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Legge

L.R. Liguria 7/2011

Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione

Normativa regionaleL.R. Liguria 7/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina, per la Liguria, il trasferimento alla Regione, ai Comuni e alle Province delle funzioni già svolte dalle Comunità montane soppresse, nonché la loro liquidazione e il passaggio di personale, beni e risorse. Le funzioni regionali e comunali interessate decorrono in larga parte dal 1° maggio 2011; le procedure liquidatorie si chiudono entro il 30 aprile 2013, con regole transitorie e norme finanziarie specifiche.

Riordino delle funzioni delle Comunità montane soppresse e loro liquidazione

Riordino delle funzioni delle Comunità montane soppresse

La legge regionale ligure disciplina il riordino territoriale e la razionalizzazione delle funzioni già esercitate dalle Comunità montane soppresse e, per le deleghe in materia di agricoltura, dai Consorzi di Comuni. Regola inoltre la soppressione, la liquidazione, il trasferimento di personale, beni e risorse e la riallocazione delle funzioni tra Regione, Comuni e Province.

Ambito di applicazione e decorrenze

La disciplina riguarda le Comunità montane soppresse ai sensi della l.r. 23/2010 e le Comunità montane costituite ai sensi della l.r. 24/2008. Le principali decorrenze sono:

  • 30 aprile 2011: soppressione delle Comunità montane;
  • 1 maggio 2011: decorrenza del trasferimento/riordino delle funzioni e del personale;
  • 30 aprile 2013: termine ordinario delle procedure di liquidazione delle Comunità montane soppresse;
  • 31 dicembre 2012: chiusura delle liquidazioni delle Comunità montane soppresse dal riordino della l.r. 24/2008.

Funzioni trasferite alla Regione

Dal 1° maggio 2011 la Regione esercita le funzioni già svolte dalle Comunità montane e dai Consorzi di Comuni in materia di agricoltura, foreste ed economia montana, nonché varie funzioni settoriali in materia di apicoltura, olivicoltura, foreste, tartufi, funghi epigei e agriturismo. La legge prevede anche il passaggio alla Regione delle funzioni amministrative e organizzative connesse alla prevenzione degli incendi boschivi e alla gestione del volontariato AIB fino alla definizione di una disciplina organica della protezione civile e dell’antincendio boschivo.

Per tali attività la Regione si impegna a istituire sportelli per il territorio, con funzione di consulenza immediata all’utenza. La Giunta può inoltre concedere, senza corrispettivo, automezzi regionali a enti pubblici o soggetti privati senza fini di lucro per le attività AIB, alle condizioni da essa stabilite.

Funzioni attribuite ai Comuni

Le funzioni in materia di vincolo idrogeologico sono trasferite ai Comuni, anche in convenzione tra loro o con la Provincia competente, salvo i casi in cui restano esercitate direttamente da Regione e Province per infrastrutture viarie di interesse regionale o provinciale e per le opere pubbliche da esse realizzate. La Giunta regionale stabilisce criteri omogenei per i diritti di istruttoria.

Sono inoltre assegnati ai Comuni:

  • l’autorizzazione preventiva alle deroghe ai divieti connessi allo stato di grave pericolosità per incendi boschivi;
  • l’autorizzazione alla riduzione della superficie boscata nelle zone non sottoposte a vincolo idrogeologico, salve le norme sulle cave.

I Comuni che avevano delegato la Comunità montana o il Consorzio alle funzioni AIB devono individuare un Comune capofila che subentri nella rappresentanza legale dell’unità intercomunale; in mancanza, la responsabilità ritorna ai Sindaci.

Funzioni attribuite alle Province e gestione associata

Le funzioni in materia di opere di bonifica montana e manutenzioni connesse sono esercitate dalle Province, con le eccezioni previste dalla legge e per gli interventi inseriti nella rete di monitoraggio regionale Remover.

Per le funzioni già svolte dalle Comunità montane soppresse per conto dei Comuni, i Comuni possono continuare a esercitarle in forma associata mediante opportune modalità di cooperazione, preferibilmente assorbendo personale già impiegato in funzioni analoghe sul territorio.

Gestione associata dei servizi sociali

Il Comune che assume il ruolo di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale subentra alla Comunità montana soppressa nella convenzione relativa alla gestione associata dei servizi sociali.

Soppressione delle Comunità montane e gestione finanziaria

Le Comunità montane costituite ai sensi della l.r. 24/2008 sono soppresse al 30 aprile 2011. Esse devono approvare il bilancio di previsione per il periodo 1 gennaio-30 aprile 2011 e il rendiconto 2010, con possibilità di applicare l’esercizio provvisorio nei limiti dell’art. 163, comma 2, d.lgs. 267/2000.

Entro il 30 aprile 2011 i Presidenti delle Comunità montane effettuano una ricognizione complessiva di attività, passività, patrimonio, funzioni, servizi, risorse umane, finanziarie e strumentali, e contenziosi. Devono essere individuati separatamente:

  • inventario dei beni mobili e immobili, con vincoli di destinazione e durata, che seguono la successione del bene;
  • attività e passività connesse alle funzioni svolte per conto degli enti locali, beni e risorse strumentali acquisiti, rapporti giuridici in corso, con priorità di successione a favore di Comuni, Unioni di Comuni o Province.

Mutui, interventi in corso e beni vincolati

Entro il 30 aprile 2011 i Presidenti avviano le procedure per la novazione soggettiva dei mutui delle Comunità montane con oneri a totale carico dello Stato, a favore di enti locali singoli o associati.

Per gli interventi e le opere ancora in corso al 30 aprile 2011, assistiti da contributo regionale e di cui la Comunità montana è beneficiario finale, i Presidenti propongono alla Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Sindaci e previo accordo con gli interessati, l’individuazione dei nuovi soggetti attuatori; la Giunta decide con deliberazione.

I beni gravati da vincolo di destinazione derivante da contributi pubblici possono essere trasferiti solo a successori aventi i medesimi requisiti di ammissibilità al finanziamento.

Liquidazione: Commissari, compiti e termini

Dal 1° maggio 2011 sono nominati Commissari liquidatori, con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne definisce compiti, poteri e durata. Il numero non può superare cinque e i Commissari sono scelti prioritariamente tra i Segretari Generali delle Comunità montane soppresse confluiti in Regione.

La Giunta può dettare ulteriori disposizioni sulla liquidazione. I Commissari provvedono esclusivamente agli adempimenti di liquidazione, al trasferimento o all’estinzione dei mutui, alla gestione e al trasferimento degli archivi, e possono usare personale, sedi, strumenti e arredi della Comunità montana soppressa.

Le spese della gestione liquidatoria, compresi compensi e rimborsi dei Commissari e il personale utilizzato, gravano sulla liquidazione. Entro il 30 giugno 2011 i Commissari definiscono il piano delle risorse disponibili, approvano il bilancio consuntivo al 30 aprile e predispongono il quadro generale della situazione liquidatoria e un’ipotesi di liquidazione da trasmettere alla Regione.

Alla chiusura della procedura i Commissari approvano un conto consuntivo straordinario. Le liquidazioni devono terminare entro il 30 aprile 2013; in caso contrario, i Commissari cessano e la Giunta nomina uno o più liquidatori, anche dipendenti regionali, eventualmente con un subcommissario. Sono previsti anche revoca per inadempienze, ritardi o irregolarità e possibilità per la Giunta di fissare tempi e adempimenti essenziali, il cui mancato rispetto comporta revoca.

Personale: trasferimento, mobilità ed esodo

Il personale a tempo indeterminato delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni, in servizio al 31 dicembre 2010 e addetto alle deleghe regionali in materia di agricoltura, foreste, economia montana e antincendio boschivo, è trasferito alla Regione dal 1° maggio 2011. La dotazione organica regionale è rideterminata in conseguenza del trasferimento.

Al personale trasferito è attribuito il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto per il personale regionale; dal 1° maggio 2011 cessano gli incarichi di posizione organizzativa e le eventuali indennità, salvo nuova attribuzione secondo le regole regionali.

I Presidenti trasmettono gli elenchi del personale e attivano, entro il 22 aprile 2011, le procedure di mobilità e di esodo. Le istanze per l’esodo vanno presentate entro il 18 aprile 2011. La Regione approva gli elenchi e dispone i trasferimenti entro il 30 aprile 2011.

La legge consente l’incremento delle risorse per straordinari, produttività e retribuzioni di posizione/risultato nei limiti delle somme già destinate nel 2010 dalle Comunità montane, e stabilisce che le mobilità verso il settore regionale allargato hanno priorità rispetto a quelle ordinarie. Chi non rientra nelle misure agevolate o vi rinunci è soggetto alla disciplina generale di cui agli artt. 33 e 34 d.lgs. 165/2001.

Utilizzo delle risorse regionali e Fondo unico per la liquidazione

Le somme non vincolate o costituenti economia su fondi regionali assegnati per funzioni delegate possono essere utilizzate fino al 20 aprile 2011 per il trasferimento del personale o per l’esodo/risoluzione consensuale dei dirigenti. I Consorzi di Comuni possono inoltre impiegare tali somme per spese di funzionamento 2011 entro tetti massimi predeterminati per ciascun consorzio.

Entro il 30 aprile 2011 devono essere restituite alla Regione le somme dovute a qualsiasi titolo, al netto di quanto legittimamente utilizzato. Le risorse residue confluiscono nel Fondo Unico per la liquidazione delle Comunità Montane, insieme agli attivi di liquidazione non più necessari per le spese di gestione.

Il Fondo è utilizzato dalla Giunta regionale per:

  • contributi ai Commissari liquidatori per ricollocazione, esodo del personale, risoluzione consensuale dei dirigenti, trasferimento dei beni mobili registrati per l’AIB e funzionamento della struttura liquidatoria;
  • allestimento e avvio degli archivi trasferiti alla Regione;
  • acquisto di immobili delle ex Comunità montane da parte della Regione, nei limiti della normativa statale, e ripiano dei passivi delle liquidazioni.

Successivamente sono state introdotte disposizioni per versamenti aggiuntivi dei commissari al Fondo in presenza di liquidazioni incapienti e per l’utilizzo di tali somme a favore delle comunità con risultato negativo al 30 giugno 2017, per l’estinzione di alcuni mutui, il pagamento di debiti verso Comuni/consorzi e Regione e interventi di manutenzione per la messa in sicurezza degli immobili di proprietà.

Fondo per la montagna

Le risorse del fondo regionale per la montagna sono assegnate dalla Giunta per interventi negli ambiti territoriali indicati dalla l.r. 24/2008, secondo le finalità e modalità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT). Per i Comuni con debiti rilevanti verso la Regione, il trasferimento delle risorse è subordinato alla previa definizione di piani di rientro.

Norme transitorie, finali e abrogazioni

La Giunta regionale può dettare ulteriori disposizioni attuative e di coordinamento. Le procedure di liquidazione già avviate ai sensi della l.r. 24/2008 restano disciplinate dagli atti adottati in forza di quella legge e si chiudono entro il 31 dicembre 2012; per i commissari nominati in prima attuazione il mandato cessa il 30 aprile 2012.

La non appartenenza di un Comune alle Comunità montane non priva i territori dei benefici e degli interventi previsti dall’ordinamento per i territori montani. È inoltre prevista la possibilità di collocare il personale dell’Associazione Regionale Ligure Enti Montani presso l’ANCI, anche mediante accordi con la Regione.

La legge abroga espressamente la l.r. 6/1978, la l.r. 24/2008, la l.r. 20/2010 e altre disposizioni collegate, salvo l’Allegato A della l.r. 24/2008; è precisato che la l.r. 20/2010 continua ad applicarsi alle Comunità montane già soppresse dal riordino della l.r. 24/2008.

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