L.R. Sicilia 14/2012
Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge siciliana riordina, in via transitoria, funzioni e organi di governo delle province regionali, prevedendo entro il 31 dicembre 2012 una legge di riassetto e una riduzione di almeno il 20% dei componenti collegiali. Stabilisce regole temporanee per il rinnovo degli organi provinciali fino al 31 marzo 2013. Abroga inoltre l’art. 15 della l.r. 31/1986 sulle incompatibilità.
Funzioni e organi di governo delle province regionali siciliane; abrogazione di una norma sulle incompatibilità
Funzioni e organi di governo delle province regionali siciliane
La legge interviene sul riassetto delle province regionali in Sicilia, fissando un quadro transitorio in attesa di una disciplina organica successiva. Mira sia a ridefinire le funzioni amministrative sia a ridurre i costi di funzionamento degli organi di governo provinciali.
Riassetto delle funzioni amministrative
Nel contesto di un riordino complessivo, alle province regionali sono attribuite funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei comuni, ma solo nelle materie e nei limiti che dovranno essere stabiliti con una legge regionale successiva.
Tale legge di riordino deve essere adottata entro il 31 dicembre 2012.
Riordino degli organi di governo provinciali
La futura legge regionale dovrà anche riordinare gli organi di governo delle province regionali, con l’obiettivo di conseguire significativi risparmi di spesa.
In particolare, la disciplina successiva dovrà:
- individuare gli organi di governo della provincia regionale;
- regolarne composizione e modalità di elezione;
- determinare la composizione degli organi collegiali in rapporto alla popolazione residente;
- prevedere comunque una riduzione di almeno il 20% rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente.
Regime transitorio per gli organi provinciali
La legge introduce una disciplina temporanea per gli organi provinciali in scadenza.
Per gli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012, salvo quelli la cui scadenza naturale sia successiva, continua ad applicarsi fino al 31 marzo 2013 l’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali richiamato dalla legge regionale n. 16/1963.
Gli organi provinciali che devono essere rinnovati dopo il 31 dicembre 2012 restano invece in carica fino alla loro scadenza naturale.
Decorso il termine del 31 marzo 2013 per il primo gruppo e la scadenza naturale per il secondo, si procede all’elezione dei nuovi organi provinciali.
Abrogazione in materia di incompatibilità
È abrogato l’art. 15 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, relativo a profili di incompatibilità.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
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