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Decreto dirigenziale n. 203 del 02/07/2024

Il decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti e della navigazione n. 203 del 2 luglio 2024 definisce le modalità di attivazione del registro informatico pubblico nazionale(RENT) istituito presso il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, e le relative specifiche tecniche nonché modalità di accesso e di registrazione da parte dei titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante a motore e dei titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante a motore.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina l’attivazione del registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e di autorizzazione NCC, istituito presso il CED del MIT. Definisce contenuti del registro, soggetti abilitati all’accesso, obblighi di iscrizione e aggiornamento a carico delle imprese, nonché le regole sul trattamento dei dati personali. Prevede inoltre i termini per la prima iscrizione, la ricognizione dei dati sui titoli abilitativi e la piena operatività del sistema, abrogando i precedenti decreti del 2020.

Attivazione e disciplina del Registro Elettronico NCC Taxi (RENT) per taxi e noleggio con conducente

Attivazione del Registro Elettronico NCC Taxi (RENT)

Il decreto definisce le modalità di attivazione del registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e di autorizzazione per il noleggio con conducente, istituito presso il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del MIT ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il provvedimento si inserisce anche nel quadro dell’articolo 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, volto alla ricognizione dei titoli abilitativi degli autoservizi pubblici non di linea.

Base normativa e finalità

Il decreto richiama, oltre alle fonti speciali sul servizio taxi e NCC, il regolamento (UE) 2016/679, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la legge 15 gennaio 1992, n. 21, il codice della strada e il codice dell’amministrazione digitale. La finalità dichiarata è rendere operativo il registro nazionale previsto dalla legge, disciplinandone struttura, accesso, aggiornamento dei dati e aspetti di protezione dei dati personali.

Definizioni rilevanti

Ai fini dell’applicazione del decreto sono definite, tra le altre, le nozioni di:

  • autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;
  • licenza taxi;
  • impresa titolare del titolo o consorzio/cooperativa cui il titolo è conferito;
  • doppia guida, in relazione ai titolari di licenza;
  • CED del Ministero;
  • RENT, quale registro informatico pubblico nazionale;
  • servizio taxi e servizio di noleggio con conducente, rinviando alla legge n. 21 del 1992.

Contenuti del RENT

Il RENT contiene i dati indicati nell’Allegato A ed è suddiviso in sezioni distinte per:

  • imprese titolari di licenza taxi;
  • imprese titolari di autorizzazione NCC;
  • imprese titolari di licenza o autorizzazione per servizi svolti con natanti a motore.

Il registro comprende anche i dati relativi ai contratti stipulati senza intermediazione con un committente, riferiti a un periodo predeterminato nel contratto di durata, nel rispetto dei vincoli di esercizio del titolo e della normativa statale, regionale e comunale. Eventuali modifiche all’Allegato A possono essere disposte con provvedimento del Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

Accesso al registro

L’accesso al RENT è attribuito a soggetti diversi, con funzioni e limiti specifici:

  • gli agenti di cui all’articolo 12 del codice della strada, per la sola consultazione;
  • le imprese registrate, per la consultazione dei dati che le riguardano;
  • i soggetti legittimati dalla normativa vigente, per alcuni dati dell’Allegato A;
  • gli uffici di motorizzazione civile, per inserimento, aggiornamento e consultazione;
  • il CED, per manutenzione ed evoluzione del sistema;
  • i Comuni, per consultazione gratuita dei dati sui titoli;
  • le imprese di revisione di cui all’articolo 80, comma 8, del codice della strada, per verificare l’avvenuta registrazione.

I Comuni possono inoltre comunicare al Ministero gli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione adottati.

Adempimenti delle imprese e collegamento con la motorizzazione

Le imprese presentano l’istanza di iscrizione o di aggiornamento dei dati tramite portale web ministeriale, direttamente oppure tramite delega a soggetti abilitati o associazioni di categoria. Quando l’impresa richiede immatricolazione, aggiornamento o nuova carta di circolazione per autovetture o motocarrozzette adibite a taxi o NCC, deve contestualmente presentare l’istanza di iscrizione o aggiornamento nel RENT; la definizione del procedimento di motorizzazione è subordinata a tale adempimento.

In tutti i casi di variazione dei dati relativi ai titoli abilitativi, inclusi conferimenti, ritrasferimenti e trasferimenti ai sensi della legge n. 21 del 1992, l’aggiornamento del RENT deve avvenire entro trenta giorni. Ai fini degli accertamenti previsti dall’articolo 80 del codice della strada, le imprese di revisione devono verificare l’iscrizione nel registro. Le disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai servizi svolti con natanti a motore. Al termine della procedura vengono rilasciati tagliandi attestanti la regolare iscrizione, da apporre sulla carta di circolazione di ciascun veicolo.

Trattamento dei dati personali

Il Ministero è individuato come titolare del trattamento dei dati personali effettuato mediante il RENT e deve assicurare il rispetto della normativa privacy, in particolare dei principi di cui agli articoli 5, 24 e 25 del regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento deve avvenire esclusivamente per le finalità previste dal decreto. È prevista la possibilità di affidare specifiche operazioni a responsabili esterni del trattamento, mediante accordo ai sensi dell’articolo 28 GDPR. Le misure tecniche e organizzative sono contenute nell’Allegato B.

Termini di prima applicazione, ricognizione e operatività

In sede di prima applicazione, le imprese devono presentare l’istanza di iscrizione entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto. Decorso tale termine, dopo ulteriori quarantacinque giorni il Ministero procede alla ricognizione dei dati quantitativi sul numero delle licenze e autorizzazioni per ciascun Comune. Trascorsi ulteriori quarantacinque giorni, in assenza di segnalazioni di incongruenze da parte degli enti competenti, la ricognizione diventa definitiva e viene pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.

Il RENT è dichiarato pienamente operativo decorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, ai fini di quanto previsto dall’articolo 10-bis, comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018.

Abrogazioni

Dal momento di entrata in vigore del decreto sono abrogati il decreto del Capo Dipartimento 19 febbraio 2020, n. 4, e il decreto del 20 febbraio 2020, n. 86, che riguardavano la precedente disciplina del registro, la cui efficacia era stata sospesa.

Punti principali

Finalità del decreto e base normativa

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che prevede l’istituzione presso il Centro elaborazione dati del MIT di un registro informatico pubblico nazionale per taxi e NCC. Il decreto si collega anche all’articolo 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, che richiede una ricognizione dei dati sui titoli abilitativi degli autoservizi pubblici non di linea.

Struttura e contenuti del RENT

Il RENT contiene i dati elencati nell’Allegato A ed è articolato in sezioni distinte per: imprese titolari di licenza taxi, imprese titolari di autorizzazione NCC e imprese titolari di licenza o autorizzazione per servizi svolti con natanti a motore. Il registro include anche i dati relativi ai contratti stipulati senza intermediazione con un committente per un periodo predeterminato, nel rispetto della normativa statale, regionale e comunale applicabile.

Accesso al registro

Possono accedere al RENT, con limiti diversi di consultazione o inserimento, gli agenti di cui all’articolo 12 del codice della strada, le imprese registrate, i soggetti legittimati dalla normativa vigente, gli uffici di motorizzazione civile, il CED, i Comuni e le imprese di revisione di cui all’articolo 80, comma 8, del codice della strada. I Comuni possono anche trasmettere al Ministero i dati relativi a eventuali provvedimenti di revoca o sospensione.

Adempimenti delle imprese

Le imprese devono presentare l’istanza di iscrizione o aggiornamento dei dati tramite portale web del Ministero, direttamente o tramite soggetti delegati o associazioni di categoria. In caso di immatricolazione, aggiornamento o rilascio di nuova carta di circolazione di autovetture o motocarrozzette impiegate in taxi o NCC, l’istanza al RENT è contestuale e condiziona la conclusione del relativo procedimento. Ogni variazione dei dati dei titoli abilitativi, compresi conferimenti, ritrasferimenti e trasferimenti, deve essere aggiornata entro trenta giorni.

Regime dei dati personali e misure tecniche

Il Ministero è titolare del trattamento dei dati personali effettuato mediante il registro e deve assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice privacy. Può affidare specifiche operazioni di trattamento a responsabili esterni nel rispetto dell’articolo 28 GDPR. Le misure tecniche e organizzative sono rinviate all’Allegato B.

Termini di prima applicazione e piena operatività

Nella prima applicazione, le imprese devono presentare l’istanza di iscrizione entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto. Trascorsi ulteriori quarantacinque giorni, il Ministero effettua la ricognizione dei dati quantitativi per ciascun Comune; dopo altri quarantacinque giorni, in assenza di incongruenze segnalate dagli enti competenti, la ricognizione diventa definitiva e viene pubblicata sul sito ministeriale. Il RENT è pienamente operativo dopo centottanta giorni dalla pubblicazione.

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogati il decreto del Capo Dipartimento 19 febbraio 2020, n. 4, e il decreto del 20 febbraio 2020, n. 86, relativi alla precedente disciplina sospesa del registro.

Come è indicizzato

Materieautotrasportomotorizzazionetrasporto pubblico localeprotezione dei dati personalifinanziamenti e contributi

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