Circolare numero 12 del 06-10-2010 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare, che sostituisce la n. 7 del 23 luglio 2010, recepisce le modifiche introdotte dalla legge n. 100/2010 in materia di pensionamento dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei. Viene fissata l’età pensionabile a 45 anni per uomini e donne, con regole specifiche sul coefficiente di trasformazione, sulla decorrenza del trattamento pensionistico e sulle finestre per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2011. È inoltre prevista, per gli assunti a tempo indeterminato, la facoltà di restare in servizio tramite opzione annuale da presentare all’ENPALS entro termini prefissati, nel rispetto dei limiti massimi previgenti di 47 anni per le donne e 52 per gli uomini.
Pensionamento anticipato per ballerini e tersicorei: modifiche ENPALS
Pensionamento anticipato per ballerini e tersicorei: nuove disposizioni ENPALS
La circolare recepisce e sostituisce la precedente n. 7 del 23 luglio 2010, adeguando la disciplina pensionistica dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e dei tersicorei alle modifiche introdotte dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64. L’intervento riguarda sia l’età di accesso al pensionamento sia i criteri di calcolo della pensione, sia infine la possibilità di permanenza in servizio tramite opzione.
Fonte normativa e ambito di applicazione
La base normativa è l’art. 3, comma 7, della legge n. 100/2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2010. La circolare si applica ai lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e dei tersicorei e precisa che restano salvi gli effetti già prodotti dalla disciplina precedente.
Età pensionabile
Dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 64/2010, l’età pensionabile per ballerini e tersicorei è fissata a 45 anni per uomini e donne. La circolare richiama inoltre il fatto che, per questi lavoratori, la normativa previgente prevedeva un limite massimo di pensionamento di vecchiaia di 47 anni per le donne e 52 anni per gli uomini, limite che continua a rilevare nelle ipotesi di opzione per restare in servizio.
Sistema di calcolo della pensione
Per i soggetti ai quali si applica integralmente il sistema contributivo o il sistema misto, il montante individuale dei contributi deve essere moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età. La circolare specifica che si applica quindi il coefficiente di trasformazione previsto dall’art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riferito all’età superiore. La stessa regola vale anche per i soggetti che abbiano presentato domanda di pensione di vecchiaia nel periodo di vigenza del decreto-legge n. 64/2010.
Finestre di decorrenza
In base all’art. 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per chi matura i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2011, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si consegue dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti. Resta invece ferma la disciplina previgente delle finestre per coloro che abbiano maturato o matureranno i requisiti contributivi, assicurativi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2010, con applicazione delle quattro finestre di accesso collegate al trimestre di maturazione dei requisiti, ai sensi dell’art. 1, comma 5, lettere a) e b), della legge n. 247/2007.
Facoltà di restare in servizio
Per i due anni successivi all’entrata in vigore della legge n. 100/2010, i lavoratori dello spettacolo assunti a tempo indeterminato, che abbiano raggiunto o superato l’età pensionabile, possono esercitare la facoltà di opzione per restare in servizio. L’opzione deve essere rinnovata annualmente e non può comunque determinare il superamento dei limiti massimi di pensionamento previgenti, pari a 47 anni per le donne e 52 anni per gli uomini.
Termini per l’opzione
La circolare distingue più situazioni temporali:
- chi ha compiuto o superato i 45 anni, sussistendo i requisiti per il pensionamento, oppure li compirà entro il 1° dicembre 2010, doveva presentare istanza entro il 31 agosto 2010;
- chi maturerà il diritto successivamente e fino al 30 giugno 2012 dovrà presentare domanda almeno tre mesi prima del compimento del 45° anno di età.
Modalità di presentazione della domanda
L’istanza di opzione deve essere presentata all’ENPALS, direttamente presso l’Ufficio utenza pensioni di Roma, Via Nizza n. 152, oppure presso gli Uffici interregionali e le sedi territoriali dell’Ente. In alternativa, può essere inviata per raccomandata A/R alla Direzione Prestazioni previdenziali - Ufficio posizioni assicurative, riscatti e versamenti volontari, Viale Regina Margherita n. 206, 00198 Roma, oppure tramite posta certificata all’indirizzo indicato nella circolare. Può essere utilizzato il modello allegato, disponibile anche nella sezione "modulistica" del sito istituzionale.
Comunicazioni ai datori di lavoro
La circolare precisa che l’Ente comunica tempestivamente ai datori di lavoro le istanze di opzione presentate dagli interessati, in modo da consentire la gestione della permanenza in servizio dei lavoratori che abbiano esercitato la facoltà prevista dalla legge.
Punti principali
Modifica della disciplina previdenziale
La circolare integra e sostituisce la precedente n. 7 del 23 luglio 2010, adeguando le disposizioni previdenziali per ballerini e tersicorei alle indicazioni dei Ministeri vigilanti. Le nuove regole derivano dall’art. 3, comma 7, della legge 29 giugno 2010, n. 100, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, con salvezza degli effetti già prodotti.
Età pensionabile e coefficiente di trasformazione
Dal 1° maggio 2010 l’età pensionabile per ballerini e tersicorei è fissata a 45 anni, sia per gli uomini sia per le donne. Per chi rientra nel sistema contributivo integrale o nel sistema misto, il montante individuale va moltiplicato con il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età, applicando dunque il coefficiente dell’età superiore. La stessa regola vale anche per chi abbia già presentato domanda di pensione di vecchiaia nel periodo di vigenza del decreto-legge n. 64/2010.
Finestre di decorrenza della pensione
Per i soggetti che maturano i requisiti minimi dal 1° gennaio 2011, il trattamento pensionistico decorre dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti. Per chi ha maturato o maturerà requisiti contributivi, assicurativi e anagrafici entro il 31 dicembre 2010, resta invece applicabile la disciplina previgente delle finestre, con quattro finestre di accesso collegate al trimestre di maturazione dei requisiti.
Facoltà di permanenza in servizio
Per i due anni successivi all’entrata in vigore della legge n. 100/2010, i lavoratori dello spettacolo assunti a tempo indeterminato che abbiano raggiunto o superato l’età pensionabile possono optare per restare in servizio. L’opzione deve essere rinnovata annualmente e non può comportare il superamento dei limiti massimi di vecchiaia previsti dalla disciplina previgente, pari a 47 anni per le donne e 52 anni per gli uomini.
Termini per la presentazione dell’opzione
L’opzione va presentata all’ENPALS entro due mesi dall’entrata in vigore della legge n. 100/2010 oppure almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione. In particolare, chi aveva già compiuto o superato i 45 anni, o li avrebbe compiuti entro il 1° dicembre 2010 con requisiti utili al pensionamento, doveva presentare l’istanza entro il 31 agosto 2010. Chi maturerà il diritto successivamente e fino al 30 giugno 2012 dovrà invece presentare domanda almeno tre mesi prima del compimento del 45° anno.
Modalità di presentazione dell’istanza
L’istanza può essere presentata personalmente presso l’Ufficio utenza pensioni di Roma o presso gli Uffici interregionali e le sedi territoriali dell’Ente. In alternativa può essere inviata per raccomandata A/R alla Direzione Prestazioni previdenziali, Ufficio posizioni assicurative, riscatti e versamenti volontari, in Viale Regina Margherita n. 206, 00198 Roma, oppure via PEC all’indirizzo indicato dalla circolare. È utilizzabile il modulo allegato, reperibile anche sul sito istituzionale dell’Ente.
Comunicazioni ai datori di lavoro
L’Ente provvede a comunicare tempestivamente ai datori di lavoro le istanze di opzione presentate dagli interessati, così da consentire la gestione della permanenza in servizio dei dipendenti interessati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 4 ott 2010Circolare numero 130 del 04-10-2010
- Circolare · 8 ott 2010Circolare numero 18 del 08/10/2010
- Circolare · 8 ott 2010Circolare numero 17 del 08/10/2010
- Circolare · 1 ott 2010Circolare numero 128 del 01-10-2010
- Circolare · 1 ott 2010Circolare numero 129 del 01-10-2010
- Circolare · 30 set 2010Circolare numero 127 del 30-09-2010
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →