b) indicate come meno gravi, e del 60% nei casi di evasione contributiva o equiparati. Una volta raggiunto il tetto massimo e in assenza di integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, attualmente fissati nella misura del 5,0243% annuo.
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