L.R. Sicilia 23/2012
Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e disposizioni contabili. Autorizzazione all'utilizzazione del personale di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5. Modifica di termini in materia di disciplina dei contratti pubblici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana proroga l’esercizio provvisorio del bilancio 2012 fino al 30 aprile 2012 e mantiene le limitazioni agli impegni e pagamenti già previste. Proroga fino alla stessa data l’utilizzazione del personale disciplinato dalla L.R. n. 5/2012, con copertura di 2.713 migliaia di euro. Sposta al 30 settembre 2012 il termine per concludere le procedure dei contratti pubblici previste dalla L.R. n. 1/2012. Le disposizioni si applicano dall’1 aprile 2012.
Proroga dell’esercizio provvisorio 2012, utilizzo personale L.R. n. 5/2012 e proroga termini in materia di contratti pubblici
Proroga dell’esercizio provvisorio, personale e contratti pubblici in Sicilia
La legge regionale disciplina misure urgenti e a termine per la Regione Siciliana nel quadro della gestione finanziaria 2012 e di alcune procedure amministrative. Le disposizioni hanno efficacia nel territorio regionale e sono connotate da termini temporali espressi e già conclusi.
Esercizio provvisorio del bilancio 2012
Il Governo della Regione è autorizzato a proseguire l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per l’anno finanziario 2012, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa e il relativo disegno di legge presentati all’Assemblea regionale siciliana.
La prosecuzione è ammessa:
- fino all’approvazione del bilancio con legge regionale;
- comunque non oltre il 30 aprile 2012.
Restano inoltre ferme le deroghe e le limitazioni all’assunzione degli impegni e dei relativi pagamenti già previste dalla precedente normativa richiamata.
Utilizzazione del personale disciplinato dalla L.R. n. 5/2012
È consentita, sino al 30 aprile 2012, l’utilizzazione dei soggetti indicati nella normativa regionale richiamata, vale a dire quelli previsti:
- dal comma 1 dell’articolo 2 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 5;
- dall’articolo 3 della medesima legge.
La legge quantifica gli oneri complessivi in 2.713 migliaia di euro, così ripartiti:
- 2.594 migliaia di euro per la proroga dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della L.R. n. 5/2012;
- 119 migliaia di euro per la proroga dei soggetti di cui all’articolo 3 della medesima legge.
La copertura finanziaria per l’esercizio 2012 è assicurata mediante riduzione di pari importo dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704.
Proroga dei termini in materia di contratti pubblici
È differito al 30 settembre 2012 il termine previsto dall’articolo 6 della L.R. 3 gennaio 2012, n. 1 per la definizione delle procedure disciplinate dal Titolo I della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 in materia di contratti pubblici.
Decorrenza ed efficacia temporale
Le disposizioni della legge si applicano a decorrere dall’1 aprile 2012. La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
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