Circolare numero 128 del 01-10-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la riduzione del tasso degli interessi di mora applicabili alle somme iscritte a ruolo, fissato dall’Agenzia delle Entrate al 5,7567% annuo con decorrenza 1 ottobre 2010. Viene richiamato l’art. 30 del DPR n. 602/1973, che prevede la determinazione annuale del tasso, e si precisa che la nuova misura si applica anche agli interessi dovuti sui debiti contributivi dopo il raggiungimento del massimale delle sanzioni civili ex art. 116, comma 9, della legge n. 388/2000.
Nuova misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo
Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo
La circolare interviene per aggiornare la misura degli interessi di mora applicabili ai ritardati pagamenti delle somme iscritte a ruolo. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento e precisa la nuova percentuale annuale, nonché la decorrenza della variazione e la sua estensione anche ad una specifica ipotesi di debito contributivo.
Quadro normativo di riferimento
L’INPS richiama l’art. 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo. In base a tale disposizione, gli interessi decorrono dalla notifica della cartella fino alla data del pagamento e il relativo tasso viene determinato annualmente con decreto ministeriale, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi.
Aggiornamento della misura del tasso
La circolare dà atto che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 4 settembre 2009, con effetto dal 1 ottobre 2009, il tasso era stato fissato al 6,83585% annuo. Successivamente, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. prot. 2010/124566 del 7 settembre 2010, previa interlocuzione con la Banca d’Italia, la misura è stata ridotta al 5,7567% annuo.
Decorrenza della nuova misura
La nuova percentuale del 5,7567% annuo decorre dal 1 ottobre 2010. Da tale data deve quindi essere applicata agli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Applicazione ai debiti contributivi dopo il massimale delle sanzioni civili
La circolare richiama anche l’art. 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La norma stabilisce che, una volta raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili previsto dalle lettere a) e b) del comma 8 e in assenza di integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR n. 602/1973, come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Anche per questa fattispecie, pertanto, la nuova misura del 5,7567% annuo trova applicazione dal 1 ottobre 2010.
Finalità operativa della circolare
Il documento ha quindi finalità essenzialmente applicativa: aggiornare gli uffici e i destinatari istituzionali sulla nuova misura del tasso di mora da utilizzare nei casi di riscossione coattiva e, in particolare, nei casi in cui gli interessi di mora si applichino al debito contributivo dopo il raggiungimento del massimale delle sanzioni civili.
Punti principali
Riferimento normativo e disciplina generale
L’art. 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 prevede l’applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, dalla notifica della cartella fino al pagamento, con tasso determinato annualmente in base alla media dei tassi bancari attivi.
Nuova misura del tasso di interesse di mora
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. prot. 2010/124566 del 7 settembre 2010, d’intesa con la Banca d’Italia, la misura degli interessi di mora è stata ridotta dal 6,83585% annuo al 5,7567% annuo.
Decorrenza della nuova misura
La riduzione del tasso decorre dal 1 ottobre 2010. Da tale data si applica il nuovo tasso alle somme iscritte a ruolo non pagate nei termini.
Applicazione ai debiti contributivi ex art. 116, comma 9, legge n. 388/2000
La circolare richiama anche il comma 9 dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui, una volta raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili previsto dalle lettere a) e b) del comma 8 e in mancanza dell’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura di quelli di mora di cui all’art. 30 del DPR n. 602/1973. Anche per questa fattispecie la nuova misura del 5,7567% si applica dal 1 ottobre 2010.
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