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Legge

L.R. Liguria 29/2016

PRIME DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA E DI ATTIVITÀ EDILIZIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2016, N. 1 (LEGGE SULLA CRESCITA)

Normativa regionaleL.R. Liguria 29/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica in modo esteso la disciplina urbanistica, paesaggistica, edilizia e SUAP della Liguria, aggiornando il PTR, introducendo il Piano paesaggistico e semplificando alcune procedure comunali e produttive. Prevede anche nuove regole per il recupero dei sottotetti e per sanzioni edilizie. Alcune norme transitorie salvano i procedimenti già avviati prima dell’entrata in vigore.

Prime disposizioni urbanistiche ed edilizie della Regione Liguria

Prime disposizioni urbanistiche ed edilizie in Liguria

La legge regionale Liguria n. 29/2016 interviene in modo organico sulla pianificazione territoriale, sulla tutela paesaggistica, sulle procedure urbanistiche comunali, sul recupero dei sottotetti, sulla disciplina edilizia e sullo sportello unico per le attività produttive. Introduce inoltre misure transitorie e di coordinamento con la normativa già vigente.

Pianificazione territoriale regionale e tutela del paesaggio

La legge riformula i principi generali della pianificazione territoriale, rafforzando il collegamento tra governo del territorio e tutela/valorizzazione del paesaggio regionale. La pianificazione deve perseguire qualificazione ambientale, conservazione del patrimonio storico-culturale e paesaggistico, contrasto all’abbandono del territorio agrario, rinnovo urbano, efficienza energetica e innovazione produttiva e infrastrutturale.

Gli strumenti della pianificazione territoriale regionale sono individuati nel:

  • Piano territoriale regionale (PTR);
  • Piano paesaggistico.

Il Piano paesaggistico è disciplinato come strumento con contenuti ed effetti previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, da elaborare congiuntamente al Ministero competente e secondo uno specifico procedimento rafforzato.

Quadro descrittivo e quadro strategico del PTR

Il PTR viene impostato su un quadro descrittivo che rappresenta il territorio ligure, le dinamiche in atto, le vulnerabilità e le potenzialità di sviluppo. Tale quadro fornisce dati analitici e strumenti operativi utili agli enti locali e alimenta il sistema delle conoscenze regionali.

Il quadro strategico del PTR definisce indirizzi e azioni per conseguire gli obiettivi del piano sull’intero territorio regionale e nei singoli ambiti territoriali. Esso individua in particolare le aree caratterizzate da:

  • abbandono delle attività agrarie;
  • degrado urbano;
  • carenze funzionali dell’assetto insediativo;
  • incompatibilità ambientale e funzionale del sistema produttivo;
  • insufficienza infrastrutturale.

Il quadro strategico può individuare ambiti di interesse regionale per i quali gli interventi sono approvati dalla Regione tramite accordo di pianificazione o accordo di programma.

Procedimento di formazione del PTR e del Piano paesaggistico

Per il PTR, la Giunta regionale approva un documento preliminare, convoca le conferenze di pianificazione e pubblica il documento per acquisire proposte e contributi pubblici e privati. I termini di pubblicità e partecipazione sono ampliati: l’acquisizione delle osservazioni passa da 30 a 60 giorni.

Per il Piano paesaggistico è previsto un procedimento specifico:

  • stipula preventiva di un’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali;
  • approvazione di un documento preliminare con pubblicità sul sito regionale e sul BURL;
  • convocazione delle conferenze di pianificazione;
  • consultazione pubblica per 60 giorni;
  • espressione dei pareri di enti territoriali, enti Parco, Ministero e regioni limitrofe entro 90 giorni;
  • stipula dell’accordo con il Ministero entro 180 giorni dalla scadenza del termine per i pareri;
  • proposta della Giunta al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva, con decisione sulle osservazioni e verifica VAS.

Il Piano paesaggistico entra in vigore dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione nel BURL.

Piani urbanistici comunali, struttura del PUC e PUC semplificato

La disciplina del PUC viene rivista in modo significativo. La struttura del piano è articolata in elaborati essenziali, tra cui:

  • ambiti di conservazione;
  • ambiti di riqualificazione e completamento;
  • eventuali distretti di trasformazione;
  • ambiti riservati alla produzione agricola e al presidio ambientale;
  • territori prativi, boschivi e naturali;
  • sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici;
  • normativa generale e specifica del piano.

Sono inoltre richiesti elaborati tecnici obbligatori, tra cui cartografie di sovrapposizione con vincoli paesaggistici, Rete ecologica ligure, PTCP, pianificazione di bacino, nonché relazioni sul recepimento della disciplina regionale di settore e sulla determinazione del carico urbanistico.

La legge valorizza anche il PUC semplificato, estendendo ad esso varie regole di flessibilità, aggiornamento e variante.

Procedure di approvazione, pubblicità e partecipazione per il PUC

La procedura ordinaria di approvazione del PUC viene rimodulata con una fase istruttoria più strutturata, una maggiore interazione con gli enti competenti e un rafforzamento della pubblicità partecipativa. In particolare:

  • il progetto di PUC è pubblicato sul sito informatico e nel BURL;
  • il deposito per osservazioni avviene per 30 giorni consecutivi, con possibilità di presentare osservazioni da chiunque vi abbia interesse;
  • la fase di esame istruttorio con Regione, Città metropolitana, Province e altri enti coinvolti è distinta dalla fase deliberativa finale;
  • i pareri regionali hanno carattere vincolante anche per la conformità urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale e possono comprendere la pronuncia VAS;
  • il termine per la conclusione della fase illustrativa è fissato in 90 giorni;
  • il termine finale per l’approvazione consiliare del PUC è di 90 giorni successivi alle determinazioni degli enti.

La legge disciplina anche l’entrata in vigore del PUC, che avviene con la pubblicazione della deliberazione di approvazione nel sito informatico comunale e il deposito a libera visione del pubblico, previo avviso sul sito e sul BURL.

Varianti, aggiornamenti e flessibilità del PUC

La disciplina delle varianti viene ampliata e resa applicabile anche al PUC semplificato. Le modifiche di flessibilità possono riguardare, tra l’altro:

  • la disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione, riqualificazione, completamento e dei distretti di trasformazione, purché non si istituiscano nuovi distretti e non aumenti il carico urbanistico complessivo;
  • interventi finalizzati a rinnovo urbano, recupero edilizio, contrasto all’abbandono del territorio agricolo e presidio ambientale, con il divieto di nuova costruzione su aree libere destinate a orti o a colture agricole in attività o dismesse.

Le varianti seguono le procedure ordinarie di approvazione del PUC o del PUC semplificato e sono assoggettate a VAS o a verifica di assoggettabilità secondo l’oggetto della variante.

Regime transitorio dei piani territoriali regionali

Fino all’approvazione del Piano paesaggistico continua ad applicarsi il PTCP approvato nel 1990 e successive modifiche. Fino all’approvazione del PTR restano salvi gli altri vigenti piani territoriali di coordinamento regionali approvati ai sensi della legge regionale n. 39/1984.

Per la Città metropolitana/provincia di Genova, fino all’approvazione del PTGcm è prevista una specifica regola transitoria sulle varianti del PTC provinciale nei territori ricompresi nei bacini padani con valore di piano di bacino del fiume Po.

Semplificazione dell’attuazione dei vecchi PRG e Pdf

Le previsioni di vecchi piani regolatori generali e programmi di fabbricazione, approvati prima della l.r. 36/1997, che subordinano gli interventi alla preventiva approvazione di un SUA, possono essere attuate mediante permesso di costruire convenzionato, salvo i casi di ristrutturazione urbanistica e quelli soggetti a SUA di approvazione regionale sulla base del PTCP o di altri piani territoriali di coordinamento.

Sono inoltre abrogate alcune disposizioni della normativa previgente sulle procedure urbanistiche e sulla delega alle province.

Recupero dei sottotetti a fini abitativi

La disciplina regionale sul recupero dei sottotetti viene aggiornata, chiarendo che opera in deroga agli strumenti urbanistici comunali e ai regolamenti edilizi fino all’inserimento della disciplina nel nuovo PUC o, per i PUC e strumenti generali già vigenti, fino alla relativa approvazione attuativa.

Per gli edifici esistenti al 29 novembre 2014, il recupero abitativo dei sottotetti e dei locali connessi è consentito previa deliberazione comunale che introduca la disciplina urbanistica e nel rispetto di condizioni puntuali:

  • salvaguardia delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici;
  • obbligo di opere di urbanizzazione nei casi di incremento delle unità immobiliari oltre il doppio di quelle esistenti;
  • esclusione di immobili vincolati come beni culturali, in centri storici salvo specifiche porzioni individuate dal Comune, in aree a inedificabilità assoluta o a rischio idraulico/idrogeologico con divieti di ampliamento, in aree demaniali marittime non turistico-ricettive e in alcuni ambiti del PTCP con regime conservativo.

Sono previsti limiti dimensionali massimi:

  • ampliamento entro il 20% del volume geometrico dell’edificio;
  • innalzamento di gronda e colmo non superiore a 1 metro, salvo maggiore altezza prevista dal PUC.

La deliberazione comunale segue una fase di deposito e osservazioni, con eventuale approvazione definitiva entro 60 giorni. Se comporta incremento del carico urbanistico, è necessario il rispetto della disciplina VAS.

Disciplina edilizia: sanzioni e determinazione dell’aumento di valore

La legge modifica la l.r. 16/2008 sostituendo il riferimento alla valutazione dell’Agenzia del territorio con la determinazione dell’aumento di valore venale da parte del responsabile dello SUE, secondo i criteri dell’art. 33, comma 2, del d.p.r. 380/2001. Per gli immobili non abitativi la valutazione è effettuata dall’Agenzia delle entrate – Sezione territorio. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 1.033 euro.

Le modifiche riguardano più fattispecie sanzionatorie e uniformano il criterio di calcolo.

Sportello unico per le attività produttive e varianti urbanistiche

La legge riorganizza la disciplina del SUAP quando l’istanza comporta varianti agli strumenti urbanistici o agli atti di pianificazione territoriale. In tali casi l’istanza deve essere corredata da:

  • relazione dettagliata sulle non conformità del progetto e sulle modifiche cartografiche e normative;
  • documentazione per le procedure di VAS.

Il responsabile del SUAP richiede il preventivo assenso dell’organo comunale competente, convoca la conferenza di servizi in seduta referente e cura la pubblicazione degli atti per 30 giorni, con possibilità di osservazioni. Il procedimento si conclude con conferenza di servizi in seduta deliberante entro 90 giorni dalla conferenza referente.

Sono introdotti anche:

  • regole sulla sospensione dei termini in caso di mancata integrazione documentale;
  • disciplina dei dissensi in conferenza secondo la normativa edilizia regionale;
  • pubblicazione dell’esito finale nel sito del SUAP e del Comune e nel BURL;
  • sospensione dell’efficacia della pronuncia regionale VIA o screening se contiene prescrizioni che impongono adeguamenti.

Impianti di teleradiocomunicazione e insediamenti produttivi

Gli impianti di teleradiocomunicazione sono qualificati come opere di urbanizzazione primaria e sono ammessi in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fermo restando il rispetto della disciplina comunale adottata in base alla normativa statale sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e tenendo conto dei programmi di sviluppo delle reti.

Per gli insediamenti produttivi, viene precisato il requisito del rispetto delle distanze minime dalle costruzioni esistenti e, per le nuove costruzioni, il limite di 6 metri di altezza rispetto agli edifici esistenti nell’insediamento, salvo impianti tecnologici necessari.

Ulteriori disposizioni in materia di paesaggio

La legge modifica il testo unico regionale sul paesaggio, istituendo l’Osservatorio regionale del Paesaggio presso la struttura regionale competente, con funzioni di monitoraggio, rappresentazione delle trasformazioni e promozione di attività di sensibilizzazione e formazione.

Vengono inoltre aggiornate alcune fattispecie di interventi soggetti alla disciplina paesaggistica e si prevede una periodicità annuale per determinati adempimenti dell’osservatorio/struttura competente.

Disposizioni transitorie e applicabilità

Restano disciplinati in via transitoria:

  • i procedimenti di varianti urbanistiche per il recupero dei sottotetti adottati prima dell’entrata in vigore della legge, che si concludono secondo la normativa previgente;
  • i procedimenti SUAP già avviati con istanze presentate prima dell’entrata in vigore della legge, ai quali non si applicano le nuove modifiche procedurali dell’articolo 10 della l.r. 10/2012.

La legge produce effetti nel territorio della Regione Liguria e si inserisce nel quadro di aggiornamento della pianificazione regionale avviato con la l.r. 1/2016."

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