L.R. Calabria 13/2022
Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria interventi, servizi e strutture residenziali per minorenni e giovani adulti sottoposti a procedimento penale o in esecuzione di pena, per favorire misure alternative alla detenzione, recupero e reinserimento sociale. Prevede limiti autorizzativi, requisiti strutturali e organizzativi, coinvolgimento degli enti locali e del terzo settore, con entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Strutture residenziali per minori e giovani adulti in area penale in Calabria
Strutture residenziali per minori e giovani adulti in area penale
La legge regionale della Calabria disciplina un sistema di interventi sociali e di accoglienza rivolto a minorenni e giovani adulti sottoposti a procedimento penale o in esecuzione di pena. L’obiettivo è favorire il minor ricorso possibile alle misure privative della libertà e sostenere recupero, reinserimento sociale e percorsi educativi individualizzati nel territorio regionale.
Finalità e quadro generale
La Regione promuove interventi a favore dei soggetti in area penale minorile, in attuazione della normativa statale di settore, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli interventi devono svolgersi nel rispetto delle competenze dell’Amministrazione della giustizia minorile e di comunità e in coordinamento con il Centro per la giustizia minorile per la Calabria o con eventuali centri regionali equivalenti.
Funzioni della Regione
La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema integrato dei servizi sociali, promuovendo le azioni necessarie per l’erogazione dei servizi utili al reinserimento delle fasce svantaggiate. Gli indirizzi regionali devono essere preventivamente concordati con l’Amministrazione della giustizia minorile e raccordati con la relativa programmazione.
Ruolo degli enti locali e degli ambiti territoriali sociali
Gli ambiti territoriali sociali sono responsabili della realizzazione e gestione degli interventi previsti dalla legge. Negli ambiti territoriali ricadenti nei distretti di Corte d’Appello interessati, e nel cui territorio insistono gli uffici giudiziari minorili e gli istituti penali minorili, può essere autorizzata al massimo una struttura residenziale per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale o in esecuzione di pena. In ogni caso, sull’intero territorio regionale non possono essere autorizzate più di due strutture.
Gli ambiti competenti rilasciano anche autorizzazione al funzionamento e accreditamento istituzionale nel rispetto del regolamento regionale n. 22/2019 e dei requisiti specifici stabiliti dalla legge e dal suo allegato. Inoltre, d’intesa con il Centro per la giustizia minorile, con gli Uffici di servizio sociale per i minorenni e con il Terzo settore, inseriscono tali interventi nel piano di zona.
Coinvolgimento del Terzo settore
La legge riconosce un ruolo centrale alle organizzazioni del Terzo settore, in particolare volontariato, cooperazione sociale e associazioni di promozione sociale, nella progettazione e gestione degli interventi a favore dei minori e giovani adulti interessati.
Misure alternative alla detenzione e territorializzazione degli interventi
La Regione potenzia il sistema integrato dei servizi per favorire misure penali di comunità, alternative alla detenzione, e la giustizia riparativa, sempre senza nuovi oneri per il bilancio regionale. Promuove inoltre intese con gli uffici territoriali dell’Amministrazione della giustizia e con il Terzo settore per interventi di recupero sociale nei confronti degli ospiti delle strutture.
Gli enti locali collaborano con i servizi minorili e con i servizi sanitari territoriali per:
- favorire il reinserimento nei territori di provenienza;
- affrontare disagio minorile e integrazione di minori stranieri, con particolare attenzione a non accompagnati, clandestini e di etnia Rom;
- intervenire su dipendenze da sostanze e su problematiche personali, familiari, psicologiche o comportamentali.
Strutture residenziali: natura, funzioni e utenza
Nel territorio regionale sono istituite strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale o in esecuzione di pena, con caratteristiche definite dall’allegato alla legge. Le strutture devono contribuire a:
- costruire percorsi individualizzati;
- promuovere interventi integrati e lavoro di rete;
- favorire formazione, istruzione e inserimento lavorativo;
- attivare strategie territoriali;
- svolgere accompagnamento educativo;
- sperimentare percorsi di miglioramento per utenti con problemi comportamentali;
- accompagnare all’autonomia economica e al lavoro;
- concludere positivamente i percorsi educativi;
- attivare ogni ulteriore intervento utile, anche su richiesta della Regione o dell’autorità giudiziaria minorile.
L’utenza comprende ragazzi dai 14 ai 25 anni collocati in comunità dall’autorità giudiziaria penale minorile in misura precautelare, cautelare, di sicurezza, in messa alla prova, in misure penali di comunità o per altri provvedimenti penali assegnati dai competenti uffici di giustizia minorile.
Capacità ricettiva e posti aggiuntivi
Ogni struttura può ospitare al massimo 10 minori o giovani adulti sottoposti a procedimento penale o in esecuzione di pena. È inoltre prevista una dotazione aggiuntiva di 2 posti per pronta/prima accoglienza e/o per percorsi di fuoriuscita dal circuito penale verso l’autonomia, in apposita abitazione con ingresso separato e servizio igienico.
Requisiti strutturali, organizzativi e professionali
Le strutture devono rispettare i requisiti generali del regolamento regionale n. 22/2019 e quelli specifici dell’allegato della legge. In particolare devono disporre di:
- almeno una stanza per colloqui terapeutici, colloqui previsti dal programma e incontri con i familiari;
- almeno un locale per attività laboratoriali e di studio, con superficie utile minima di 6 mq per utente;
- almeno una stanza per la pronta/prima accoglienza o per i percorsi di autonomia, con ingresso separato e servizio igienico;
- adeguato spazio esterno con superficie utile minima di 200 mq.
Sul piano organizzativo devono essere rispettati i requisiti minimi del regolamento regionale n. 22/2019. Sul piano professionale sono richieste almeno le seguenti figure:
- coordinatore di struttura: 1 unità;
- educatori: 5 unità;
- assistente sociale: 1 unità;
- ausiliario/cuoco: 24 ore settimanali;
- psicologo: 18 ore settimanali. Ogni unità deve assicurare 36 ore settimanali di attività lavorativa. Il ruolo di coordinatore può essere svolto da una delle altre figure se in possesso dei requisiti previsti.
Modalità di accesso e rapporti economici
I rapporti tra i Centri per la giustizia minorile e le strutture sono regolati da accordi o contratti, che costituiscono titolo per il pagamento diretto delle rette. L’inserimento è possibile solo nel rispetto della capacità ricettiva autorizzata o accreditata. Dopo il collocamento dell’utente, deve essere elaborato un progetto educativo individualizzato, concordato con l’USSM competente e autorizzato dall’autorità giudiziaria minorile.
Disposizioni transitorie e coordinamento con il regolamento regionale
Fino all’adeguamento del regolamento regionale n. 22/2019 alla nuova disciplina, i comuni capo ambito non possono procedere a nuove autorizzazioni al funzionamento fino all’approvazione dei Piani di zona che tengano conto dell’effettivo fabbisogno. Restano ferme le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture residenziali per minori e giovani adulti, nei limiti complessivi di due strutture previsti dalla legge.
Clausola finanziaria e entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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