L.R. Liguria 8/2011
Attuazione dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 e ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 8/2011 adegua varie disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale, sul Garante per l’infanzia e sui gruppi consiliari alle misure del d.l. 78/2010. Il testo fornito riporta solo modifiche puntuali a leggi regionali pregresse, senza contenuto sostanziale autonomo; è una disciplina ormai superata e di fatto priva di utilità applicativa autonoma.
Adeguamento della disciplina ligure dei gruppi consiliari e di altre norme collegate alle misure di stabilizzazione finanziaria
Adeguamento della disciplina regionale a misure di contenimento della spesa
La legge regionale della Liguria 12 aprile 2011, n. 8 interviene su alcune norme regionali già esistenti per recepire e coordinare l’attuazione dell’articolo 6 del d.l. 78/2010 in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica. Dal testo fornito emergono esclusivamente modifiche puntuali a leggi regionali vigenti, senza una disciplina autonoma di dettaglio.
Ambito delle modifiche introdotte
L’intervento normativo riguarda tre settori dell’ordinamento regionale ligure:
- l’autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria;
- l’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
- il testo unico sul funzionamento e sull’assegnazione di personale ai gruppi consiliari.
Contenuto delle modifiche
La legge dispone, per quanto risulta dal testo consolidato fornito:
- l’inserimento di nuovi commi all’articolo 29 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25, con effetti sull’organizzazione e sulla disciplina interna del Consiglio regionale;
- la modifica del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2007, n. 9, relativo all’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
- la modifica di alcune lettere del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38, in materia di funzionamento e assegnazione di personale ai gruppi consiliari.
Il testo fornito non riporta il contenuto letterale delle singole disposizioni introdotte o sostituite, quindi non è possibile ricostruire ulteriori dettagli sostanziali oltre al dato che si tratta di interventi di coordinamento normativo.
Urgenza ed efficacia
La legge reca una dichiarazione di urgenza. Nel testo disponibile non sono indicati termini speciali di applicazione, né regimi transitori autonomi ulteriori rispetto alla sua immediata efficacia conseguente alla natura urgente del provvedimento.
Rilevanza attuale
L’atto ha oggi scarsa o nulla utilità applicativa autonoma, perché si limita a introdurre modifiche in norme regionali pregresse e risalenti. Per finalità operative occorre fare riferimento al testo vigente delle leggi regionali modificate, non alla presente legge di coordinamento.
Testo integrale
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