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Legge

L.R. Sicilia 23/2012

Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e disposizioni contabili. Autorizzazione all'utilizzazione del personale di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5. Modifica di termini in materia di disciplina dei contratti pubblici.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 23/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana proroga l’esercizio provvisorio del bilancio 2012 fino al 30 aprile 2012 e mantiene le limitazioni agli impegni e pagamenti già previste. Proroga fino alla stessa data l’utilizzazione del personale disciplinato dalla L.R. n. 5/2012, con copertura di 2.713 migliaia di euro. Sposta al 30 settembre 2012 il termine per concludere le procedure dei contratti pubblici previste dalla L.R. n. 1/2012. Le disposizioni si applicano dall’1 aprile 2012.

Proroga dell’esercizio provvisorio 2012, utilizzo personale L.R. n. 5/2012 e proroga termini in materia di contratti pubblici

Proroga dell’esercizio provvisorio, personale e contratti pubblici in Sicilia

La legge regionale disciplina misure urgenti e a termine per la Regione Siciliana nel quadro della gestione finanziaria 2012 e di alcune procedure amministrative. Le disposizioni hanno efficacia nel territorio regionale e sono connotate da termini temporali espressi e già conclusi.

Esercizio provvisorio del bilancio 2012

Il Governo della Regione è autorizzato a proseguire l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per l’anno finanziario 2012, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa e il relativo disegno di legge presentati all’Assemblea regionale siciliana.

La prosecuzione è ammessa:

  • fino all’approvazione del bilancio con legge regionale;
  • comunque non oltre il 30 aprile 2012.

Restano inoltre ferme le deroghe e le limitazioni all’assunzione degli impegni e dei relativi pagamenti già previste dalla precedente normativa richiamata.

Utilizzazione del personale disciplinato dalla L.R. n. 5/2012

È consentita, sino al 30 aprile 2012, l’utilizzazione dei soggetti indicati nella normativa regionale richiamata, vale a dire quelli previsti:

  • dal comma 1 dell’articolo 2 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 5;
  • dall’articolo 3 della medesima legge.

La legge quantifica gli oneri complessivi in 2.713 migliaia di euro, così ripartiti:

  • 2.594 migliaia di euro per la proroga dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della L.R. n. 5/2012;
  • 119 migliaia di euro per la proroga dei soggetti di cui all’articolo 3 della medesima legge.

La copertura finanziaria per l’esercizio 2012 è assicurata mediante riduzione di pari importo dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704.

Proroga dei termini in materia di contratti pubblici

È differito al 30 settembre 2012 il termine previsto dall’articolo 6 della L.R. 3 gennaio 2012, n. 1 per la definizione delle procedure disciplinate dal Titolo I della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 in materia di contratti pubblici.

Decorrenza ed efficacia temporale

Le disposizioni della legge si applicano a decorrere dall’1 aprile 2012. La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

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