L.R. Calabria 12/2022
Modifiche alle leggi regionali 1/2022, 32/2021, 9/1996, 6/2022, 15/2007, 36/1986 e
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria 6 maggio 2022, n. 12 interviene su varie leggi regionali: ripristina alcune disposizioni sulla fauna selvatica, aggiorna il ruolo di Azienda Zero sul NUE 112, abroga una norma sulla valorizzazione del patrimonio dell’ARSAC, disciplina convenzioni con SO.RI.CAL., riforma i rimborsi per il trasporto dei nefropatici in dialisi e adegua il trattamento economico di alcuni dirigenti regionali. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche normative in materia di fauna, sanità regionale, patrimonio agricolo, servizio idrico, trasporto dializzati e personale regionale
Modifiche normative eterogenee della Regione Calabria
La legge regionale Calabria 6 maggio 2022, n. 12 introduce una serie di interventi di manutenzione normativa su materie diverse, con effetti limitati al territorio regionale. Le modifiche riguardano fauna selvatica, organizzazione della sanità regionale, patrimonio agricolo, servizio idrico, assistenza ai nefropatici in dialisi e trattamento economico di alcune figure dirigenziali regionali.
Fauna selvatica e ripristino di disposizioni della l.r. 9/1996
Nell’ambito delle modifiche alla legge regionale 1/2022, vengono soppresse alcune parti della stessa legge e “rivivono” specifiche disposizioni della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 sulla tutela e gestione della fauna selvatica.
In particolare:
- è ripristinata, nell’articolo 6, comma 2, lettera f), la previsione del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi indicati dalla legge;
- è ripristinata, nell’articolo 22, comma 2, lettera b), la previsione del risarcimento danni alle produzioni agricole;
- è abrogato il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 9/1996, come era stato inciso dalla disciplina precedente.
La disciplina risultante reintroduce quindi la tutela risarcitoria per i danni da fauna selvatica in ambito agricolo, nei termini sopra indicati.
Azienda Zero e attuazione del NUE 112
La legge modifica il comma 1-bis dell’articolo 2 della l.r. 32/2021, relativo all’ente di governance della sanità regionale denominato “Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero”.
Le principali precisazioni riguardano:
- l’attuazione del Numero Unico di Emergenze europeo NUE 112, per la quale Azienda Zero attiva e gestisce le Centrali Uniche di Risposta;
- l’esercizio di tali funzioni deve avvenire nell’ambito delle competenze previste dalla normativa nazionale e dagli accordi stipulati tra Ministero dell’interno e Regione Calabria;
- deve essere assicurata la transizione delle competenze attualmente in essere;
- per l’interregionale, l’attività è svolta in coerenza con le modalità applicative contenute negli accordi raggiunti con il Governo.
Patrimonio dell’ARSAC
È abrogato il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 6/2022, relativa alla valorizzazione e gestione del patrimonio dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese. Il testo fornito non specifica ulteriori effetti applicativi, ma la modifica elimina la disposizione richiamata.
Convenzione con SO.RI.CAL. e gestione del servizio idrico integrato
La legge sostituisce il comma 4-bis dell’articolo 1 della l.r. 15/2007, sul tema degli investimenti in SO.RI.CAL. S.p.A.
La disciplina vigente autorizza il dipartimento regionale competente in materia di risorse idriche a stipulare con SO.RI.CAL. una specifica convenzione per:
- regolare l’erogazione delle risorse finanziarie residue di cui al comma 1;
- disciplinare la restituzione di tutte le anticipazioni erogate.
La norma motiva l’intervento con l’esigenza di assicurare la gestione ottimale del servizio idrico integrato regionale, in coerenza con la disciplina statale sul gestore unico e tenendo conto delle obbligazioni derivanti dall’Accordo di ristrutturazione dei debiti del 3 ottobre 2014, omologato dal Tribunale di Catanzaro e successivamente modificato.
Rimborsi per il trasporto dei nefropatici cronici in trattamento dialitico
La legge riforma in modo esteso l’articolo 4 della l.r. 36/1986 sugli interventi in favore degli uremici, ridefinendo il sistema di rimborso delle spese di trasporto per i soggetti nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialitico e controlli.
Le ASP competenti riconoscono il rimborso delle spese di trasporto dal domicilio ai centri di nefrologia-dialisi e ritorno, secondo queste modalità:
- trasporto con servizi pubblici di linea;
- trasporto con mezzo proprio, anche con accompagnamento del caregiver familiare;
- trasporto con servizi pubblici non di linea;
- trasporto con mezzi destinati a pazienti non autosufficienti, non deambulanti o non trasportabili con altri mezzi;
- trasporto sanitario con ambulanze attrezzate.
Il servizio di trasporto con le modalità più assistite, cioè quelle di cui alle lettere d) ed e), è assicurato dalle ASP tramite personale e mezzi propri; in alternativa, le aziende sanitarie possono affidarlo all’esterno nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficienza e non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute. In via residuale, quando il servizio non sia organizzato direttamente, resta possibile il rimborso delle spese sostenute dai pazienti che abbiano fatto richiesta.
Sono inoltre fissati limiti specifici al rimborso:
- per il trasporto con servizi pubblici di linea, il rimborso è pari al costo sostenuto secondo tariffa;
- per il trasporto con mezzo proprio, il rimborso è pari a un quinto del costo del carburante per i chilometri percorsi, parametrato al prezzo mensile della benzina consultabile sul sito del Ministero dello sviluppo economico;
- per le altre modalità di trasporto, la misura del rimborso o l’eventuale voucher sono determinati con provvedimento del dipartimento competente.
Il rimborso è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ASP competente, rilasciata sulla base di motivate e documentate ragioni sanitarie, quando il trasporto pubblico di linea non sia possibile o il paziente non sia in grado di utilizzarlo per condizioni fisiche o ambientali.
In attesa del provvedimento attuativo relativo alle modalità di cui alle lettere c), d) ed e), le ASP applicano i propri provvedimenti o regolamenti già adottati.
Trattamento economico dei dirigenti delle Unità organizzative autonome
All’articolo 7 della l.r. 31/2002 viene aggiunto un periodo che disciplina il trattamento economico dei dirigenti responsabili delle Unità organizzative autonome articolate in uno o più settori.
La previsione stabilisce che:
- tali Unità organizzative autonome possono essere istituite nel limite massimo di cinque;
- la loro autonomia, efficacia e tempestività nell’attuazione dei compiti attribuiti sono le finalità dell’istituzione;
- il trattamento economico dei dirigenti responsabili è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali, ma ridotto del 10 per cento.
Disposizioni finanziarie
La legge precisa la copertura finanziaria degli interventi:
- per le modifiche di cui agli articoli 1, 2 e 3 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;
- per l’articolo 4 si provvede con le risorse del Fondo sanitario regionale;
- per l’articolo 5 sono previsti oneri pari a 184.689,99 euro per il 2022 e a 277.034,99 euro per gli esercizi successivi, coperti con risorse già allocate alla Missione 1, Programma 10 (U.01.10) del bilancio di previsione 2022-2024.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 6 mag 2022L.R. Calabria 11/2022
- Legge · 6 mag 2022L.R. Calabria 13/2022
- Legge · 6 mag 2022L.R. Calabria 14/2022
- Legge · 6 mag 2022L.R. Calabria 15/2022
- Legge · 20 apr 2022L.R. Calabria 10/2022
- Legge · 15 apr 2022L.R. Calabria 8/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →