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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13909/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La banca aveva chiesto il rimborso dell'addizionale IRES pari a 8,5% applicata per il periodo d'imposta 2013 ai soggetti dei settori bancario, finanziario e assicurativo ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.l. n. 133/2013. Il ricorso in Cassazione lamentava (i) motivazione apparente della sentenza di merito e omissioni di valutazione dei profili di fatto e diritto (art. 360, n. 4 c.p.c.), e (ii) violazione di norme costituzionali (artt. 3, 53, 41, 47 e 77 Cost.) e dell'art. 2, comma 2, d.l. n. 133/2013, con censura anche sull'uso del decreto-legge per disciplinare la materia (art. 360, n. 3 c.p.c.). In subordine il ricorrente chiedeva remissione alla Corte costituzionale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) la sentenza impugnata presenta motivazione adeguata e supera il 'minimo costituzionale' richiesto dalla giurisprudenza di legittimità; (2) sulle censure di illegittimità costituzionale e di violazione di norme europee la Corte ha richiamato le pronunce della Corte costituzionale (in particolare sent. n. 288/2019 e ordinanza n. 165/2021) che hanno già ritenuto non fondate le questioni sollevate, valorizzando la temporaneità e le finalità solidaristiche/redistributive dell'addizionale e l'ammissibilità dell'individuazione della capacità contributiva per appartenenza settoriale. È stata altresì ritenuta lecita l'adozione di disposizioni tributarie tramite decreto-legge e la loro conversione. La Corte ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in Euro 20.000,00 oltre oneri; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, art. 2, comma 2

    2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le societa' e gli enti che esercitano attivita' assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non e' dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico.

    La Corte ha ritenuto legittima la disposizione: si tratta di una sovraimposta temporanea e giustificata da motivi di politica redistributiva e solidaristica; l'appartenenza al settore finanziario può costituire indice di capacita' contributiva.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 41, 47, 53 e 77

    Le censure costituzionali (uguaglianza, capacita' contributiva, liberta' economica, tutela del risparmio, procedimento dei decreti legge) sono state considerate risolte dalle pronunce della Corte costituzionale: la misura è temporanea, non irragionevole né discriminatoria e la forma del decreto-legge è compatibile con la riserva di legge in materia tributaria se sussistono esigenze di urgenza e viene convertito.

  • Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986), art. 77 e art. 106, comma 3

    L'art. 77 TUIR è richiamato come riferimento per l'aliquota base cui si applica l'addizionale; l'addizionale esclude le variazioni in aumento derivanti dall'art. 106, comma 3.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 288/2019

    La Consulta aveva già dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate avverso l'art. 2, comma 2, d.l. 133/2013, ritenendo giustificata la diversificazione temporanea e settoriale dell'imposizione per finalità di copertura e redistributive.

  • Ordinanza Corte costituzionale n. 165/2021

    Richiama e conferma i principi espressi con la sent. n. 288/2019, precisando che il presupposto dell'addizionale è l'appartenenza al mercato finanziario quale indice di capacità contributiva e che ciò non costituisce per sé censurabilità.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (Cilfit, C‑238/81 e successive)

    La Corte ha applicato il principio che il giudice nazionale di ultima istanza è obbligato al rinvio pregiudiziale salvo che l'interpretazione del diritto UE sia così evidente da non lasciare dubbio ragionevole (eccezioni Cilfit). Per il caso concreto la Cassazione ha ritenuto non necessario il rinvio alla CGUE.

  • Cassazione: Sezioni Unite, sent. n. 8053/2014 e giurisprudenza successiva (es. Cass. VI-5, n. 9105/2017)

    Principio sul 'minimo costituzionale' della motivazione: la sentenza di merito deve indicare gli elementi e offrire una disamina logico-giuridica sufficiente; la decisione impugnata è stata ritenuta adeguatamente motivata.

  • d.P.R. 22 giugno 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    Norma procedurale applicata per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a seguito della soccombenza.

Massime di principio

  • Una sovraimposta temporanea e settoriale può essere legittima se sostenuta da ragioni non irragionevoli di politica redistributiva e di tutela del sistema fiscale; la temporaneità riduce il rischio di arbitrarietà.
  • L'appartenenza a un settore (es. creditizio/finanziario) può essere considerata indice di capacità contributiva anche se non misurata solo con i tradizionali parametri di reddito o patrimonio.
  • Per opporre con successo la censura di illegittimità costituzionale occorre proporre argomenti che superino pronunce consolidate della Corte costituzionale; ragioni già esaminate e rigettate dalla Consulta difficilmente sono riaperte in Cassazione senza nuovi profili.
  • L'adozione di misure tributarie tramite decreto‑legge è compatibile con la riserva di legge in presenza di esigenze di urgenza e se il decreto viene successivamente convertito; contestazioni sulla forma-legge richiedono argomentazioni forti e circostanziate.
  • Il giudice nazionale di ultima istanza può evitare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE quando l'applicazione del diritto UE appare evidente (Cilfit); in materia tributaria ciò dipende dal carattere non equivoco della questione di diritto comunitario.
  • Le sentenze di merito devono rispettare il 'minimo costituzionale' della motivazione: omissioni o motivazioni puramente apparenti possono essere fonte di annullamento, ma tale vizio va effettivamente dimostrato.

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