L.R. Lazio 13/2014
Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina un contributo per l’adattamento di veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità permanente e grave limitazione della deambulazione, a favore dei residenti in Regione. Il rimborso è pari al 20% della spesa ammissibile, entro 10.000 euro, con limiti di cumulabilità e di richiesta per un solo veicolo nel quadriennio. La legge è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione (31 dicembre 2014).
Contributi per l’adattamento di veicoli per persone con disabilità motoria grave
Contributi per l’adattamento di veicoli per persone con disabilità grave
La legge regionale disciplina un sostegno economico per favorire la mobilità individuale e l’inserimento sociale delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione, residenti nel territorio regionale. Il contributo riguarda l’adattamento di veicoli destinati al loro trasporto e si applica nell’ambito della Regione.
Finalità e destinatari
L’intervento è finalizzato a migliorare la mobilità delle persone con disabilità motoria grave attraverso contributi per l’adattamento dei veicoli. Hanno titolo a richiederli:
- la persona con disabilità;
- i parenti o affini entro il terzo grado;
- i conviventi.
Interventi ammessi
Sono finanziabili le modifiche dell’allestimento interno e della carrozzeria del veicolo, purché siano dirette a migliorare o agevolare l’accesso a bordo della persona con disabilità. Resta fermo il rispetto della normativa statale sulle modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e sull’aggiornamento della carta di circolazione.
Misura del contributo e limiti economici
Il contributo regionale è pari al 20% della spesa ritenuta ammissibile per l’adattamento del veicolo. La spesa massima ammessa a contributo è fissata in 10.000 euro, con conseguente rimborso massimo teorico di 2.000 euro per singolo intervento.
Regole di cumulabilità e periodicità
Il contributo:
- non è cumulabile con altri contributi previsti per le stesse finalità da leggi nazionali o regionali;
- resta comunque compatibile con agevolazioni fiscali e detrazioni previste dalla legislazione vigente;
- spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio dalla data dell’intervento.
È possibile ottenere nuovamente il beneficio prima della scadenza del quadriennio solo se il veicolo già agevolato è stato cancellato dal PRA. In caso di furto del veicolo già beneficiato, il contributo può essere richiesto nel quadriennio ed è riconosciuto al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.
Domanda, documentazione e criteri applicativi
La Giunta regionale deve definire con propria deliberazione:
- i criteri e le modalità di accesso ai contributi;
- il modello e le modalità di presentazione delle domande;
- le dichiarazioni, certificazioni e documentazione necessarie.
La documentazione richiesta comprende, in particolare:
- idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta;
- dichiarazione di non essere proprietario di altro veicolo adeguato alle esigenze di mobilità;
- copia della carta di circolazione del veicolo con gli adattamenti;
- verbale sanitario della commissione competente che attesti la specifica disabilità;
- dichiarazione sul rapporto di parentela, affinità o convivenza, quando la domanda sia presentata da soggetti diversi dal disabile.
Monitoraggio e relazione annuale
La Giunta regionale deve riferire annualmente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati conseguiti. La relazione deve contenere dati e valutazioni su:
- numero e natura degli interventi finanziati;
- risorse impegnate e importi erogati;
- impatto ed efficacia della disciplina;
- criticità organizzative e funzionali;
- proposte per migliorare l’azione amministrativa.
La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali atti consiliari conclusivi dell’esame. I beneficiari devono fornire le informazioni necessarie, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Copertura finanziaria
Per coprire gli oneri è istituito un fondo specifico nell’ambito del programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”. Nel fondo confluiscono, dal 2014, risorse pari a 120.000 euro già iscritte nel fondo speciale per spese di parte corrente.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, quindi dal 31 dicembre 2014.
Valutazione di attualità
La disciplina appare oggi sostanzialmente storica e riferita a un meccanismo di contributo specifico, con copertura finanziaria inizialmente allocata per l’anno 2014; resta comunque la fonte normativa di riferimento per gli interventi previsti, se ancora alimentati e attuati dall’amministrazione regionale.
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