Cassazione Civile, Ordinanza n. 07125/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Alcuni ricorrenti agivano quali eredi di un fideiussore deceduto, altri quali fideiussori omnibus a garanzia delle obbligazioni di una società. La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per oltre 514 mila euro, relativo all'esposizione debitoria della società in un rapporto di conto corrente e in due conti anticipi. L'opposizione al decreto era stata respinta in primo grado e la Corte d'appello aveva confermato la validità delle fideiussioni, la validità della commissione di massimo scoperto, la genericità della censura sull'usura e l'indeterminatezza della doglianza sulla nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione della disciplina antitrust e nullità delle fideiussioni per clausole ABI (reviviscenza, rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., sopravvivenza), prospettando nullità totale o parziale; 2) nel testo del ricorso il secondo motivo non risultava indicato, mentre nella memoria si cercava di precisare che la nullità antitrust sarebbe rilevabile d'ufficio e che il giudice avrebbe dovuto comunque rilevare una eventuale nullità parziale; 3) nullità della fideiussione omnibus per indeterminatezza dell'oggetto, per essere la garanzia estesa a future obbligazioni; 4) nullità della commissione di massimo scoperto per difetto di causa e, nella memoria, anche mancato computo ai fini dell'usura e mancato ricorso a CTU contabile. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, e in parte comunque infondati, perché generici, non autosufficienti o non confrontati con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non specifico ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non potendo la memoria integrare motivi incompleti; ha osservato che la Corte territoriale aveva comunque motivato sulla necessità di allegare e provare l'applicazione concreta delle clausole ABI e l'interesse alla nullità parziale. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile per ambiguità tra vizio di violazione di legge e vizio motivazionale e, comunque, infondato perché la fideiussione omnibus è valida se l'oggetto è determinabile per relationem e se vi è indicazione dell'importo massimo garantito; la motivazione della Corte d'appello non è stata ritenuta apparente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché la memoria introduceva profili nuovi, sia perché non si confrontava con la ratio decidendi sulla determinatezza della clausola CMS, la quale era stata ritenuta valida in quanto dotata di percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale richiamata per veicolare le censure di violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte ha evidenziato che il motivo deve essere specifico e autosufficiente, altrimenti è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.
art. 378 c.p.c.
La memoria non può integrare o ampliare i motivi di ricorso già proposti, ma solo chiarirli e illustrarli.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Anche la memoria depositata nel procedimento camerale non può sanare la carenza originaria dei motivi di ricorso.
art. 2 L. n. 287/1990
È la disposizione antitrust invocata per sostenere la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI ritenuto restrittivo della concorrenza.
art. 1418 c.c.
Richiamato come base della nullità per contrarietà a norme imperative, ma la Corte rileva che il motivo era generico e non adeguatamente sviluppato.
art. 1419 c.c.
Richiamato per sostenere la nullità parziale delle sole clausole riproduttive dell'intesa illecita, soluzione che la Corte territoriale aveva comunque considerato astrattamente possibile.
art. 1346 c.c.
La fideiussione omnibus non è nulla per indeterminatezza dell'oggetto se l'oggetto è determinabile per relationem e se è indicato un importo massimo garantito.
art. 1938 c.c.
La fideiussione per obbligazioni future è valida anche se il credito o l'atto generatore sono futuri, purché sia fissato l'importo massimo garantito.
art. 1957 c.c.
Era richiamato come una delle clausole ABI contestate, in tema di rinuncia ai termini di decadenza del fideiussore.
art. 1421 c.c.
Invocato per sostenere la rilevabilità d'ufficio della nullità, ma la censura non è stata ritenuta ammissibile per genericità.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo, ma la doglianza è stata reputata non decisiva e non correttamente veicolata.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo, ma la Corte ha ritenuto che la censura riguardasse in realtà la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, richiamato in dispositivo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e autosufficienti: non basta una rubrica corretta se mancano l'esatta individuazione del capo impugnato, la critica puntuale alla ratio decidendi e l'argomentazione completa della violazione denunciata.
- La memoria depositata nel giudizio di legittimità non può integrare o ampliare i motivi di ricorso originariamente formulati; può solo chiarirli, non sostituirli o completarli.
- La nullità di una fideiussione conforme allo schema ABI non si deduce utilmente in modo generico: occorre allegare in modo preciso quali clausole sarebbero illecite, dimostrare la loro concreta applicazione nel caso e indicare l'interesse alla pronuncia richiesta, anche se parziale.
- La fideiussione omnibus è, in linea di principio, compatibile con l'art. 1346 c.c. quando l'oggetto sia determinabile per relationem e il contratto rechi l'indicazione dell'importo massimo garantito, ai sensi dell'art. 1938 c.c.
- La censura sulla validità della commissione di massimo scoperto deve confrontarsi con la motivazione che ne evidenzi la determinatezza contrattuale in punto di percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità; la mera contrapposizione di una diversa tesi sulla causa della clausola non basta a superare la ratio decidendi.
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