Decreto ministeriale n. 493 del 03/12/2021
Linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e delle Istruzioni operative per l'applicazione delle Linee Guida stesse. Il decreto è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto adotta nuove linee guida per i ponti esistenti, sostituendo l’allegato del D.M. 17 dicembre 2020, n. 578, e ne estende l’applicazione anche alle infrastrutture gestite da enti diversi da Anas e dai concessionari autostradali. Definisce inoltre le istruzioni operative da emanare entro il 31 gennaio 2022, disciplina le tempistiche di censimento, ispezione e classificazione per i diversi gestori, autorizza la partecipazione degli enti territoriali alla sperimentazione con una quota di risorse fino a 4,5 milioni di euro e proroga a 36 mesi il periodo sperimentale. Le linee guida allegate descrivono un approccio multilivello per censimento, ispezioni, classificazione del rischio, verifiche accurate, sorveglianza e monitoraggio, con schede operative e criteri tecnici dettagliati.
Adozione delle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti e delle istruzioni operative applicative
Adozione delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio dei ponti esistenti
Il decreto ministeriale adotta le nuove "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti", in sostituzione dell’Allegato A del D.M. 17 dicembre 2020, n. 578. L’intervento si colloca nell’attuazione dell’articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Quadro normativo e finalità
La finalità del provvedimento è assicurare omogeneità nella classificazione e gestione del rischio, nella valutazione della sicurezza e nel monitoraggio di ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti. Il decreto distingue le infrastrutture gestite da Anas S.p.A. e dai concessionari autostradali da quelle gestite da altri enti, estendendo a queste ultime la medesima metodologia di base.
Le premesse richiamano, tra l’altro:
- le Norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 17 gennaio 2018;
- l’istituzione di ANSFISA ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 109/2018;
- il D.M. 1 dicembre 2017, n. 560, sulla digitalizzazione delle opere pubbliche;
- il D.M. 8 ottobre 2019, n. 430, sull’AINOP;
- il PNRR e la riforma Missione 3, Componente 1, M3C1-2.1;
- il D.M. 7 maggio 2021 sulla ripartizione dei fondi per la messa in sicurezza di ponti e viadotti di province e città metropolitane.
Adozione delle linee guida e istruzioni operative
L’articolo 1:
- sostituisce l’Allegato A del D.M. 17 dicembre 2020, n. 578;
- estende l’applicazione delle linee guida anche ai ponti e alle opere esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o dai concessionari autostradali;
- prevede che, entro il 31 gennaio 2022, siano adottate apposite "Istruzioni operative per l’applicazione delle Linee Guida" da parte del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, su proposta di ANSFISA.
Modalità di applicazione e termini
L’articolo 2 disciplina i tempi di attuazione delle linee guida. La tabella contenuta nel decreto distingue i gestori e le scadenze per:
- Livello 0, censimento delle opere;
- Livello 2, analisi dei rischi rilevanti e attribuzione della classe di attenzione.
Il termine varia in funzione del soggetto gestore, con tempistiche diverse per concessionarie autostradali, ANAS S.p.A., Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni con popolazione superiore o inferiore a 15.000 abitanti. Il decreto prevede inoltre che, in presenza di opere già caratterizzate da riduzione evidente della capacità resistente, degrado significativo, danni ambientali o eventi eccezionali, si debba procedere senza attendere la tempistica ordinaria, avviando immediatamente le ispezioni approfondite e le conseguenti misure di messa in sicurezza.
Per l’attuazione, i Comuni possono avvalersi di Regioni, Province e Città metropolitane, previo accordo o convenzione.
Programmazione delle attività conseguenti alla classificazione
L’articolo 3 stabilisce che, per le opere con classe di attenzione alta, la programmazione della valutazione della sicurezza debba essere fondata sulle singole componenti di rischio e sulle risorse disponibili, tenendo conto della specificità dell’infrastruttura e delle esigenze delle indagini in sito. In ogni caso, a seguito dell’applicazione delle linee guida il gestore deve definire priorità di valutazione e di intervento sulla base di criteri di rischio intrinseco ed estrinseco, delle conseguenze sulla circolazione e dell’esercizio dell’infrastruttura.
Partecipazione degli enti territoriali alla sperimentazione
L’articolo 4 introduce una disciplina specifica per la partecipazione degli enti territoriali alla sperimentazione prevista dal precedente decreto n. 578/2020. Una quota delle risorse è destinata:
- alla sperimentazione sui ponti ricadenti nelle infrastrutture stradali degli enti diversi da Anas e dai concessionari autostradali;
- alla formazione degli operatori.
Il limite massimo complessivo è pari a 4,5 milioni di euro. Di questi, fino al 30% può essere utilizzato per la formazione. Gli enti interessati devono proporre alla Commissione, entro e non oltre il 22 giugno 2022, le tratte stradali da sottoporre a sperimentazione; la Commissione selezionerà poi un numero di opere significative non superiore a cinquanta.
Le attività di sperimentazione e formazione sono svolte nell’ambito della sperimentazione generale di cui al D.M. 17 dicembre 2020, n. 578, e la relativa spesa deve essere rendicontata secondo le modalità stabilite nella convenzione con il Consorzio ReLUIS.
Proroga del periodo sperimentale
L’articolo 5 estende da 24 a 36 mesi il periodo dell’attività di sperimentazione previsto dall’articolo 2, comma 3, del D.M. 17 dicembre 2020, n. 578, decorrendo dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore
L’articolo 6 dispone che il decreto entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Contenuto tecnico delle linee guida allegate
Le linee guida allegate sviluppano un sistema multilivello per la gestione dei ponti esistenti, articolato in:
- Livello 0: censimento delle opere;
- Livello 1: ispezioni visive e schede di difettosità;
- Livello 2: analisi dei rischi rilevanti e attribuzione della classe di attenzione;
- Livello 3: valutazioni preliminari;
- Livello 4: verifiche accurate;
- Livello 5: rilevanza trasportistica, richiamato ma non trattato in modo operativo.
Il metodo considera quattro macro-rischi: strutturale e fondazionale, sismico, frane e idraulico, ciascuno con propria classe di attenzione, poi combinata per ottenere la classe complessiva dell’opera.
Censimento e ispezioni
Il Livello 0 richiede il censimento di tutte le opere e delle loro caratteristiche principali, mediante raccolta della documentazione disponibile. Il Livello 1 prevede ispezioni visive su estradosso e intradosso, rilievo geometrico, fotografico e difettologico, e compilazione di schede specifiche per materiali e elementi strutturali.
Sono previste schede dedicate anche ai profili di rischio frane e idraulico. Le linee guida individuano inoltre i casi in cui, già al livello di ispezione, emerge la necessità di passare direttamente alle verifiche accurate di Livello 4, in particolare per opere con fragilità intrinseca o per ponti in c.a.p. a cavi post-tesi, e per situazioni con evidenti criticità geotecniche o idrauliche.
Classi di attenzione e priorità
Le classi di attenzione sono cinque: alta, medio-alta, media, medio-bassa e bassa. La classificazione dipende da parametri di pericolosità/suscettibilità, vulnerabilità ed esposizione. Per classe alta è previsto l’immediato avvio di valutazioni accurate, ispezioni periodiche ordinarie e straordinarie e, ove necessario, monitoraggio periodico o continuo.
Verifica della sicurezza e livelli di analisi
Il Livello 3 serve a una valutazione preliminare della necessità di passare a verifiche accurate. Il Livello 4 disciplina la verifica di sicurezza vera e propria, coerente con le NTC 2018 e la Circolare 21 gennaio 2019, n. 7.
Le linee guida distinguono tre esiti pratici della verifica:
- adeguato;
- operativo;
- transitabile.
Per operativo si assume un tempo di riferimento di 30 anni; per transitabile un tempo di riferimento non maggiore di 5 anni, con eventuali limitazioni d’uso o dei carichi. Le verifiche possono richiedere la riduzione dei fattori parziali per i carichi permanenti in funzione del livello di conoscenza acquisito.
Sorveglianza, monitoraggio e gestione informativa
La parte finale delle linee guida disciplina il sistema di sorveglianza e monitoraggio, con ispezioni ordinarie e straordinarie, prove statiche e dinamiche, monitoraggio strumentale periodico o continuo, modelli di degrado, indicatori di stato di condizione e BMS (Bridge Management System). Le ispezioni ordinarie hanno frequenze minime differenziate per classe di attenzione; quelle straordinarie devono essere eseguite in presenza di criticità rilevanti o eventi eccezionali.
Le linee guida valorizzano l’interoperabilità con AINOP e con modelli BIM, la tracciabilità dei dati e la programmazione degli interventi manutentivi sulla base di criteri di rischio e priorità.
Allegati e schede operative
Gli allegati contengono:
- schede di censimento di Livello 0;
- schede descrittive di ispezione di Livello 1;
- schede frane e idraulica;
- schede di valutazione dei difetti;
- schede di ispezione speciale per ponti in c.a.p. a cavi post-tesi.
Le schede operano una classificazione dettagliata dei difetti per materiali e componenti, con pesi di gravità, coefficienti di estensione e intensità, e indicazioni sulle condizioni che impongono attenzione immediata o ulteriori approfondimenti.
Punti principali
Adozione e sostituzione delle precedenti linee guida
L’articolo 1 sostituisce l’Allegato A del D.M. 17 dicembre 2020, n. 578 con le nuove Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti. Le linee guida attuano l’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 109/2018, come modificato, e si applicano sia alle infrastrutture gestite da Anas S.p.A. e concessionari autostradali, sia a quelle gestite da enti diversi.
Istruzioni operative per l’applicazione delle linee guida
Il decreto prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici su proposta di ANSFISA, siano adottate entro il 31 gennaio 2022 le istruzioni operative per l’applicazione generale delle linee guida da parte di tutti i gestori dei ponti esistenti, compresi Anas e i concessionari autostradali.
Tempi di applicazione per censimento, classificazione e monitoraggio
L’articolo 2 stabilisce termini differenziati per l’attuazione dei livelli di censimento e classificazione in funzione del tipo di gestore: concessionarie autostradali, ANAS, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni sopra o sotto 15.000 residenti. È prevista un’attuazione accelerata per le opere con criticità evidenti, per le quali le tempistiche ordinarie non si applicano e occorre avviare immediatamente le ispezioni approfondite e la messa in sicurezza. I Comuni possono avvalersi di Regioni, Province e Città metropolitane tramite accordi o convenzioni.
Programmazione degli interventi e priorità
L’articolo 3 richiede che per le opere in classe di attenzione alta la valutazione della sicurezza sia programmata in base alle singole componenti di rischio, tenendo conto delle risorse disponibili, della specificità dell’infrastruttura e delle esigenze operative. In generale il gestore deve stabilire priorità di valutazione e di intervento sulla base di criteri e analisi quantitative del rischio intrinseco ed estrinseco, delle conseguenze sulla circolazione e dell’esercizio dell’infrastruttura.
Risorse per sperimentazione e formazione
L’articolo 4 destina una quota delle risorse già previste dal D.M. 17 dicembre 2020, n. 578, fino a un massimo di 4,5 milioni di euro, alla sperimentazione e alla formazione degli operatori per i ponti delle infrastrutture gestite da enti diversi da Anas e dai concessionari autostradali. Alla formazione può essere destinato fino al 30% di tale importo. Gli enti interessati devono proporre entro il 22 giugno 2022 le tratte stradali da sottoporre a sperimentazione; la Commissione selezionerà entro tali tratte un massimo di cinquanta opere significative.
Proroga della sperimentazione
L’articolo 5 estende il periodo di sperimentazione previsto dal D.M. 17 dicembre 2020, n. 578 da 24 a 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore
L’articolo 6 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
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