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Circolare

Circolare numero 130 del 04-10-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quando le integrazioni salariali sono incompatibili, cumulabili in via totale o parziale con altre attivite0 lavorative e come va gestita la contribuzione figurativa. Vengono distinti i casi di nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, rapporti part-time o a termine, lavoro autonomo e lavoro accessorio per gli anni 2009 e 2010, con specifiche regole di comunicazione preventiva e di limite annuo di 3.000 euro. Sono inoltre riportate disposizioni particolari per il personale del trasporto aereo e per il relativo Fondo speciale, compresi gli effetti sullaccredito figurativo e sulle prestazioni integrative.

Integrazioni salariali: compatibilite0 con lavoro autonomo, subordinato e accessorio; accredito contributi figurativi e regole per il settore trasporto aereo

Integrazioni salariali: compatibilit�e0 con lavoro autonomo, subordinato e accessorio, contributi figurativi e disciplina speciale per il trasporto aereo

La circolare fornisce chiarimenti organici sul coordinamento tra integrazioni salariali e svolgimento di altre attivit�e0 lavorative, distinguendo i casi di incompatibilit�e0, cumulabilit�e0 totale e cumulabilit�e0 parziale. Viene inoltre precisato il regime dell�accredito della contribuzione figurativa e l�effetto delle prestazioni di lavoro accessorio per gli anni 2009 e 2010. Un capitolo specifico riguarda il personale del settore trasporto aereo e il relativo Fondo speciale.

Quadro normativo e finalit�e0

La circolare sostituisce integralmente la n. 107 del 5 agosto 2010, integrandola con un chiarimento sulla quota di contribuzione IVS contenuta nei buoni lavoro per i casi di lavoro accessorio compatibile con prestazioni integrative del reddito negli anni 2009 e 2010. Il quadro di riferimento per la compatibilit�e0 tra cassa integrazione e altra attivit�e0 lavorativa �e8 dato dall�art. 3 del D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788 e dall�art. 8, commi 4 e 5, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella L. 160/1988. La circolare richiama anche il principio, gi�e0 affermato dalla giurisprudenza, secondo cui lo svolgimento di un�altra attivit�e0 remunerata non comporta necessariamente la perdita integrale dell�integrazione salariale, ma pu�f2 determinare una riduzione proporzionale.

Incompatibilit�e0 del nuovo rapporto di lavoro

Il caso di incompatibilit�e0 si verifica quando il beneficiario di integrazione salariale inizia un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. In tale ipotesi, secondo la Corte costituzionale n. 195 del 1995, il nuovo impiego determina la risoluzione del rapporto precedente e, quindi, la perdita del diritto all�integrazione salariale per cessazione del rapporto che ne costituiva il fondamento.

Per i lavoratori dei vettori aerei, tuttavia, l�art. 2, comma 5-quater, del D.L. 134/2008 introduce una deroga limitata alle ipotesi di CIGS concessa al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle societ�e0 derivate da processi di riorganizzazione o trasformazione societaria. In tali casi, se i lavoratori in CIGS assunti a tempo indeterminato sono licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli artt. 4 e 24 della L. 223/1991, essi possono rientrare nel programma di CIGS e fruire dell�indennit�e0 per il periodo residuo del quadriennio. La circolare precisa per�f2 che, anche in questa evenienza, il rapporto originario cessa; perci�f2, durante il nuovo rapporto non vi �e8 cumulabilit�e0, neppure parziale, tra integrazione salariale e reddito da lavoro.

Compatibilit�e0 totale e piena cumulabilit�e0

La piena compatibilit�e0 si ha quando la nuova attivit�e0 lavorativa �e8 collocata in orari o periodi che sarebbero stati comunque compatibili con l�attivit�e0 sospesa che ha dato origine all�integrazione salariale. In tali casi il trattamento �e8 pienamente cumulabile con la retribuzione percepita.

La fattispecie ricorre, in particolare, nei rapporti part-time orizzontali, nei rapporti part-time verticali e anche nel caso di combinazione fra un rapporto a tempo pieno e un rapporto part-time, purch�e9 le due attivit�e0 siano compatibili nel rispetto del limite massimo settimanale di lavoro. Nel part-time verticale, inoltre, l�integrazione salariale spetta solo nei periodi in cui sarebbe stata svolta l�attivit�e0 lavorativa.

Lavoro accessorio: anni 2009 e 2010

Per effetto dell�art. 70, comma 1-bis, del D.Lgs. 276/2003, come modificato dal D.L. 5/2009 e prorogato al 2010 dalla L. 191/2009, i percettori di integrazioni salariali potevano svolgere lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, entro il limite di 3.000 euro per anno solare, al netto dei contributi previdenziali. Il limite �e8 riferito al singolo lavoratore e va verificato sommando i compensi percepiti da diversi committenti nel corso dell�anno.

Se i compensi restano entro la soglia, non �e8 richiesta alcuna comunicazione preventiva all�INPS. Se invece il limite viene superato, la prestazione non �e8 integralmente cumulabile e si applica la disciplina ordinaria sulla compatibilit�e0 e sulla eventuale cumulabilit�e0 parziale; in questo caso il lavoratore deve effettuare la preventiva comunicazione all�Istituto. In presenza di pi�f9 contratti di lavoro accessorio, la comunicazione va resa prima che il compenso determini il superamento del limite di 3.000 euro, sommato agli altri redditi da lavoro accessorio.

Cumulabilit�e0 parziale con redditi da nuova attivit�e0

Al di fuori dei casi di incompatibilit�e0 assoluta e di piena compatibilit�e0, la circolare ammette una cumulabilit�e0 solo parziale tra integrazione salariale e reddito da nuova attivit�e0. In linea generale, l�integrazione non �e8 dovuta per le giornate in cui il lavoratore svolge altre attivit�e0 remunerate, con conseguente sospensione del trattamento per tali giornate. Tuttavia, secondo l�orientamento giurisprudenziale richiamato, se il compenso percepito �e8 inferiore all�integrazione spettante, il lavoratore ha diritto alla differenza tra l�intero importo dell�integrazione e il reddito effettivamente percepito.

Lavoro subordinato a termine o part-time

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la circolare afferma la compatibilit�e0 del nuovo contratto con il diritto all�integrazione salariale. Se il reddito derivante dalla nuova attivit�e0 �e8 inferiore all�integrazione, il cumulo avviene fino a concorrenza dell�importo spettante.

Una disciplina analoga si applica quando il lavoratore, gi�e0 beneficiario di integrazione salariale in relazione a un rapporto a tempo pieno, stipula un nuovo contratto subordinato a tempo parziale, sia a termine sia a tempo indeterminato. In questa ipotesi il cumulo parziale �e8 ammesso anche se la nuova attivit�e0 non sarebbe compatibile con il rapporto originario che ha dato luogo all�integrazione salariale, perch�e9 le prestazioni risultano in parte sovrapposte.

Lavoro autonomo, incarichi pubblici ed effetti sulla misura del trattamento

Per il lavoro autonomo non opera alcuna presunzione di equivalenza tra il provento e la misura dell�integrazione salariale. La quantificazione dell�eventuale quota differenziale richiede che il lavoratore dimostri e documenti l�effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale. Se tali redditi non sono agevolmente quantificabili o collocabili temporalmente, l�INPS deve sospendere l�erogazione delle integrazioni salariali al momento della comunicazione preventiva.

La circolare specifica che rientrano in questa ipotesi anche le somme percepite per incarichi pubblici elettivi o in virt�f9 di un rapporto di servizio onorario con la Pubblica Amministrazione.

Regime dell�accredito della contribuzione figurativa

Per le ipotesi di piena compatibilit�e0, la contribuzione figurativa segue il regime ordinario, poich�e9 i periodi coperti da integrazione salariale e quelli relativi alla nuova attivit�e0 non coincidono. Diversamente, nei casi di incumulabilit�e0 relativa e riduzione proporzionale dell�integrazione, l�accredito figurativo deve essere effettuato solo in quota integrativa, cio�e8 limitatamente alla differenza tra la retribuzione presa a base per il calcolo dell�integrazione e quella percepita per l�attivit�e0 svolta. La contribuzione obbligatoria relativa all�attivit�e0 effettivamente prestata viene invece accreditata nella gestione di competenza e produce gli effetti previsti dall�ordinamento di tale gestione.

Contribuzione IVS nei buoni lavoro per il lavoro accessorio

Per le prestazioni di lavoro accessorio svolte negli anni 2009 e 2010, nei casi di compatibilit�e0 e cumulabilit�e0 con integrazioni salariali o altre prestazioni a sostegno del reddito, si applica un meccanismo particolare: la quota di contribuzione IVS, pari a 1,3 euro per ogni buono lavoro da 10 euro, deve affluire alla gestione che sopporta l�onere dell�accredito figurativo correlato alle prestazioni integrative o di sostegno al reddito, a parziale ristoro del relativo costo. Di conseguenza, tale quota non deve essere accreditata sulla posizione contributiva individuale del lavoratore. La circolare conferma cos�ec l�indirizzo gi�e0 espresso nel messaggio n. 12082 del 4 maggio 2010 e scioglie definitivamente la riserva formulata nella circolare n. 88 del 9 luglio 2009.

Disciplina speciale per il personale del trasporto aereo

Il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell�occupazione e per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore trasporto aereo, istituito dall�art. 1-ter del D.L. 249/2004, integra le prestazioni di ammortizzatori sociali, quali CIGS, solidariet�e0 e mobilit�e0, fino a garantire un trattamento complessivo pari all�80% della retribuzione lorda di riferimento.

La delibera n. 22 del 16 marzo 2009 del Comitato amministratore stabilisce che, in presenza di una nuova attivit�e0 lavorativa, la prestazione del Fondo resta invariata se i proventi da lavoro autonomo o la retribuzione da nuovo rapporto subordinato a tempo determinato sono inferiori o pari all�integrazione salariale. Se invece tali importi sono superiori all�integrazione, ma comunque inferiori all�80% della retribuzione di riferimento, la prestazione del Fondo viene ridotta della differenza.

La contribuzione figurativa spetta solo se resta almeno una parte del trattamento integrativo. Di conseguenza, le regole illustrate al punto 6 si applicano solo quando il nuovo reddito da lavoro subordinato o autonomo �e8 inferiore alla misura dell�integrazione salariale, senza rilievo del fatto che il beneficiario percepisca una prestazione residua a carico del Fondo.

Punti principali

Quadro normativo e superamento della circolare precedente

La circolare sostituisce integralmente la n. 107 del 5 agosto 2010 e aggiorna il quadro sulle integrazioni salariali in rapporto ad altre attivite0 di lavoro. Il riferimento normativo principale e8 il combinato disposto della0art. 3 del D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788 e dellart. 8, comma 4, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella L. 160/1988. Si richiama inoltre la necessite0 della comunicazione preventiva alla sede provinciale INPS dellattivite0 secondaria, per evitare la decadenza dal diritto alle prestazioni.

Incompatibilite0 per nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato

Se il beneficiario di integrazione salariale inizia un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, si determina la cessazione del rapporto di lavoro originario e quindi la perdita del diritto allintegrazione salariale. La circolare richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 195/1995. Per il settore dei vettori aerei opera una deroga parziale: nei casi previsti dallart. 2, comma 5-quater, del D.L. 134/2008, i lavoratori in CIGS assunti a tempo indeterminato e successivamente licenziati per giustificato motivo oggettivo o per procedure di mobilite0 possono rientrare nel programma CIGS per il periodo residuo, ma nel corso del nuovo rapporto non vi e8 cumulabilite0 con il reddito da lavoro.

Compatibilite0 totale con nuova attivite0 lavorativa

La piena compatibilite0 si configura quando la nuova attivite0 lavorativa e8 collocata in orari o periodi che sarebbero stati comunque compatibili con lattivite0 sospesa che ha dato luogo allintegrazione salariale. In tali casi lintegrazione e8 pienamente cumulabile con la remunerazione percepita. La fattispecie ricorre, in particolare, nei rapporti part-time orizzontali o verticali e anche nel caso di rapporto a tempo pieno abbinato a un part-time, purche9 il cumulo non superi il limite dellorario massimo settimanale.

Lavoro accessorio negli anni 2009 e 2010

Per effetto dellart. 70, comma 1-bis, del D.Lgs. 276/2003, come modificato nel 2009 e prorogato al 2010, i percettori di integrazioni salariali possono svolgere lavoro accessorio in tutti i settori produttivi entro il limite di 3.000 euro annui per anno solare, al netto dei contributi previdenziali. Se il compenso resta entro tale soglia non occorre comunicazione preventiva allINPS. Se invece il limite viene superato, si applica la disciplina ordinaria sulla compatibilite0 e sulla eventuale cumulabilite0 parziale e il lavoratore deve effettuare la preventiva comunicazione. Il limite e8 riferito al singolo lavoratore e comprende i compensi derivanti da diversi rapporti di lavoro accessorio.

Cumulabilite0 parziale e riduzione dellintegrazione

Fuori dai casi di incompatibilite0 assoluta o di piena compatibilite0, lintegrazione salariale puf2 essere cumulata solo parzialmente con il reddito da nuova attivite0. In linea generale, per le giornate in cui il lavoratore svolge altra attivite0 remunerata lintegrazione non e8 dovuta; tuttavia, secondo lorientamento giurisprudenziale richiamato, se il compenso percepito e8 inferiore allintegrazione spettante, il lavoratore conserva il diritto alla differenza. Cif2 vale sia per rapporti subordinati a termine o part-time sia per attivite0 autonome o simili.

Lavoro autonomo e onere della prova

Nel caso di nuova attivite0 di lavoro autonomo, non opera alcuna presunzione di equivalenza tra provento e integrazione salariale. Spetta al lavoratore dimostrare e documentare leffettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale per ottenere leventuale quota differenziale. Se i redditi non sono agevolmente quantificabili o collocabili nel tempo, lINPS deve sospendere lerogazione dellintegrazione dal momento della comunicazione preventiva. La circolare precisa che rientrano in questa categoria anche i compensi per incarichi pubblici elettivi o rapporti di servizio onorario con la Pubblica Amministrazione.

Contribuzione figurativa e lavoro accessorio

Nelle ipotesi di compatibilite0 o cumulabilite0 parziale, la contribuzione figurativa segue regole diverse a seconda del tipo di rapporto. Nei casi di compatibilite0 piena non vi sono particolari problemi, poiche9 i periodi lavorati e quelli coperti da integrazione non si sovrappongono. Nei casi di incumulabilite0 relativa, laccredito figurativo va effettuato solo sulla quota integrativa corrispondente alla differenza tra la retribuzione base e quella percepita per lattivite0 svolta. Per il lavoro accessorio degli anni 2009 e 2010, la quota IVS di 1,3 euro per ogni buono lavoro da 10 euro deve affluire alla gestione che sostiene lonere dellaccredito figurativo, e non deve essere accreditata sulla posizione individuale del lavoratore.

Disposizioni per il trasporto aereo e Fondo speciale

Per il personale del settore trasporto aereo il Fondo speciale per il sostegno del reddito e delloccupazione integra le prestazioni di ammortizzatori sociali fino all80% della retribuzione lorda di riferimento. La delibera n. 22 del 16 marzo 2009 del Comitato amministratore stabilisce che, in presenza di nuova attivite0 lavorativa, la prestazione del Fondo resta immutata se i proventi/retribuzioni sono inferiori o pari allintegrazione salariale; se sono superiori, ma comunque inferiori all80% della retribuzione di riferimento, la prestazione viene ridotta della differenza. Laccredito figurativo spetta solo se residua almeno una parte del trattamento integrativo, e le regole del punto 6 si applicano solo quando la nuova retribuzione o il nuovo provento e8 inferiore allintegrazione salariale.

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